IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni,  recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  18
ottobre 2013, riguardante, nel quadro dell'art. 35 della  sopracitata
direttiva 2001/82/CE le autorizzazioni  all'immissione  in  commercio
dei medicinali veterinari «Dexadresone 2 mg/ml e nomi  associati»,  e
dei  relativi  prodotti  generici,  contenenti  la  sostanza   attiva
«dexametasone»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  del   medicinale
veterinario «Dexadresone 2 mg/ml e nomi associati»,  e  dei  relativi
prodotti generici,  contenenti  la  sostanza  attiva  «dexametasone»,
devono essere modificati  nel  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto, nell'etichettatura e  nel  foglietto  illustrativo  secondo
quanto disposto nell'allegato III della sopracitata  decisione  della
commissione del 18 ottobre 2013. 
  A tal fine le societa' titolari dell'autorizzazioni  all'immissione
in commercio sopracitate sono tenute a presentare  immediatamente  la
relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a
conformare entro sessanta giorni gli  stampati  delle  confezioni  in
commercio a quanto disposto nel presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 novembre 2013 
 
                                         Il direttore generale: Ferri