IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione del settembre 2003 relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso; Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, n. 12081 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (registrato dalla Corte dei Conti il 27/8/12, reg. 10 fgl. 22); Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009; Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato "AMIS" (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari; Considerato l'impegno a comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti le produzioni, i consumi e le giacenze di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari; Considerato l'obiettivo assunto nell'ambito del Piano di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio nazionale; Ritenuto necessario monitorare le giacenze dei principali cereali e della soia, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei mercati; Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, di istituire una procedura informatizzata per le comunicazioni delle giacenze da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN); Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2013; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il decreto stabilisce le modalita' di comunicazione delle giacenze dei prodotti, di seguito elencati, detenuti in stoccaggio, alla data del 31 maggio di ogni anno, sotto forma di granella destinata alla commercializzazione, dagli operatori delle filiere cerealicole e della soia: Frumento duro [cod. NC 1001 19 00], escluso quello destinato alla semina; Frumento tenero e frumento segalato [cod. NC 1001 99 00], esclusi le sementi per la semina; Granturco [cod. NC 1005 90 00], diverso da quello destinato alla semina; Risone [cod. NC 1006], escluso quello destinato alla semina; Semi di soia, anche frantumati [cod. NC 1201 90 00], esclusi i semi per la semina. 2. L'obbligo, per gli operatori di risone di cui alla NC 1006, si considera assolto con l'adempimento delle comunicazioni effettuate a norma dell'art. 1 lettera a) e dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione del 26 settembre 2003.