IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 
  Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i
sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo Unico 11  dicembre
1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura
di £ 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale  media  concessa  e
riconosciuta per le  derivazioni  d'acqua  con  potenza  superiore  a
chilowatt 220; 
  Visto l'art. 3 della citata legge con  il  quale  si  demandava  al
Ministero delle finanze il compito di provvedere  ogni  biennio,  con
decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta  misura
del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento  del
costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati; 
  Considerato  che  dal  1°  gennaio  2001  tale  revisione   compete
all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n.  300/99
e resa esecutiva in virtu' del decreto  ministeriale  prot.  1390  in
data 28 dicembre 2000 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2001); 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27, comma 10, con  la
quale la base di calcolo del  sovracanone  prevista  dalla  legge  22
dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene  fissata  in
€ 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale  media  da  aggiornarsi,
come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22  dicembre  1980,  n.
925, sulla base dei successivi decreti ministeriali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, con  la
quale la base di calcolo del  sovracanone  prevista  dalla  legge  22
dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene  fissato  in
€ 4,50 annui per ogni kW di potenza  nominale  media  da  aggiornarsi
come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22  dicembre  1980,  n.
925, sulla base di successivi decreti ministeriali; 
  Visti i  decreti  ministeriali  28  novembre  1981,  n.  33199;  19
novembre 1983, n. 34096; 26 novembre  1985,  n.  34404;  25  novembre
1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992,  n.  30042;
1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996,  n.  55055;  16  gennaio
1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n.  78879;  26  novembre  2001,  n.
32482; 27 novembre 2003, n. 45223;  31  gennaio  2006,  n.  5439;  21
dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383  con  i  quali  la
suddetta misura fissa e' stata elevata, ai sensi del  citato  art.  3
della legge n. 925/1980, come segue: 
    dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 - £. 1.614 per kW; 
    dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 - £. 2.141 per kW; 
    dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 - £. 2.532 per kW; 
    dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 - £. 2.802 per kW; 
    dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 - £. 3.135 per kW; 
    dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 - £. 3.535 per kW; 
    dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 - £. 3.871 per kW; 
    dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 - £. 4.250 per kW; 
    dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 - £. 4.445 per kW; 
    dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 - £. 4.601 per kW; 
    dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 - £. 4.845 per kW; 
    dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 - € 4,73 per kW; 
    dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 - € 4,91 per kW; 
    dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 - € 5,09 per kW; 
    dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 - € 5,27 per kW; 
  Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122,  che,
a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fissa  in  7,00  euro  la  base  di
calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge  22  dicembre
1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di  acqua  per
uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli
anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima  legge
n. 925/1980; 
  Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011  di
questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per  ogni
chilowatt di potenza nominale  media  concessa,  per  il  periodo  1°
gennaio 2012 - 31 dicembre  2013,  viene  elevata  a  € 5,53  per  le
piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,35  per  le  grandi  derivazioni
d'acqua; 
  Visto l'art. 6, comma 2, lett. a) del R.D. n. 1775/1933,  che,  per
le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza  motrice,
fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre  il
quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua; 
  Vista la  variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (gia'  indici
del costo della vita), che nel periodo ottobre 2011-ottobre  2013  e'
stata + 3,4 per cento, come da  comunicato  pubblicato  dall'ISTAT  -
Istituto Nazionale di Statistica - in G.U. - Serie generale n. 270  -
del 18 novembre 2013; 
  Considerato, pertanto, che la misura fissa del  sovracanone  e'  da
elevare, per il biennio 2014-2015, per le piccole derivazioni d'acqua
da € 5,53 a € 5,72, mentre per le grandi  derivazioni  d'acqua  da  €
7,35 a € 7,60 per ogni chilowatt di potenza nominale media,  pertanto
con un rispettivo incremento di € 0,19 e di € 0,25; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art.  2,  primo
comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925,  viene  elevata  per  il
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a  € 5,72,  per  ogni
chilowatt di potenza  nominale  media  concessa  o  riconosciuta  per
derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica,  con
potenza  nominale  media  annua  superiore  a  chilowatt  220  e  non
eccedente il limite di chilowatt 3.000.