IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli  28  paragrafo
1,  29  ,  31-33  concernenti   i   requisiti   delle   domande   per
l'autorizzazione all'immissione sul mercato; 
  Visti,  inoltre,  gli  articoli  34-37  del  Regolamento  (CE)   n.
1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione  delle
domande di autorizzazione all'immissione in commercio. 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa Oxon Italia SpA  con  sede
legale  in  Milano,  Via  Carroccio  8,   finalizzata   al   rilascio
dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario   SIP50815   ora
denominato ERCOLE ai sensi dell' art.  33  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009, contenente la  sostanza  attiva  Lambda-cialotrina,  nella
quale l'impresa medesima ha  indicato  l'Italia  quale  Stato  membro
relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto il pagamento della tariffa a  norma  del  D.M.  28  settembre
2012, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con  il  quale  la
sostanza attiva Lambda-cialotrina e' stata  considerata  approvata  a
norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui
allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto il rapporto  di  registrazione  preliminare  (DRR),  messo  a
disposizione dallo Stato Membro relatore Italia  in  data  12  luglio
2013; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli  Stati  membri  interessati  e  dagli  esperti  della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36,
comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole, cosi' come indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo (RR); 
  Sentita la Commissione Consultiva di cui  all'art.  20  del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  relativamente  all'autorizzazione
del prodotto di cui trattasi,  fino  al  31  dicembre  2015  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina ai
sensi del regolamento (CE) 1107/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'Impresa Oxon  Italia  SpA  con  sede  legale  in  Milano  Via
Carroccio, 8 e' autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009,
ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato
ERCOLE, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    Kg
0.25-0.5-1-5-10-12-15-20-25-50. 
  Il  prodotto  fitosanitario   e'   preparato   negli   stabilimenti
dell'Imprese SIPCAM SpA - Salerano sul  Lambro  (LO);  SIPCAM  INAGRA
S.A. - Sueca (Spagna) ; Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15901. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° ottobre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello