IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 31, comma 1, della  legge  12  novembre  2011  n.  183
(legge di stabilita' 2012) che individua, a decorrere dall'anno 2013,
anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001  e  5.000  abitanti
tra gli enti del singolo livello di governo che, ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, sono tenuti a concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati in  termini
sia di fabbisogno che di indebitamento netto; 
  Visto l'art. 31, comma 2,  della  legge  n.  183/2011,  cosi'  come
modificato dall'art. 1,  comma  432  della  legge  n.  228/2012,  che
dispone, ai fini della determinazione dello  specifico  obiettivo  di
saldo finanziario per l'anno  2013,  che  i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti ovvero con popolazione compresa tra  1.001
e 5.000 abitanti, applicano rispettivamente alla  media  della  spesa
corrente registrata negli anni  2007-2009,  cosi'  come  desunta  dai
certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui  alle  lettere
b) e c) dello stesso comma, pari al 14,8 ed al 12 per cento; 
  Visto l'articolo 2, comma  5,  lettera  a)  del  decreto  legge  15
ottobre 2013, n. 120, introdotto in sede di conversione  dalla  legge
13 dicembre 2013, n. 137, che ha inserito i comma 2-bis  e  2-ter  al
suindicato articolo 31 della legge n. 131/2011, prevedendo  che  tali
percentuali, per l'anno 2013, in deroga alla  predetta  disposizione,
sono elevate  al  15,61  per  cento  per  i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti, ed al 12,81 per cento per  i  comuni  con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti; 
  Considerato che, per l'anno  2013,  le  piu'  elevate  percentuali,
nella misura incrementale pari allo 0,81%, da  applicare  alla  media
della spesa corrente registrata  negli  anni  2007-2009,  cosi'  come
desunta  dai  certificati  di  conto  consuntivo  non  si   applicano
limitatamente  ai  comuni  coinvolti  dagli  eventi  di  afflusso  di
stranieri nel corso dello stesso anno; 
  Considerato che il comma 2-ter  dell'articolo  31  della  legge  n.
183/2011 opera nei limiti di 5 milioni di euro; 
  Considerato che, ai sensi del predetto  articolo  31,  comma  2-ter
della legge n.  181/2011,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si devono individuare i comuni che  nel  corso  dell'anno  2013  sono
stati coinvolti da eventi di afflusso di stranieri; 
  Acquisiti dal Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione
i dati relativi ai comuni che  nel  corso  dell'anno  2013  risultano
essere stati  maggiormente  interessati  da  afflussi  di  stranieri,
elaborati sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della
pubblica sicurezza e  dal  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
territoriali e concernenti il luogo, il numero degli sbarchi e  delle
persone sbarcate compreso il numero dei minori,  la  popolazione  dei
comuni interessati, nonche' la presenza  di  centri  governativi  per
immigrati; 
  Vista l'intesa  sancita  in  Conferenza  Stato-citta  ed  autonomie
locali nella seduta del 19 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
                      Individuazione dei comuni 
 
  1. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di  saldo
finanziario per l'anno 2013, i comuni  con  popolazione  superiore  a
5.000 abitanti ovvero con popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti coinvolti da eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013,
a favore dei quali non trova applicazione l'incremento, nella  misura
dello 0,81% della percentuale da applicare  alla  media  della  spesa
corrente registrata negli  anni  2007-2009  cosi'  come  desunta  dai
certificati di conto consuntivo, sono quelli  indicati  nell'allegato
elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Per i comuni ricompresi nell'elenco con popolazione superiore  a
5.000 abitanti la percentuale resta pertanto pari al 14,8 per cento. 
  3. Per i comuni ricompresi nell'elenco con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti la percentuale resta pertanto pari al  12  per
cento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2013 
 
                                                  Il Ministro: Alfano