IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure
urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 24, comma
1, lettere a) e b), che istituisce un contributo sotto forma di
credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo
indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca
universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale
impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo;
Visto il comma 11 del medesimo art. 24, il quale dispone che con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie a dare attuazione al contributo;
Visto l'art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che
reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le
assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori
certificati;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo il quale non trova
applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale complessivo di
utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Vista la nota n. COMP/H-2/GA/is - 2013/52184 con la quale la
Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta per
l'assunzione a tempo indeterminato introdotta dall'art. 24 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «non rientra nell'ambito di
applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto misura
generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla
dimensione, dal settore e dalla localizzazione;
Considerato che nella stessa nota la Commissione europea ha invece
evidenziato la selettivita' delle due misure relative alle imprese
ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del
20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonche' per le start-up innovative
e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a «essere
notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine di
verificare, in contraddittorio con le autorita' italiane, la
possibilita' di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti»;
Ritenuto opportuno, al fine di dare immediata attuazione alla
misura nel suo complesso, consentire provvisoriamente l'accesso
all'agevolazione anche alle start up innovative e agli incubatori
certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei
comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012,
identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in regime «de minimis»;
Decreta:
Art. 1
Soggetti beneficiari dell'agevolazione
1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di
imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica,
titolari di reddito di impresa.