IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente decreto sono stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio al numero, alla data e  a  nome  dell'impresa  a
fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008 relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (CE)
540/2011 e 541/2011, tra le quali la sostanza attiva gibberelline; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del  citato
decreto 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Considerato altresi', che alcuni prodotti fitosanitari a base della
sostanza  attiva   gibberelline,   riportano   in   etichetta   anche
l'indicazione acido gibberellico che a sua volta e'  stato  inscritto
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con un
numero identificativo (CAS) diverso da quello della  sostanza  attiva
gibberelline; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9  luglio  1999  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi  e  con  le  modalita'  definite
dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato  decreto
22 aprile 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i  prodotti
fitosanitari  di  cui  trattasi,  contenenti   la   sostanza   attiva
gibberelline, un fascicolo conforme ai requisiti di cui  all'allegato
III del citato DL.vo 194/95 e che  ora  figurano  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011  della  Commissione,  nei  tempi  e  con  le  modalita'  ivi
previste; 
  Considerato   che   e'   attualmente   in   corso   l'esame   della
documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di  cui
all'allegato VI del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano  nel  Reg.
(UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di  qui
trattasi; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
indicati in allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019, data
di scadenza dell'approvazione  della  sostanza  attiva  gibberelline,
fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni: 
    gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   della   sostanza   attiva
componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata,  contenenti   la   sostanza   attiva   gibberelline,   sono
ri-registrati provvisoriamente  fino  al  31  agosto  2019,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura  nel
Reg. (UE) 540/2011 della Commissione. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, 
    gli adeguamenti alle conclusioni della  valutazione,  tuttora  in
corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del  citato
decreto legislativo 194/95 e  che  ora  figurano  nel  Reg.  (UE)  n.
546/2011 della Commissione; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   delle   sostanze   attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009. 
  Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate per alcuni prodotti
fitosanitari  e  riportate  nell'ultima  colonna  della  tabella   in
allegato al presente decreto. 
  L'imprese titolari delle autorizzazioni sono tenute a rietichettare
i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e  a  fornire
ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le  confezioni
di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresi' tenute  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 novembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello