IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  l0
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011,  n.  545/2011,  n.  546/2011,  n.
547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260,  e  decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di  recepimento  della
direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile  2004,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  CUE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva  desmediphan,  componente  i  prodotti  fitosanitari  elencati
nell'allegato al presente decreto; 
  Visti  altresi'  i  decreti  ministeriali  di   recepimento   delle
rispettive  direttive  della  Commissione,  relativi   all'iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  delle
altre sostanze attive  componenti  i  prodotti  fitosanitari  miscele
elencati nell'allegato al presente decreto; ora  approvate  con  Reg.
(UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  18
giugno  2004  che  indica  il  28  febbraio   2015   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza  attiva  desmediphan,  ultima  tra  le
sostanze attive componenti, nell'allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 del  25  maggio
2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi  di  approvazione  di
alcune sostanze attive tra le quali il desmediphan fino al 31  luglio
2017; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista  l'istanza  presentata  dalla  impresa  titolare  intesa   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla  base
del fascicolo  102000000609  conforme  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, che ora  figura  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011 della Commissione, relativo  al  prodotto  fitosanitario  di
riferimento   «Betanal   Expert»,   presentato   dall'impresa   Bayer
Cropscience S.r.l.; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004, nei tempi  e
nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva desmediphan; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo 102000000609, ottenuta dall'Istituto superiore di  Sanita',
al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino
al 31 luglio 2017, alle nuove condizioni di impiego e  Con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  delle  registrazioni
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva  desmediphan  ultima  tra  le
sostanze attive componenti, il  prodotto  fitosanitario  indicato  in
allegato al presente decreto alle condizioni definite alla  luce  dei
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del   citato   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora figura  nel  Reg  (UE)  n.
546/2011 della Commissione, sulla  base  del  fascicolo  102000000609
conforme all'Allegato III; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  luglio  2017,  data  di   scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva desmediphan,  ultima  tra  le
sostanze attive componenti, il  prodotto  fitosanitario  indicato  in
allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome
dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle
condizioni  e  sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette
allegate al presente decreto, fissate in  applicazione  dei  principi
uniformi. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il
prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichette allegate con le quali il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 dicembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello