IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  Regolamento  (CE)  n.  1008/2008  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 24 settembre 2008 recante norme comuni  per  la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed  in  particolare  gli
articoli 15, 16 e 17; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  36  del  29  dicembre  2005  e
successive modifiche, del Ministro pro-tempore delle infrastrutture e
dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 8 dell'11  gennaio  2006,  avente  per
oggetto «Imposizioni degli oneri di  servizio  pubblico  al  fine  di
assicurare  la  continuita'  territoriale  della  Regione   Sardegna,
relativi ai servizi aerei di linea per  le  rotte  Alghero-Bologna  e
viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e  viceversa,
Cagliari-Torino   e   viceversa,   Cagliari-Firenze   e    viceversa,
Cagliari-Verona   e   viceversa,   Cagliari-Napoli    e    viceversa,
Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona
e viceversa»; 
  Visto l'art. 1, comma 837 e 840, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296 (Legge finanziaria 2007) che prevede il  passaggio  alla  Regione
Sardegna delle funzioni in  materia  di  continuita'  territoriale  e
l'assunzione dei relativi oneri finanziari a  carico  della  medesima
regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile  e  la  Regione
autonoma della Sardegna firmato il 17 settembre 2010; 
  Visto l'avviso, pubblicato on-line in data 26 ottobre 2012 sul sito
web della Regione autonoma della Sardegna, rivolto ai  vettori  aerei
comunitari che fossero intenzionati ad accettare senza  compensazione
economica gli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte da e per
la Sardegna secondo le modalita' previste nel decreto ministeriale n.
36 del 29 dicembre 2005; 
  Tenuto conto che in tale occasione nessun vettore aereo comunitario
ha  accettato  le  rotte  onerate   Cagliari-Firenze   e   viceversa,
Cagliari-Palermo e viceversa; 
  Considerato che, non essendo state operate per  oltre  12  mesi  le
predette  rotte  Cagliari-Firenze  e  viceversa,  Cagliari-Palermo  e
viceversa, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 11 del  Regolamento  (CE)
n. 1008/2008, dal 26 ottobre  2013,  i  relativi  oneri  di  servizio
pubblico risultano scaduti; 
  Visto l'avviso, pubblicato on-line in data 25 ottobre 2013 sul sito
web della Regione autonoma della  Sardegna,  concernente  la  formale
accettazione entro l'11 novembre 2013 da parte dei vettori comunitari
di operare le singole  rotte  onerate  Alghero-Bologna  e  viceversa,
Alghero-Torino   e   viceversa,   Cagliari-Bologna    e    viceversa,
Cagliari-Torino   e   viceversa,   Cagliari-Verona    e    viceversa,
Cagliari-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa,  Olbia-Verona
e viceversa, senza compensazione economica  e  secondo  le  modalita'
previste nel decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005; 
  Considerato che nessun vettore aereo comunitario ha accettato entro
il predetto termine di effettuare i  collegamenti  Alghero-Bologna  e
viceversa, Alghero-Torino e viceversa; 
  Vista la nota n. 14912 del 17 dicembre 2013 con la quale la Regione
autonoma della Sardegna ha chiesto, da ultimo, che siano abrogati gli
oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Bologna  e  viceversa,
Alghero-Torino e viceversa al fine di restituire la suddette rotte al
libero mercato, mantenendo la validita' del  decreto  stesso  per  le
rimanenti  rotte  Cagliari-Bologna  e  viceversa,  Cagliari-Torino  e
viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e  viceversa,
Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, in attesa  della
conclusione nuova procedura onerata; 
  Ritenuto opportuno che gli effetti del decreto ministeriale  n.  36
del 29 dicembre 2005 di imposizione degli oneri di servizio  pubblico
cessino  limitatamente  ai  collegamenti  aerei   Alghero-Bologna   e
viceversa, Alghero-Torino  e  viceversa,  per  consentire,  ai  sensi
dell'art. 15 del Regolamento (CE)  n.  1008/2008,  ai  vettori  aerei
comunitari di esercitare in regime di libera concorrenza i diritti di
traffico sulle predette rotte; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto,  a
parziale modifica del decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006 cessano gli effetti del  decreto
stesso limitatamente all'imposizione degli oneri di servizio pubblico
sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa.