IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
 
                                  e 
 
 
               IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante la  "Costituzione
di un Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma"; 
  Visto l'art. 4, comma 14 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  Ministeri  e,   in
particolare, l'art. 1, comma 19,  lettera  a)  che  attribuisce  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri le  competenze  in  materia  di
sport; 
  Visto l'art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
recante le "Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato", come  modificato  dall'art.  11-sexies  del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; 
  Visto l'art. 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122,  recante  le  "Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011,
n.  207  "Regolamento  recante  adeguamento   della   disciplina   di
organizzazione  dell'Istituto  per  il  Credito  Sportivo,  a   norma
dell'art. 6, comma 5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
  Visto il decreto  interministeriale  6  marzo  2013,  "Annullamento
d'ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e  del  decreto  4  agosto
2005 di approvazione  dello  Statuto  dell'Istituto  per  il  Credito
Sportivo"; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di procedere alla  definizione
di un nuovo Statuto sulla base di  una  nuova  direttiva  da  emanare
anche in attuazione dell'art. 4, comma 14, della  legge  24  dicembre
2003, n. 350; 
  Tutto cio' premesso, ai sensi del citato art. 4,  comma  14,  della
legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  si  impartiscono  le  necessarie
istruzioni e direttive per riformulare lo Statuto  dell'Istituto  per
il Credito Sportivo: 
1. Natura - Attivita' - Patrimonio. 
  1.1 Attivita'. 
  L'Istituto esercitera' in via diretta ed indiretta: 
    (a) l'attivita' bancaria, raccogliendo risparmio tra il  pubblico
sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, ed esercitando  il
credito sotto  qualsiasi  forma.  Esercitera'  ogni  altra  attivita'
finanziaria, secondo la disciplina propria  di  ciascuna  di  esse  e
previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni. L'Istituto potra'
finanziare ogni attivita' ed investimento connessi al  settore  dello
sport e dei beni  e  delle  attivita'  culturali.  L'Istituto  potra'
altresi'  svolgere  servizio  di  tesoreria  a  favore  di  soggetti,
pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei  beni  e
delle attivita' culturali ovvero di altri soggetti  pubblici  e,  nei
limiti consentiti dall'ordinamento,  costituire  imprese  o  assumere
partecipazioni al capitale di imprese operanti nei predetti settori; 
    (b) la gestione dei  Fondi  Speciali,  di  cui  infra  e  con  le
modalita' di seguito descritte. 
  Per lo  svolgimento  delle  suddette  attivita'  l'Istituto  potra'
svolgere,  nei  limiti  della  disciplina  vigente,  ogni  operazione
strumentale  connessa  ed  accessoria  e,   tra   l'altro,   compiere
operazioni  commerciali  ed   industriali,   ipotecarie,   mobiliari,
immobiliari, finanziarie, attive e passive. 
  Potra' altresi' svolgere, direttamente o indirettamente,  attivita'
di consulenza,  anche  tecnica,  nel  settore  dello  sport  e  della
cultura, nonche' qualsiasi altra attivita'  consentita  alle  banche,
nessuna esclusa. 
  1.2 Patrimonio. 
  La disciplina del "Patrimonio" dell'Istituto tiene conto: 
    del provvedimento di annullamento d'ufficio  della  Direttiva  14
dicembre 2004 e del decreto  4  agosto  2005  di  approvazione  dello
Statuto dell'Istituto; 
    della imputazione delle Riserve  dell'Istituto  ad  ogni  singolo
"Partecipante"   secondo   i   criteri   di   ripartizione   per   la
rideterminazione delle  quote  di  partecipazione  al  "Capitale"  (o
"Fondo di Dotazione")", indicati nel documento  allegato  (cfr.  all.
1); 
    della natura patrimoniale, disattesa dallo Statuto del  4  agosto
2005, del "Fondo Patrimoniale" ex  lege  n.  50/83  (conferito  dallo
Stato e espressamente  qualificato  da  quest'ultima  come  "elemento
patrimoniale dell'Istituto") e del "Fondo di  Garanzia"  ex  lege  n.
1295/57  (conferito  dal  CONI   e   espressamente   qualificato   da
quest'ultima come elemento costitutivo del Patrimonio dell'Istituto). 
  Il "Patrimonio" dell'Istituto sara' quindi costituito: 
    (a) dal "Capitale" (o "Fondo di Dotazione"); 
    (b) dal "Fondo di riserva ordinaria"; 
    (c) dalle eventuali Riserve statutarie e straordinarie. 
  Il "Capitale"  (o  "Fondo  di  Dotazione")  dell'Istituto,  in  cui
confluiranno l'attuale "Fondo di Dotazione" (o "Capitale") ex lege n.
1295/57, il "Fondo di Garanzia" ex lege  n.  1295/57,  conferito  dal
CONI, e il "Fondo Patrimoniale" ex lege  n.  50/83,  conferito  dallo
Stato, oltre alle "Riserve" dell'Istituto risultanti  al  31.12.2011,
sara' suddiviso in quote del valore unitario pari ad 1 Euro  e  sara'
ripartito tra i seguenti  soggetti  partecipanti,  nel  rispetto  dei
citati criteri di ripartizione per la rideterminazione delle quote di
partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di Dotazione"): 
    Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Coni Servizi S.p.a.; 
    Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; 
    Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.; 
    Dexia Crediop S.p.a.; 
    Assicurazioni Generali S.p.A.; 
    Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; 
    Intesa San Paolo S.p.a.; 
    UniCredit S.p.a.; 
    Banco di Sardegna S.p.a. 
  1.3 Conferimento e trasferimento di quote. 
  Il "Capitale" (o "Fondo di Dotazione") potra' essere aumentato  con
versamenti di quote non inferiori ad Euro 1.000.000,00. 
  Lo Statuto determinera': 
    1. le  condizioni  per  procedere  a  nuovi  conferimenti  ed  ai
trasferimenti delle quote di partecipazione, con esclusione di quelle
infragruppo;  il  valore  dei  nuovi   apporti   patrimoniali   sara'
determinato secondo i principi previsti dall'art. 2437-ter  c.c.  per
quanto compatibili; 
    2. le ipotesi nelle quali e' attribuito il diritto di recesso  ai
Partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di dotazione"); 
    3. le condizioni e le modalita'  di  eventuale  liquidazione  dei
Partecipanti al "Capitale" (o "Fondo di  Dotazione")  tenendo  conto,
per quanto compatibile, dei criteri per la determinazione del  valore
delle azioni di cui agli articoli 2437 e seguenti del codice civile. 
  Le relative  delibere  assunte  dal  Consiglio  di  amministrazione
saranno sottoposte alla successiva approvazione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di Governo con la delega allo
sport, ove nominata, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
2. Operativita'. 
  2.1 Operativita'. 
  Nell'esercizio  delle  attivita'   di   finanziamento,   l'Istituto
operera' con ogni soggetto pubblico o  privato  che  persegua,  anche
indirettamente, finalita' sportive, ricreative e di sviluppo dei beni
e delle attivita' culturali. 
  Con delibere del Consiglio di amministrazione saranno  indicate  le
modalita' con le quali l'Istituto dara'  attuazione  al  criterio  di
connessione. 
3. Fondi Speciali. 
  3.1 Fondo speciale  per  la  concessione  di  contributi  in  conto
interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. 
  L'Istituto potra'  concedere  contributi  in  conto  interessi  sui
finanziamenti per finalita' sportive, anche  se  accordati  da  altre
banche e dalla Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.a.,  utilizzando  le
disponibilita' di un  Fondo  speciale  costituito  presso  l'istituto
medesimo e previsto dall'art. 5 della  legge  24  dicembre  1957,  n.
1295.  Il  Fondo  sara'  alimentato  con  il  versamento   da   parte
dell'Agenzia delle  Dogane  e  dei  Monopoli  dell'aliquota  ad  esso
spettante, a norma dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179. 
  3.2 Fondo di Garanzia ex lege 289/02 per l'impiantistica sportiva. 
  Ai sensi dell'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre  2002,  n.
289 e successive modificazioni, presso l'Istituto sara' istituito  il
Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i  mutui  relativi
alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento
o all'acquisto di  impianti  sportivi,  ivi  compresa  l'acquisizione
delle relative aree, da parte di societa'  o  associazioni  sportive,
nonche' di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua  anche
indirettamente finalita' sportive. 
  3.3 Disciplina generale dei Fondi Speciali. 
  Il Fondo  Speciale  per  la  concessione  di  contributi  in  conto
interessi  ed  il  Fondo  di  Garanzia  ex   lege   n.   289/02   per
l'impiantistica   sportiva,   di   titolarita'    dello    Stato    e
cumulativamente indicati come  Fondi  Speciali,  saranno  gestiti  ed
amministrati dall'Istituto a titolo gratuito. 
  Le disponibilita' dei  Fondi  Speciali,  previa  deliberazione  del
Comitato di gestione dei Fondi Speciali, potranno  essere  depositate
su conti correnti accesi presso l'Istituto o altre banche e  potranno
essere investiti, in titoli, emessi o  garantiti  dallo  Stato  o  da
altre  entita'  sovranazionali  o  in  quote  di  fondi   comuni   di
investimento. I  Fondi  dovranno  assicurare,  in  ogni  momento,  le
disponibilita' liquide sufficienti per  l'erogazione  dei  contributi
concessi e per  l'assolvimento  delle  obbligazioni  a  fronte  delle
garanzie prestate. 
  I  proventi   netti   dei   suddetti   investimenti,   cosi'   come
periodicamente accertati dal Comitato di gestione dei Fondi Speciali,
saranno portati ad incremento dei Fondi Speciali sopra richiamati. 
4. Organizzazione. 
  4.1 Organi dell'Istituto. 
  Organi dell'Istituto saranno: 
    (a) il Consiglio di amministrazione ed il Presidente; 
    (b) il Comitato di gestione dei Fondi Speciali; 
    (c) il Collegio dei Sindaci; 
    (d) il Direttore Generale. 
  Lo statuto dell'Istituto dovra', tuttavia, prevedere  modalita'  di
consultazione tra i soggetti designanti, finalizzate a garantire  che
negli  organi  di  amministrazione  e   controllo,   a   composizione
collegiale, il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo  dei
componenti di ciascun organo. 
(a) Consiglio di amministrazione e Presidente. 
  Il Consiglio di amministrazione sara' composto, ai sensi  dell'art.
1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  27  ottobre
2011, n. 207: 
    (1) dal Presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' di Governo
con la delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    (2) da un  membro  designato  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti
S.p.a., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    (3) da un membro designato dalla Giunta  Nazionale  del  Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI); 
    (4)  da  due  membri  designati  dai  soggetti  partecipanti   al
"Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto. 
  I  membri  designati  del  Consiglio  di  amministrazione   saranno
nominati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' di Governo con la delega allo sport, ove nominata,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il  Consiglio
di amministrazione  durera'  in  carica  4  esercizi.  I  Consiglieri
potranno essere confermati una sola volta. Almeno  un  amministratore
tra quelli designati ai sensi del precedente numero 4 e' indipendente
nel  senso  che  non  dovra'  intrattenere  o   avere   intrattenuto,
direttamente o indirettamente, con i soggetti designanti o soggetti a
questi legati relazioni  tali  da  comprometterne  l'indipendenza  di
giudizio. 
  Non dovra' essere prevista la figura dell'Amministratore Delegato. 
  In caso di assenza o di impedimento, il Presidente sara' sostituito
a tutti gli effetti  dal  membro  del  Consiglio  di  amministrazione
designato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Ai membri del Consiglio di amministrazione competera'  un  compenso
annuo fisso, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate  per
l'esercizio delle loro funzioni, ove  consentito  dalle  disposizioni
vigenti. L'ammontare del compenso annuo sara' fissato nel decreto  di
nomina. 
  Il Consiglio di amministrazione, cui spetteranno i piu' ampi poteri
per la gestione ordinaria  e  straordinaria  dell'Istituto,  mediante
appositi  regolamenti  nei  quali   dovranno   essere   espressamente
precisati i limiti degli affari e delle operazioni oggetto di  delega
nel rispetto delle norme statutarie, potra' delegare per  determinati
atti o categorie di atti poteri al Direttore Generale, ai  Dirigenti,
singolarmente o riuniti in Comitati, o ad  altro  personale,  tenendo
conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli  e  delle
responsabilita' ad esso assegnato. Le decisioni assunte dai  titolari
dei  poteri  delegati  dovranno  essere  portate  a  conoscenza   del
Consiglio, secondo le modalita' che quest'ultimo dovra'  determinare.
Il Consiglio dovra' inoltre deliberare  in  merito  ai  casi  in  cui
talune decisioni assunte dai titolari dei poteri  delegati  dovranno,
altresi', essere comunicate al Collegio dei Sindaci. 
  Saranno  assunte  con  la  maggioranza   qualificata   di   quattro
consiglieri su cinque le deliberazioni in materia di: 
    (a) modifiche dello  Statuto  che  comportino  modificazione  dei
diritti amministrativi e patrimoniali dei partecipanti al capitale; 
    (b) acquisto e  alienazione  di  immobili  nonche'  assunzione  e
dismissione di partecipazioni  di  aziende  o  rami  di  aziende  nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 
    (c) nomina del Direttore Generale e determinazione  del  relativo
trattamento economico; 
    (d) operazioni di finanziamento che,  tenuto  conto  anche  delle
eventuali esposizioni gia' in essere con la medesima controparte  e/o
gruppo,  comportino  il  superamento  del  10%  del   Patrimonio   di
vigilanza. 
  (b) Comitato di Gestione dei Fondi Speciali. 
  Il Comitato di gestione  dei  Fondi  Speciali  sara'  composto  dal
Presidente del Consiglio di amministrazione e da due membri,  diversi
dai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui: 
    (1) uno designato dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dall'Autorita' di Governo con la delega allo sport, ove nominata; 
    (2) uno designato dal Ministro dell'economia e delle  finanze.  I
membri del Comitato di gestione dei Fondi Speciali  saranno  nominati
con  decreto  del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   o
dell'Autorita' di Governo con la delega  allo  sport,  ove  nominata,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali avra' la medesima durata
del Consiglio di Amministrazione. 
  Al Comitato spettera' lo svolgimento delle  attivita'  di  gestione
dei Fondi  Speciali  nel  rispetto  delle  modalita'  e  dei  criteri
stabiliti dall'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Esso
inoltre  fornira'   un'informativa   semestrale   al   Consiglio   di
amministrazione in merito all'attivita' svolta. 
  (c) Collegio dei Sindaci. 
  Il Collegio dei Sindaci sara' composto da un numero non superiore a
tre membri, di cui: 
    (1) il Presidente designato dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
    (2)  un  componente  designato  dalla  Conferenza  Unificata,  in
rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali; 
    (3) un componente designato da tutti i soggetti  partecipanti  al
"Capitale" (o "Fondo di Dotazione") dell'Istituto. 
  I Sindaci saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell'Autorita' di Governo con la  delega  allo  sport,
ove nominata, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; dureranno in carica 4 esercizi; potranno  essere  confermati
una sola  volta.  Ai  Sindaci  spettera'  un  emolumento  fisso,  ove
consentito dalle disposizioni vigenti e il rimborso  delle  eventuali
spese documentate per l'esercizio delle loro funzioni. 
  L'ammontare del compenso annuo sara' fissato nel decreto di nomina. 
  Il Collegio, oltre ai compiti di  controllo  sull'osservanza  delle
norme  di  legge,  regolamentari   e   statutarie,   sulla   corretta
amministrazione,  sull'adeguatezza  degli  assetti  organizzativi   e
contabili  dell'Istituto  secondo  le  previsioni  e  con  i   poteri
stabiliti  della  vigente  normativa  per  le  societa'  per  azioni,
svolgera' altresi' le funzioni dell'Organismo di  Vigilanza,  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera b)  del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231. 
  I  Sindaci  dovranno  assistere  alle  riunioni  del  Consiglio  di
amministrazione e del Comitato di gestione dei Fondi Speciali. 
  (d) Direttore Generale. 
  Il  Direttore  Generale   dovra'   rispondere   al   Consiglio   di
amministrazione,  sovrintendere  alla  gestione  aziendale   e   dare
esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio di  amministrazione  e
dal Comitato di gestione dei Fondi Speciali. 
  4.2 Utili di Bilancio. 
  Dagli utili netti annuali dell'Istituto sara' prelevata  una  quota
del 50% da destinare alla "Riserva ordinaria".  Una  ulteriore  quota
del 5% sara' destinata dal Consiglio di amministrazione: 
    (a) a Fondi di riserva straordinari; 
    (b) ad un Fondo da destinare a  finalita'  culturali  e  sociali,
entro l'importo massimo di € 500.000,00, secondo le modalita' fissate
dal Consiglio di amministrazione. La  quota  residua  del  45%  sara'
assegnata ai partecipanti come dividendo in misura proporzionale alla
quota di Capitale di pertinenza di ciascun partecipante. 
  Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili  netti
degli esercizi successivi saranno destinati a reintegrare la  perdita
subita. 
  4.3 Vigilanza. 
  L'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151
del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  sara'  soggetto
alla vigilanza della Banca d'Italia, in conformita'  alla  disciplina
del  suddetto  decreto  legislativo  n.  385/1993.  La  verifica  del
rispetto delle finalita' pubblicistiche  dell'Istituto  spettera'  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ovvero,   ove   nominata,
all'Autorita' di Governo  con  la  delega  allo  sport,  al  Ministro
dell'economia e delle finanze e,  limitatamente  agli  interventi  in
materia di beni ed attivita' culturali, al Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo. 
  Il bilancio annuale, le situazioni periodiche  dei  conti  ed  ogni
altro dato richiesto dovranno trasmettersi all'Organo  di  Vigilanza,
nei modi e nei termini da esso stabiliti. 
  Si allegano i  criteri  per  la  rideterminazione  delle  quote  di
partecipazione al "Capitale" (o "Fondo di  Dotazione")  dell'Istituto
per il Credito Sportivo e la relativa appendice tecnica. 
    Roma, 8 agosto 2013 
 
                Il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                               Delrio 
 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                                Bray 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 125