LA COMMISSIONE 
 
  Premesso: 
    che la Autolinee Giamporcaro S.r.l.  di  Palermo,  congiuntamente
con altre aziende  della  Regione  Sicilia  (Sais  Trasporti,  Gallo,
T.U.A. e Sarp), svolge attivita' di trasporto pubblico extraurbano su
tutto il territorio nazionale,  assicurando  i  collegamenti  tra  le
Province  di  Palermo,  Siracusa,  Ragusa,  Messina,   Caltanissetta,
Agrigento, Enna, Catania, Roma, Napoli e Salerno; 
    che, in data 21 e 30 maggio 2013, la Autolinee Giamporcaro S.r.l.
e le R.S.A. di Usb Lavoro Privato e Uiltrasporti, hanno  concluso  un
Accordo sulle prestazioni indispensabili  e  sulle  altre  misure  da
garantire in caso di sciopero; 
    che, con nota del 7 giugno 2013, prot. n. 328/13/DG, la Autolinee
Giamporcaro S.r.l. ha  trasmesso  copia  del  predetto  Accordo  alla
Commissione, per gli adempimenti di competenza; 
    che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10489,  il  testo  del
nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei
consumatori per l'acquisizione del relativo  parere,  secondo  quanto
previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni, entro  15  giorni  dalla  ricezione
della medesima nota; 
    che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha
espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo; 
  Considerato 
    che lo sciopero nel settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dalla  Regolamentazione  provvisoria   delle
prestazioni indispensabili per  il  settore  del  trasporto  pubblico
locale, adottata dalla Commissione di garanzia con  delibera  del  31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  del  23
marzo 2002, n. 70; 
    che la predetta Regolamentazione provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi, aziendali o territoriali, per la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: 
      la dettagliata descrizione del tipo  e  dell'area  territoriale
nella quale si effettua il servizio erogato  dall'azienda  (art.  10,
lettera A); 
      l'individuazione delle  fasce  orarie  durante  le  quali  deve
essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera  B),  nonche'
delle seguenti modalita' operative necessarie al fine  di  emanare  i
regolamenti di servizio (art. 16); 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
      le procedure da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio; 
      le procedure da adottare  per  garantire  il  servizio  durante
tutta la durata delle fasce; 
      i criteri, procedure e garanzie da adottare  per  i  servizi  a
lunga percorrenza; 
      la  garanzia  dei  presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi; 
      le eventuali procedure da adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in  caso  di  trasporto  di  merci,  la  garanzia  dei  servizi
necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di
beni di prima necessita',  di  animali  vivi,  di  merci  deperibili,
nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; 
      l'individuazione delle aziende che, per tipo,  orari  e  tratte
programmate, possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      l'individuazione dei  servizi  da  garantire  in  occasione  di
"manifestazione sindacale nazionale per  il  rinnovo  del  contratto"
(art. 15); 
    che  l'art.  10,  lettera  A),  della  predetta  Regolamentazione
provvisoria stabilisce, altresi', che "in via sperimentale l'area del
bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di  operativita'
dell'azienda interessata dallo sciopero"; 
  Rilevato: 
    che le fasce orarie durante le quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo,  indicate  nell'Accordo,  oggetto  della  presente
valutazione, sono state cosi' individuate: 
      dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30; 
    che le corse, avviate nelle  fasce  sopra  indicate,  giungeranno
fino al capolinea, mentre le corse in svolgimento, all'ora  di  avvio
della  manifestazione,  saranno   regolarmente   condotte   fino   al
capolinea. Saranno garantite, inoltre, le eventuali  corse  a  vuoto,
necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in  cui  gli
stessi devono trovarsi alla conclusione dello sciopero; 
    che, durante l'astensione dal  lavoro,  dovra'  essere  garantita
l'operativita' di presidi aziendali, atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi  (un  addetto
al movimento; un responsabile per l'officina, una  unita'  di  pronto
soccorso); 
  Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui  all'art.  2
della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,  non
disciplinati nell'Accordo in  esame,  restano  in  vigore  le  regole
contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,   l'Accordo
aziendale concluso, in data 21 e 30 maggio 2013, con le R.S.A. di USB
Lavoro  Privato  e  Uiltrasporti,  e   riguardante   le   prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente dall'azienda Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione  della  presente  delibera  alla  azienda  Autolinee
Giamporcaro S.r.l. di Palermo, alle R.S.A. di USB  Lavoro  Privato  e
Uiltrasporti, nonche',  per  opportuna  conoscenza,  al  Prefetto  di
Palermo. 
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento
sul sito Internet della Commissione. 
 
    Roma, 18 novembre 2013 
 
                                                Il Presidente: Alesse