IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 228 del 18 marzo  2010  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta «Patata di Bologna»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  3  dicembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del  23
dicembre 2010, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl» con sede in
Bologna,  Via  Cesare  Boldrini  n.  24,  e'  stato  autorizzato   ad
effettuare i controlli  per  la  denominazione  di  origine  protetta
«Patata di Bologna»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 3 dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio Patata di Bologna DOP  non  ha  ancora
provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il
triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione  sopra
citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Patata di
Bologna»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite  con  decreto  3
dicembre  2010,  fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Check  Fruit
Srl» con sede in Bologna, Via  C.  Boldrini  n.  24,  con  decreto  3
dicembre 2010 ad effettuare  i  controlli  per  la  denominazione  di
origine protetta «Patata di Bologna», registrata con  il  Regolamento
(CE) n. 228 del 18 marzo 2010, e' prorogata fino  all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione  all'organismo  stesso  oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.