IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente decreto sono stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio al numero, alla data e  a  nome  dell'impresa  a
fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008 relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nel  Reg.  (CE)
540/2011 e 541/2011, tra le quali la sostanza attiva gibberelline; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2011 di recepimento della
direttiva  2011/1/UE  della  commissione  che  modifica  inoltre   la
decisione 2008/941/CE, relativo all'iscrizione  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  della  sostanza  attiva
6-benziladenina che ora figura nel Reg. (CE) 540/2011; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento  della
direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei e
nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9  luglio  1999  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi  e  con  le  modalita'  definite
dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che ai sensi del citato decreto 24  febbraio  2011,  le
imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui
trattasi, contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina,  come  unica
sostanza attiva o  associata  ad  altre  sostanze  attive,  anch'esse
considerate approvate entro il 31 maggio 2011, un fascicolo  conforme
ai requisiti di cui all'allegato III del citato DL.vo  194/95  e  che
ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e
con le modalita' ivi previste; 
  Considerato   che   e'   attualmente   in   corso   l'esame   della
documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di  cui
all'allegato VI del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano  nel  Reg.
(UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di  qui
trattasi; 
  Ritenuto, pertanto, di ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, fino al  31
maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva
6-benziladenina, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni: 
    gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   delle   sostanze   attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata,  contenenti  la  sostanza  attiva   6-benziladenina,   sono
ri-registrati provvisoriamente  fino  al  31  maggio  2021,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora  figura  nel
Reg. (CE) 540/2011 della Commissione. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, 
    gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame,  tuttora  in  corso,
secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto
legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della
Commissione; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   delle   sostanze   attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello