IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C  319/01)e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Visto il proprio decreto 29 luglio 2013 pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  9  agosto  2013  n.  186,  di
declaratoria, tra l'altro,  del  carattere  di  eccezionalita'  delle
piogge persistenti dal 20 gennaio al 5 aprile 2013 nelle Province  di
Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Parma, per effetto dei  danni  alle
Strutture aziendali; 
  Vista la nota 23 settembre 2013 con  la  quale  la  Regione  Emilia
Romagna chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3
del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i. al Comune  di  Bore  della
Provincia di Parma gia' compreso tra i territori  delimitati  con  il
richiamato decreto 29 luglio 2013, per i  danni  alle  infrastrutture
connesse alle attivita' agricole; 
  Dato  atto  alla  Regione  Emilia  Romagna  di  aver  effettuato  i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla
presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2  del  d.lgs.  n.  102/04  e
s.m.i.; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; 
 
                              Decreta: 
 
  La dichiarazione di eccezionalita' delle piogge persistenti dal  20
gennaio al 5 aprile 2013 di cui al decreto 29 luglio 2013  richiamato
nelle premesse, e' integrata con l'applicazione delle provvidenze  di
cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.
102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008,  n.
82, nei territori agricoli del comune di Bore in Provincia di Parma. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 novembre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo