IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica  e
della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania; 
  Considerato che la sicurezza della  continuita'  del  funzionamento
produttivo di stabilimenti di interesse  strategico  costituisce  una
priorita' di carattere nazionale, soprattutto in  considerazione  dei
prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della  salute  e  di
salvaguardia dei livelli occupazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per una piu'  incisiva  repressione  delle  condotte  di
illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni  della
regione  Campania  destinati  all'agricoltura  e  per  una   efficace
organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle
aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle
risorse e  della  produzione  agroalimentare,  nonche'  garantire  la
continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati; 
  Rilevato che le attivita' di attuazione  delle  prescrizioni  delle
a.i.a.  rilasciate  per  lo  stabilimento  Ilva   di   Taranto,   pur
tempestivamente avviate, hanno evidenziato  profili  di  complessita'
che richiedono  un  immediato  intervento  di  semplificazione  e  di
interpretazione autentica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  con
disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro per la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti  per  garantire  la  sicurezza  agroalimentare  in
                              Campania 
 
  1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia  regionale  per   la
protezione ambientale in Campania  svolgono,  secondo  gli  indirizzi
comuni e le priorita'  definite  con  direttiva  dei  Ministri  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e  della  salute,  d'intesa  con  il
Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le  indagini
tecniche   per   la   mappatura,   anche   mediante   strumenti    di
telerilevamento,  dei  terreni  della  Regione   Campania   destinati
all'agricoltura,  al  fine  di  accertare  l'eventuale  esistenza  di
effetti contaminanti a causa di  sversamenti  e  smaltimenti  abusivi
anche mediante combustione. 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza,  gli
enti di cui  al  comma  1  possono  avvalersi  del  Nucleo  operativo
ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  del
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale,
dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici  pubblici
competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei  Carabinieri,  il
Corpo  forestale  dello  Stato,  il  Comando  Carabinieri   politiche
agricole e alimentari, il Comando carabinieri  per  la  tutela  della
salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli
enti di cui al comma  1  l'accesso  ai  terreni  in  proprieta',  nel
possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati. 
  3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire  agli
istituti e all'agenzia di cui al  comma  1  i  dati  e  gli  elementi
conoscitivi nella loro disponibilita'. 
  4. I titolari di diritti reali di  godimento  o  del  possesso  dei
terreni oggetto delle indagini  di  cui  al  presente  articolo  sono
obbligati a consentire l'accesso ai  terreni  stessi.  Nel  caso  sia
comunque impossibile, per causa imputabile  ai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, l'accesso ai  terreni,  questi  sono  indicati  tra  i
terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca
dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare e della salute, solo  dopo  che  sia
stato consentito l'accesso, se dalle risultanze  delle  indagini  sia
dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione  agroalimentare.
Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche  agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio  e
del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti
interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma
6, qualora sia dimostrato il venire meno  dei  presupposti  per  tale
indicazione. 
  5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva  di  cui  al
comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano  ai  Ministri
delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e della salute  una  relazione
con i risultati delle indagini  svolte  e  delle  metodologie  usate,
contenente anche una proposta sui possibili  interventi  di  bonifica
relativi  ai  terreni  indicati  come   prioritari   dalla   medesima
direttiva. Entro i successivi novanta giorni,  gli  enti  di  cui  al
comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti  terreni
oggetto dell'indagine. 
  6. Entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  presentazione  dei
risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo
periodo del comma  5,  con  distinti  decreti  interministeriali  dei
Ministri  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della  salute
sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a  colture
diverse. Con i  decreti  di  cui  al  primo  periodo  possono  essere
indicati  anche  i   terreni   da   destinare   solo   a   produzioni
agroalimentari determinate.