IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Pera dell'Emilia Romagna»  e
il successivo regolamento (CE) n. 515 della commissione del 17 giugno
2009 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare  di
produzione della denominazione protetta medesima; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  6  dicembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del  27
dicembre 2010, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl» con sede in
Bologna,  Via  Cesare  Boldrini  n.  24,  e'  stato  autorizzato   ad
effettuare i controlli per la indicazione geografica  protetta  «Pera
dell'Emilia Romagna»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 6 dicembre 2010; 
  Considerato  che  il  Consorzio  Tutela  Pera  IGP  non  ha  ancora
provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il
triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione  sopra
citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo  concernente  la  indicazione  geografica  protetta   «Pera
dell'Emilia Romagna» anche nella fase intercorrente tra  la  scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite  con  decreto  6
dicembre  2010,  fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Check  Fruit
Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24,  con  decreto  6
dicembre 2010 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica
protetta «Pera dell'Emilia Romagna», registrata  con  il  Regolamento
(CE) n. 134 del 20 gennaio 1998, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione  all'organismo  stesso  oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.