IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
276 del 25 novembre 2013, recante primi interventi urgenti di
protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici di
novembre 2013 nella Regione Autonoma della Sardegna;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n. 3
del 22 novembre 2013, con la quale e' stato approvato l'elenco dei
Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 nella
Regione Sardegna, fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che
potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;
Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei
beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane,
ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e
danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato
art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei
contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con
riferimento, in relazione alla prima fase dell'emergenza, a tutti i
comuni individuati nella citata ordinanza del Commissario delegato
per l'emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, salve successive
determinazioni sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della
Protezione Civile e del Commissario delegato per l'emergenza;
Decreta:
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di
sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui
all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013 di cui
alle premesse, riportato nell'allegato A al presente decreto, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre
ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta
diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute
gia' operate in qualita' di sostituti d'imposta devono, comunque,
essere versate.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli
adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2013
Il Ministro: Saccomanni