IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito; Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che "Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili"; Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0019233/14 del 09/01/2014; Considerato che l'uso del contante comporta per la collettivita' rilevanti costi legati alla minore tracciabilita' delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonche' costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati; Ritenuto, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita', le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale; b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento; c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all' accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici; e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".