IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  di  attuazione
della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione  in  commercio  di
prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, comma 1,  concernente
le autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE  e  91/414/CEE,  in  particolare,  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della  salute  animale  -Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art.  8,  comma  1,
della direttiva 91/414/CEE  e  relativi  provvedimenti  nazionali  di
attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti  sostanze  attive  la
cui decisione di completezza, ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,
della direttiva 91/414/CE, e' stata  adottata  prima  del  14  giugno
2011, continuano ad applicarsi,  ex  art.  80  del  regolamento  (CE)
1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima  e  dei  relativi
provvedimenti nazionali di attuazione; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  e   successivi   regolamenti   di
adeguamento  relativi  alla  classificazione,   all'etichettatura   e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la nota del 14 ottobre 2011  con  la  quale  l'Impresa  Bayer
CropScience Srl, con sede legale in Milano,  viale  Certosa  130,  ha
proposto la procedura comunitaria di cooperazione tra  Stati  membri,
di cui al documento SANCO/6896/2009/rev1, ai fini  della  valutazione
del prodotto fitosanitario LUNA  EXPERIENCE  contenente  le  sostanze
attive fluopyram e tebuconazolo,  indicando  la  Grecia  quale  Paese
membro relatore; 
  Vista la nota del 27 ottobre 2011 con la quale la succitata Impresa
ha  presentato  domanda  di  autorizzazione  provvisoria   ai   sensi
dell'art.  80   del   regolamento   (CE)   1107/2009   del   prodotto
fitosanitario sopra citato; 
  Vista la decisione 2009/434/CE della Commissione in data 15  giugno
2009 «che riconosce in linea di massima la conformita' del  fascicolo
trasmesso  per  un  esame  dettagliato  in  vista  di  un   eventuale
inserimento della sostanza attiva  fluopyram  nell'Allegato  I  della
direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione   in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate tra  cui
tebuconazolo fino al 31 agosto 2019; 
  Ritenuto di applicare la  sopra  citata  procedura  comunitaria  di
cooperazione  tra  Stati  membri  ai  fini  della  valutazione  della
documentazione presentata a sostegno dell'autorizzazione del suddetto
prodotto fitosanitario; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto
fitosanitario in questione e'  stata  esaminata  dallo  Stato  membro
relatore con esito favorevole cosi' come  indicato  nel  rapporto  di
registrazione reso disponibile secondo le  modalita'  previste  dalla
sopra citata procedura; 
  Viste le convenzioni 2011/2012, tra il  Ministero  della  salute  e
l'Universita' degli studi di Piacenza UNIPIA per l'esame dell'istanza
di autorizzazione del prodotto fitosanitario  in  questione  e  della
documentazione presentata a sostegno; 
  Vista la valutazione conclusiva dell'Universita'  sopra  citata  in
merito alle condizioni di autorizzazione nazionale  del  prodotto  in
questione  e  la  relativa  richiesta  di  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi ai fini della conferma; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 26 settembre 2013  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 4 novembre  2013  con  la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo e dati tecnico-scientifici  aggiuntivi  da  presentarsi
entro 18 mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  22  ottobre  2013  e  successive
integrazioni di cui  l'ultima  del  4  novembre  2013  con  la  quale
l'Impresa medesima ha ottemperato a  quanto  richiesto  con  la  nota
sopra citata; 
  Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del
regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto  fitosanitario  in  questione
per un periodo di tre anni in  attesa  della  conclusione  dell'esame
comunitario della sostanza attiva fluopyram; 
  Visto  il  versamento  effettuato  a  norma  del   citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre
anni, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con  sede  legale  in  Milano,
viale  Certosa  130,  e'  provvisoriamente  autorizzata,   ai   sensi
dell'art.  80  del  regolamento  (CE)  1107/2009,  ad  immettere   in
commercio il prodotto fitosanitario denominato LUNA  EXPERIENCE,  con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
0,2-0,25-0,5-1-2-5. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna); 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento
dell'impresa estera Bayer SAS in Villefranche (Francia); 
    formulato negli stabilimenti sopra citati  e  confezionato  nello
stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl, Filago (Bergamo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15384. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello