Estratto determinazione V & A n. 2093/2013 del 26 novembre 2103 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC. 
    E' autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale:
«ACETILCISTEINA DOC GENERICI», nelle  forme  e  confezioni:  «600  mg
polvere  per  soluzione  orale»  10  bustine;  «600  mg  polvere  per
soluzione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le  specificazioni
di seguito indicate. 
    Titolare AIC: DOC  Generici  Srl  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale  in  via  Turati,  40,  20121  -  Milano  -  codice   fiscale
11845960159. 
    Confezioni: 
      «600 mg polvere per  soluzione  orale»  10  bustine  -  AIC  n.
042507018 (in base 10) 18K6SB (in base 32); 
      «600 mg polvere per  soluzione  orale»  30  bustine  -  AIC  n.
042507020 (in base 10) 18K6SD (in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione. 
    Produttore del principio  attivo:  Pharmazell  GMBH  stabilimento
sito in Rosenheimer Str. 43 -  D-83064  Raubling  -  Germania;  Moehs
Catalana S.l. stabilimento sito  in  Poligono  Industrial  Rubi'  Sur
Cesar Martinell i Brunet 12 A - 08191 Rubi - Spagna. 
    Produttore  del  prodotto   finito:   Lamp   San   Prospero   Spa
stabilimento sito in via della Pace  25/A  -  41030  San  Prospero  -
Modena (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti); SCF
Snc Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio stabilimento sito
in  via  F.  Barbarossa  7   -   Cavenago   d'Adda   -   26824   Lodi
(confezionamento secondario). 
    Composizione:  ogni  bustina  di  polvere  per  soluzione   orale
contiene: 
      principio attivo: acetilcisteina 600 mg; 
      eccipienti: sorbitolo; aspartame; aroma limone; giallo tramonto
FCF (E110). 
    Indicazioni    terapeutiche:    trattamento    delle    affezioni
respiratorie caratterizzate  da  ipersecrezione  densa  e  vischiosa:
bronchite acuta, bronchite cronica e  sue  riacutizzazioni,  enfisema
polmonare, mucoviscidosi e  bronchiectasie.  Trattamento  antidotico:
intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia  da
iso e ciclofosfamide. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 042507018 -  «600  mg  polvere  per  soluzione
orale» 10 bustine. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 042507020 -  «600  mg  polvere  per  soluzione
orale» 30 bustine. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione,  di  cui  al  presente  estratto.  E'  approvato   il
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   allegato   alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.