IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Vista la richiesta n. 22709 del 19 novembre 2013 con  la  quale  la
societa' «Zeta Seeds  Italia  s.r.l.»  ha  comunicato  il  cambio  di
denominazione sociale a Meridiem Seeds Italia S.r.l.; 
  Vista la richiesta n. 22305 del 13 novembre 2013 con  la  quale  la
societa' «Sementi Dotto S.p.A.» ha  comunicato  di  voler  rinunciare
alla responsabilita' della conservazione in purezza per  le  varieta'
indicate all'articolo unico del presente dispositivo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012,  n.
41; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La responsabilita' della conservazione in  purezza  della  varieta'
sotto elencate, iscritte nel registro  nazionale  delle  varieta'  di
specie di piante ortive con i decreti indicati, e' modificata come di
seguito indicato: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 16 dicembre 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
 
          Avvertenza: 
 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.