IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, come inserito dall'art. 1, comma 429, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228,  il  quale  dispone,  per  gli  enti  territoriali  che
partecipano alla sperimentazione  di  cui  all'art.  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  la  riduzione,  per  un  importo
complessivo di 20  milioni  di  euro,  dell'obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno di cui agli articoli 31 della  legge  12  novembre
2011, n. 183, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  Visto l'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del
2011, il  quale  stabilisce  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con  le
regioni  e  per  la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definite le modalita' della sperimentazione di cui all'art. 36, comma
1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del  2011,
ai sensi del quale, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con
la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2012 concernente  «Individuazione  delle  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2013   concernente   «Individuazione   delle   amministrazioni    che
partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; 
  Visto l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 dicembre 2011, il quale  prevede  che,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su  indicazione   della
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale di cui all'art. 4 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  sono
esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante  gli  enti  che
non applicano correttamente le disposizioni  del  richiamato  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
luglio 2012 che ha escluso dalla sperimentazione i comuni di  Torino,
Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo; 
  Vista l'art. 4 della legge 10 agosto 2012,  n.  45,  della  Regione
siciliana, che ha sospeso gli effetti delle disposizioni  in  materia
di  sperimentazione  dell'armonizzazione  del  bilancio,  nelle  more
dell'adozione  delle  procedure  di  attuazione  statutaria  previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Viste le delibere di giunta concernenti la rinuncia a proseguire la
sperimentazione  nel  2013  dei  comuni  di  Ascoli   Piceno,   Bari,
Cossignano,  Firenze,  Lodi,  Manfredonia,  Piazza  Armerina,  Poggio
Mirteto,  Portici,  Sassuolo,  Satriano,  Scanzano   Jonico,   Trani,
Vogogna; 
  Visto l'art. 31, comma 2, della  summenzionata  legge  12  novembre
2011, n. 183, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge  24
dicembre  2012,  n.  228,  il  quale  dispone  che,  ai  fini   della
determinazione dello specifico obiettivo di  saldo  finanziario,  per
l'anno 2013, le province ed i  comuni  con  popolazione  superiore  a
1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente  registrata
negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati  di  conto
consuntivo, le percentuali di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del
medesimo comma; 
  Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
prevede che gli enti locali soggetti al patto di  stabilita'  interno
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  successivi,
un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore  al
valore individuato  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  articolo
diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di  cui
al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  ai
sensi del quale gli enti locali che risultano collocati nella  classe
virtuosa, fermo restando  l'obiettivo  del  comparto,  conseguono  un
saldo obiettivo pari a zero; 
  Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14
maggio 2013, n. 41930, concernente gli  obiettivi  programmatici  del
Patto di  stabilita'  interno  per  il  triennio  2013-2015,  per  le
province e i comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000  abitanti,
emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo,  dell'art.  31  della
legge 12 novembre  2011,  n.  183,  volto  a  definire  il  prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente,  ai  sensi
dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative  modalita'  di
trasmissione; 
  Visto l'art. 1, commi 448 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che, ai fini  del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di
finanza pubblica, disciplina il patto  di  stabilita'  interno  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Ravvisata quindi l'opportunita'  di  procedere,  al  fine  di  dare
attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20,  comma  3-bis,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come  inserito  dall'art.  1,
comma 429, della legge n. 228 del 2012,  all'emanazione  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, per la definizione dei criteri  in  base  ai  quali  operare,
nell'esercizio 2013, la riduzione  degli  obiettivi  degli  enti  che
partecipano alla sperimentazione  di  cui  all'art.  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del  26  settembre
2013 ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Criterio di riparto 
 
  1. Per l'anno 2013, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni
di euro dell'obiettivo del patto di stabilita' interno  tra  regioni,
province  e  comuni  che  partecipano  alla  sperimentazione  di  cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in
proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica  richiesto
ai predetti comparti  con  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con  decreto  legge  6  luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto  legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e con decreto legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui  al
comma 1 e' attribuito per 8 milioni  di  euro  alle  regioni,  per  3
milioni di euro alle province e per 9 milioni di euro ai comuni.