IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1709/2003  della  Commissione  del
settembre 2003 relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di
riso; 
  Vista la legge 6 marzo  1958,  n.  199,  devoluzione  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste  dell'esercizio  delle  attribuzioni
statali in materia alimentare; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, n. 12081  di  riordino
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
(registrato dalla Corte dei Conti il 27/8/12, reg. 10 fgl. 22); 
  Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in  sede  di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato  le  Regioni  e  le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26  novembre
2009; 
  Considerato  l'impegno  sottoscritto  dall'Italia  in  ambito  G20,
riguardo alle informazioni  concernenti  le  giacenze  delle  derrate
alimentari strategiche  da  comunicare  all'Organismo  internazionale
denominato "AMIS" (Agricultural Market  Information  System)  per  il
rafforzamento della collaborazione tra i Paesi  maggiori  produttori,
esportatori, importatori di derrate alimentari; 
  Considerato l'impegno a  comunicare  alla  Commissione  UE  i  dati
nazionali inerenti le produzioni, i consumi e le giacenze di cereali,
al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento  dei  mercati  e
predisporre adeguate politiche agroalimentari; 
  Considerato l'obiettivo assunto nell'ambito del  Piano  di  settore
cerealicolo, per quanto riguarda la  trasparenza  del  mercato  e  le
relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la
rete di rilevazione dei  dati  di  mercato  su  tutto  il  territorio
nazionale; 
  Ritenuto necessario monitorare le giacenze dei principali cereali e
della soia, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei
mercati; 
  Ritenuto    fondamentale,    ai    fini    della    semplificazione
amministrativa, di istituire  una  procedura  informatizzata  per  le
comunicazioni delle giacenze da parte degli operatori  nazionali  del
settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN); 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 26 settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il  decreto  stabilisce  le  modalita'  di  comunicazione  delle
giacenze dei prodotti, di seguito elencati, detenuti  in  stoccaggio,
alla data del 31  maggio  di  ogni  anno,  sotto  forma  di  granella
destinata alla commercializzazione,  dagli  operatori  delle  filiere
cerealicole e della soia: 
    Frumento duro [cod. NC 1001 19 00], escluso quello destinato alla
semina; 
    Frumento tenero e frumento segalato [cod. NC 1001 99 00], esclusi
le sementi per la semina; 
    Granturco [cod. NC 1005 90 00], diverso da quello destinato  alla
semina; 
    Risone [cod. NC 1006], escluso quello destinato alla semina; 
    Semi di soia, anche frantumati [cod. NC 1201 90  00],  esclusi  i
semi per la semina. 
  2. L'obbligo, per gli operatori di risone di cui alla NC  1006,  si
considera assolto con l'adempimento delle comunicazioni effettuate  a
norma dell'art. 1 lettera a) e dell'art. 2 del  regolamento  (CE)  n.
1709/2003 della Commissione del 26 settembre 2003.