IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero
dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici  delle  Camere  di
commercio; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003,  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni  e  dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri; 
  Visto  il  decreto  29  agosto  2007  che  incarica  le  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  svolgere  la
vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
2 febbraio 2007, n. 22; 
  Visto in particolare l'articolo 19, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri  per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti  di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare
riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione  certificata
di inizio attivita' - Scia; 
  Esperita la procedura  di  informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di  notifica  83/189/CEE  recepita
con legge 21 giugno  1986,  n.  317,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988,
con note n. 16721 del 5 settembre 2013 e n. 17996  del  24  settembre
2013; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente  regolamento  si  applica  ai  controlli  successivi
relativi ai contatori dell'acqua e ai contatori di  calore,  definiti
rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 22. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  reca
          «Attuazione  della  direttiva  2004/22/CE   relativa   agli
          strumenti di misura». 
              - L'allegato MI-001 reca disposizioni specifiche per  i
          contatori dell'acqua. 
              - L'allegato MI-004 reca disposizioni specifiche per  i
          contatori di calore.