IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo
2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento
CE n. 2023/2006;
Visto il regolamento CE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio
2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299
recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita'
21 marzo 1973;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113,
recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita'
21 marzo 1973 limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato
riciclato;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, n. 139,
recante integrazioni al citato decreto del Ministro della sanita' 21
marzo 1973 inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato;
Vista la pubblicazione dei primi pareri dell'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare sulla sicurezza dei processi di riciclo e la
richiesta di una impresa volta a consentire l'impiego di
polietilentereftalato riciclato nella produzione di contenitori
destinati al contatto con alimenti;
Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha
sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a
divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non
soggiacciono;
Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto
ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni
comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche
riciclate;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso
nella seduta del 16 gennaio 2013;
Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 11 aprile 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e
successive modifiche, l'articolo 13-ter e' sostituito dal seguente:
«Art.13-ter
1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 e' consentita la
produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in
polietilentereftalato a condizione che:
a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie
di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al
contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente
decreto e dalla normativa comunitaria vigente;
b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti
impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di
riciclo in grado di garantire la conformita' dell'oggetto finito
all'articolo 3 del regolamento CE n. 1935/2004;
c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il
polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro delle
domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo"
sottoposte all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento CE n. 282/2008.
2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50%
di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a
contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a
temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.
3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere
impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione
prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza
riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno
convenzionale o in forno a microonde.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o
commercializzate in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia
ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).
5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che
impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare
all'Autorita' sanitaria territorialmente competente l'impiego di
polietilentereftalato riciclato, indicando il numero di Registro di
cui al comma 1, lettera c)».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e' stato
pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre
2004.
Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie L
n. 384 del 29 dicembre 2006.
Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27
marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica
riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che
modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 e' stato
pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.
Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie L
n. 12 del 15 gennaio 2011.
La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente :
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
Il decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2005,
n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14
febbraio 2006.
Il decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2010, n.
113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in
polietilentereftalato riciclato) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2010.
Il decreto del Ministro della Salute 9 luglio 2012, n.
139 (Regolamento recante integrazioni al decreto del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina
igienica degli imballaggi recipienti, utensili destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d'uso personale", inerenti le bottiglie in
polietilentereftalato riciclato) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2012.
Il testo dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".