IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 24, comma 1, lettere a) e b), che istituisce un contributo sotto forma di credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo; Visto il comma 11 del medesimo art. 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo; Visto l'art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati; Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo il quale non trova applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); Vista la nota n. COMP/H-2/GA/is - 2013/52184 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato introdotta dall'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto misura generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione; Considerato che nella stessa nota la Commissione europea ha invece evidenziato la selettivita' delle due misure relative alle imprese ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonche' per le start-up innovative e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a «essere notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine di verificare, in contraddittorio con le autorita' italiane, la possibilita' di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti»; Ritenuto opportuno, al fine di dare immediata attuazione alla misura nel suo complesso, consentire provvisoriamente l'accesso all'agevolazione anche alle start up innovative e agli incubatori certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in regime «de minimis»; Decreta: Art. 1 Soggetti beneficiari dell'agevolazione 1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.