IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un Programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001, prevedendo in  particolare  che  le  opere  medesime  siano
comprese in Intese Generali Quadro tra il  Governo  ed  ogni  singola
Regione o Provincia autonoma al fine del  congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i.; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  Unico  di
Progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,  e  visti,  in
particolare: 
    - la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori  relativi
a   infrastrutture   strategiche   e   insediamenti   produttivi»   e
specificamente  l'art.  163,  che  attribuisce  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  la  responsabilita'  dell'istruttoria
sulle  infrastrutture  strategiche,  anche  avvalendosi  di  apposita
«Struttura  tecnica  di  missione»,  alla  quale  e'   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
    -  l'art.  165,  comma  7-bis,  il  quale  dispone  che,  per  le
infrastrutture, il vincolo preordinato  all'esproprio  ha  durata  di
sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera
di questo Comitato che approva il  progetto  preliminare  dell'opera.
Entro tale termine, puo' essere approvato il progetto definitivo  che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. In caso di
mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il
vincolo preordinato all'esproprio  decade  e  trova  applicazione  la
disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico  in  materia  edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
n.  380.  Ove  sia  necessario  reiterare  il   vincolo   preordinato
all'esproprio, la proposta e' formulata a questo  Comitato  da  parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  su  istanza  del
soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e'  disposta  con
deliberazione motivata di questo  Comitato  secondo  quanto  previsto
dall'articolo n. 165, comma 5, terzo  e  quarto  periodo  del  citato
decreto legislativo n. 163/2006.  La  disposizione  del  comma  7-bis
deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2,  3  e  4,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; 
    - l'art. 256, che ha abrogato il decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136,  e  s.m.i.,  recante  «Piano
straordinario contro le mafie», nonche' delega al Governo in  materia
di normativa antimafia e che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di inosservanza  degli  obblighi  previsti  dalla
legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli  strumenti
di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato,  ai  sensi  dell'art.  1
della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma   delle
infrastrutture strategiche, che riporta, all'allegato 2,  «Interventi
strategici di preminente interesse nazionale», al punto 16 - Sicilia,
alla voce Corridoi ferroviari, la Linea Messina - Catania - Siracusa; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili  di  cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera  del  2  dicembre  del  2005,  n.  147  (Gazzetta
Ufficiale n.73/2006), con la quale questo Comitato  ha  approvato  il
progetto preliminare della «Velocizzazione  della  linea  ferroviaria
Catania - Siracusa: Tratta Bicocca (- Augusta) - Targia»; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (Gazzetta  Ufficiale  n.
103/2013),  con  la  quale  questo  Comitato   ha   espresso   parere
sull'Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF)
2012, contenente l'aggiornamento del Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che,  alla  voce  «Asse  ferroviario  Salerno  -  Reggio
Calabria - Palermo», conferma  l'intervento  «Velocizzazione  Catania
Siracusa - Tratta Bicocca (- Augusta) - Targia», con un costo di  125
milioni di euro, di cui 81 milioni disponibili; 
  Vista la nota del 27 febbraio  2013,  n.  6321,  con  la  quale  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la
relazione   istruttoria   completa   di   allegati   relativa    alla
«Velocizzazione della linea ferroviaria Catania - Siracusa: 1°  lotto
funzionale, tratta Bicocca - Augusta», tra cui la  nota  24  dicembre
2012, n. 115708, con la quale il Presidente della Regione  Siciliana,
sentiti i Comuni territorialmente  interessati,  ha  espresso  parere
favorevole, anche ai fini della reiterazione del vincolo  preordinato
all'esproprio, sul progetto  definitivo  relativo  all'intervento  di
«Velocizzazione della linea ferroviaria Catania  -  Siracusa,  tratta
Bicocca - Targia: 1° lotto funzionale, tratta Bicocca - Augusta»; 
  Vista la nota del 15 marzo 2013, n.1269/DIPE, consegnata nel  corso
della  seduta  preparatoria  del   Comitato   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con la quale lo stesso  Ministero  ha
presentato una nuova relazione istruttoria completa di allegati; 
  Vista la nota 13 maggio 2013, n. 14310, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato  la  richiesta  di
inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di  questo
Comitato della  proposta  di  reiterazione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio sugli immobili interessati dalla «Velocizzazione  della
linea ferroviaria Catania - Siracusa:  1°  lotto  funzionale,  tratta
Bicocca - Augusta»; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Prende atto delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    che   il    vincolo    preordinato    all'esproprio    sull'opera
«Velocizzazione linea ferroviaria Catania Siracusa  -  adeguamento  e
raddoppio tratta Bicocca - Augusta», compresa tra il Km 233 e  il  Km
281, per uno sviluppo complessivo di 48 Km,  apposto  con  la  citata
delibera n. 147/2005, risulta scaduto in data 28 marzo 2011; 
    che con nota 16 marzo 2011, n. 434, R.F.I. S.p.A., in qualita' di
Soggetto   aggiudicatore,   ha   trasmesso   al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti la relazione afferente la richiesta di
reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio; 
    che la stessa R.F.I. S.p.A., con nota 6  giugno  2012,  n.  1034,
inviata  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ha
prodotto documentazione  relativa  al  calcolo  delle  indennita'  da
corrispondere   per   la   reiterazione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio; 
    che detti oneri dovuti,  a  favore  dei  proprietari  delle  aree
interessate dai lavori, saranno a carico della stessa R.F.I. S.p.A. e
saranno da questa fronteggiati con mezzi propri; 
    che con nota 24 dicembre 2012, n.  115708,  il  Presidente  della
Regione  Siciliana  riferisce  che  il  progetto   definitivo   della
«Velocizzazione della linea ferroviaria Catania  -  Siracusa,  tratta
Bicocca -  Targia:  lotto  funzionale,  tratta  Bicocca  -  Augusta»,
inclusivo di una parte in variante nel Comune di  Augusta,  e'  stato
sottoposto a conferenza di servizi il 23 luglio 2012; 
    che  il  Ministero,  ai  fini  della  reiterazione  del   vincolo
preordinato all'esproprio, rileva: 
      che la reiterazione del vincolo derivante dall'approvazione del
progetto  preliminare  di  cui  alla  delibera  n.  147/2005   appare
indispensabile ed urgente poiche', in  assenza  di  reiterazione,  le
aree interessate potrebbero essere destinate ad altri  fini,  con  la
conseguenza che risulterebbe precluso o molto piu' oneroso realizzare
l'opera in questione; 
      che il progetto e' in quota parte finanziato  con  fondi  della
Comunita' Europea, che devono essere spesi entro dicembre 2015; 
      che la reiterazione del vincolo appare, altresi',  giustificata
dal fatto che trattasi della prima  reiterazione,  determinata  dalle
circostanze sopra indicate; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo  n.
163/2006,  e'  disposta  la  reiterazione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio sulle  aree  interessate  dalle  tratte  del  tracciato
ferroviario  rappresentato  nel   progetto   preliminare   dell'opera
«Velocizzazione della linea ferroviaria Catania  -  Siracusa,  tratta
Bicocca - Targia: 1° lotto funzionale,  tratta  Bicocca  -  Augusta»,
approvato con delibera n. 147/2005, ad eccezione di: 
    cavalcaferrovia esistente al Km 274+587, come anche il ripristino
della viabilita' a nord della linea in corrispondenza della  variante
Brucoli (al Km 274+500), entrambi nel Comune di Augusta; 
    ponte Gornalunga, stralciato in sede di approvazione del progetto
preliminare con delibera n. 147/2005. 
  2. Gli eventuali oneri per  gli  indennizzi  dovuti  a  favore  dei
proprietari degli  immobili  gravati  dal  vincolo  saranno  comunque
fronteggiati dal R.F.I. S.p.A. con mezzi propri. 
  3.  Ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,   il   CUP   assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 19 luglio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
Il Segretario: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 389