IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha
proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di  Stato,
sig. Paolo Fadda; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  e)  del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla
trattazione ed alla firma degli  atti  relativi  alla  materia  della
salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma
della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante "Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto  legge  22  dicembre  2011,  n.   211,   recante
"Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
  Visto in particolare l'art. 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, contenente disposizioni  per  il  definitivo  superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013
il termine per il completamento del  processo  di  superamento  degli
Ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti  ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  ad  integrazione  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  Ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno
2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse  sono
assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura  di
attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di   cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67"; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle  F  ed  E  delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23  dicembre  2000  n.  388,  28
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24  dicembre  2003  n.
350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n.  266,  27  dicembre
2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre  2008  n.  203,  23
dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12  novembre  2011  n.
183 e 24 dicembre 2012 n. 228; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute"; 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9  con  il  seguente:  "le  predette
risorse,  in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
pluriennale di interventi di cui all'art. 20  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del  Ministro
della salute di approvazione di uno specifico programma  di  utilizzo
proposto dalla medesima  regione.  All'erogazione  delle  risorse  si
provvede per stati  di  avanzamento  dei  lavori.  Per  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge
12 novembre 2011, n.  184,  dalla  variazione  incrementativa  di  60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge  211/2011  e
dalla  variazione  incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-legge 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro,
sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a
29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art.  13,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00
euro, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo e' stato di applicato proporzionalmente
all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di  euro  per
il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il  10,1%
del  valore  complessivo  di  1.190.435.413,00  euro)   la   predetta
riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore  pari  a  2.944.045,00
euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00  euro  ai  sensi
dell'art. 7, comma 12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto-legge 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
per  un  valore  complessivamente   pari,   nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
della  legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  come  rideterminato  dalle
disposizioni su indicate; 
  Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della  salute  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre  2012  ripartisce  alla  Regione  Basilicata  la  somma   di
€ 1.252.091,28; 
  Visto il decreto  legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante "Disposizioni
urgenti in materia sanitaria"; 
  Dato atto che l'art. 1, comma 2, del  citato  decreto  28  dicembre
2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola  Regione,
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite; 
  Visto il programma presentato dalla  Regione  Basilicata  con  nota
prot. n. 84329 del 14  maggio  2013,  per  l'utilizzo  delle  risorse
ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012; 
  Vista la nota prot. MdS n. 128039742 del 7  ottobre  2013,  con  la
quale la regione Basilicata fornisce  i  chiarimenti  e  i  riscontri
richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 13491 del  24  maggio
2013, prot. n. 14540 del 5 giugno 2013, prot. n. 18619 del 17  luglio
2013 e prot. n. 22875 del 10 settembre 2013; 
  Preso atto che il programma definitivo, approvato con deliberazione
di Giunta regionale n. 1398 del 29 ottobre 2013, prevede: 
    La realizzazione dell'intervento denominato "Struttura  sanitaria
alternativa all'OPG per soggetti sottoposti a misura di sicurezza  ai
sensi dell'art. 3 ter della legge 9/2012 nel comune di Montemilone  -
ASP di  Potenza",  per  un  importo  a  carico  dello  Stato  pari  a
€ 542.991,50; 
    La determinazione di una quota residuale pari a € 709.099,78, che
sara' utilizzata per la  realizzazione  di  interventi  presso  altre
strutture sanitarie regionali rientranti nel programma  di  attivita'
volte    ad    incrementare    la    realizzazione    di     percorsi
terapeutico-riabilitativi   e   a   favorire    misure    alternative
all'internamento,  come  previsto  dal   decreto-legge   n.   24/2013
convertito in legge n. 57/2013; 
  Acquisito, verbale prot. n. 128054168 del 7 ottobre 2013, il parere
espresso dagli  Uffici  competenti  delle  Direzioni  generali  della
programmazione  sanitaria  e  della  prevenzione,  sulla   base   dei
requisiti stabiliti dal decreto interministeriale  1°  ottobre  2012,
dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di  quanto  previsto
dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in  legge  n.  57/2013,  con
particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012; 
  Dato atto che il Ministero della salute provvedera' con  successivo
decreto all'assegnazione delle risorse residue pari  a  € 709.099,78,
per la realizzazione degli  interventi  che  saranno  successivamente
proposti dalla regione Basilicata per incrementare  la  realizzazione
di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative
all'internamento; 
  Acquisito,  prot.  n.  27790  del  2  dicembre  2013,  il  concerto
tecnico-finanziario  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
sull'importo  pari  a  € 542.991,50,  da   assegnare   alla   Regione
Basilicata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato, ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del
ministro della salute del 28 dicembre 2012, il  programma  presentato
dalla Regione Basilicata che prevede la realizzazione dell'intervento
denominato "Struttura  sanitaria  alternativa  all'OPG  per  soggetti
sottoposti a misura di sicurezza ai sensi dell'art. 3-ter della legge
9/2012 nel comune di Montemilone - ASP di Potenza", per un importo  a
carico dello Stato pari a € 542.991,50.  Il  programma,  allegato  al
presente decreto e' composto da: 
    1. Deliberazione di Giunta regionale n. 1398 del 29 ottobre 2013.