IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  misure
urgenti per la crescita  del  Paese,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 24, comma
1, lettere a) e b), che  istituisce  un  contributo  sotto  forma  di
credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni  a  tempo
indeterminato di personale in possesso di  un  dottorato  di  ricerca
universitario ovvero di personale in possesso  di  laurea  magistrale
impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo; 
  Visto il comma 11 del medesimo art. 24, il quale  dispone  che  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie a dare attuazione al contributo; 
  Visto l'art. 27-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che
reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le
assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatori
certificati; 
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.  917,  con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo  illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei  casi  di  utilizzo  illegittimo  degli  stessi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti,  tenuti  al  recupero,  entro  i  termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo  il  quale  non  trova
applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale  complessivo  di
utilizzo dei crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro; 
  Visto il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  del  15  dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato  agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»); 
  Vista la nota n.  COMP/H-2/GA/is  -  2013/52184  con  la  quale  la
Commissione europea ha riconosciuto che il  credito  di  imposta  per
l'assunzione  a  tempo  indeterminato  introdotta  dall'art.  24  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  «non  rientra  nell'ambito  di
applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto  misura
generale  accessibile  a  tutte  le  imprese  a   prescindere   dalla
dimensione, dal settore e dalla localizzazione; 
  Considerato che nella stessa nota la Commissione europea ha  invece
evidenziato la selettivita' delle due misure  relative  alle  imprese
ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico  del
20 e del 29 maggio 2012,  identificati  dall'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonche' per le start-up innovative
e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a «essere
notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine  di
verificare,  in  contraddittorio  con  le  autorita'   italiane,   la
possibilita' di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti»; 
  Ritenuto opportuno, al  fine  di  dare  immediata  attuazione  alla
misura  nel  suo  complesso,  consentire  provvisoriamente  l'accesso
all'agevolazione anche alle start up  innovative  e  agli  incubatori
certificati, oltre che alle imprese  localizzate  nei  territori  dei
comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29  maggio  2012,
identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, in regime «de minimis»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Soggetti beneficiari dell'agevolazione 
 
  1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di
imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia  persona  giuridica,
titolari di reddito di impresa.