IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede,  al
comma  1,  l'accesso  delle  micro,  piccole  e   medie   imprese   a
finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti,
anche mediante operazioni  di  leasing  finanziario,  in  macchinari,
impianti,  beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi  di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware,
software ed in tecnologie digitali; 
  Visti i commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del
2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al  comma
1 da parte di banche e societa' di leasing finanziario, a  valere  su
un plafond di provvista costituito presso  la  gestione  separata  di
Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  Visto il comma 4 del citato art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del
2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo  economico  conceda
alle imprese  di  cui  al  comma  1  un  contributo  rapportato  agli
interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; 
  Visto il comma 5 del citato art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del
2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la
definizione di requisiti, condizioni di  accesso,  misura  massima  e
modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui  al
comma 4, nonche'  delle  relative  attivita'  di  controllo  e  delle
modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2; 
  Visto il comma 6 del citato art. 2, del  decreto-legge  n.  69  del
2013, che prevede che i finanziamenti  di  cui  al  medesimo  art.  2
possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per  le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nella   misura   massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento  e  che,  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  disciplinate  priorita'
di accesso e modalita' semplificate di concessione della garanzia del
Fondo sui predetti finanziamenti; 
  Visto il comma 7 del piu' volte citato art. 2 del decreto-legge  n.
69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni  di
cui allo stesso  art.  2,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentito il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  l'Associazione
bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una  o
piu' convenzioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008   della
Commissione del 6 agosto 2008, nonche' al decreto del Ministro  delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visti gli orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale  2007-2013  adottati  dalla  Commissione
(2006/C 319/01); 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
settembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. L 277 del 21 ottobre  2005,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 358 del 16 dicembre  2006,
concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie  imprese  attive  nella
produzione dei prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 736/2008  della  Commissione,  del  22
luglio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L  201  del  30  luglio  2008,
concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108  del  Trattato  a
favore delle  piccole  e  medie  imprese  attive  nel  settore  della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei  prodotti  della
pesca; 
  Visto il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto  2008,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 107 e 108  del  Trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «regolamento GBER»: il  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento  generale  di  esenzione
per categoria) e successive modifiche e integrazioni; 
    c) «regolamento (CE) 1857/2006»: il regolamento (CE) n. 1857/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006,  concernente  l'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di  Stato  a  favore
delle piccole e medie imprese attive nella  produzione  dei  prodotti
agricoli; 
    d) «regolamento (CE) 736/2008» il regolamento  (CE)  n.  736/2008
della Commissione, del 22  luglio  2008,  concernente  l'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e  medie
imprese  attive  nel  settore  della  produzione,  trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti della pesca; 
    e) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
    f) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola  e
media, secondo i criteri indicati dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al  Regolamento
GBER; 
    g) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    h) «banca»: la banca italiana o la  succursale  di  banca  estera
comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13  del  Testo
Unico Bancario (decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive modifiche e integrazioni), aderente  alle  convenzioni  di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    i)    «intermediario    finanziario»:    soggetto     autorizzato
all'esercizio  dell'attivita'  di  leasing  finanziario  e   iscritto
all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del Testo  Unico  Bancario,
purche' garantito da una  banca  aderente  alle  convenzioni  di  cui
all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    l) «finanziamento»: il finanziamento,  bancario  o  in  locazione
finanziaria, concesso a una PMI da una banca o  da  un  intermediario
finanziario; 
    m) «convenzioni»: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    n) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662.