IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012,  n.
41; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Viste le domande presentate ai  fini  dell'iscrizione  di  varieta'
vegetali nel rispettivo registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
la pubblicazione del presente decreto, le varieta' di  specie  ortive
sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate  in  quanto
«sementi di base», «sementi  certificate»  o  controllate  in  quanto
«sementi standard» e la cui descrizione e  i  risultati  delle  prove
eseguite sono depositati presso questo Ministero. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico