IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, il quale ha stabilito che a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  i
soggetti che effettuano l'attivita'  di  vendita  di  prodotti  e  di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare
anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito; 
  Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, il quale ha stabilito che "Con uno o piu' decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia,  vengono  disciplinati  gli
eventuali  importi  minimi,  le  modalita'  e  i  termini,  anche  in
relazione ai soggetti interessati, di attuazione  della  disposizione
di cui al comma 4.  Con  i  medesimi  decreti  puo'  essere  disposta
l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti  di  pagamento
elettronici anche con tecnologie mobili"; 
  Sentita la Banca d'Italia che ha espresso  il  proprio  parere  con
nota n. 0019233/14 del 09/01/2014; 
  Considerato che l'uso del contante comporta  per  la  collettivita'
rilevanti costi legati alla minore tracciabilita' delle operazioni  e
al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale  e
antiriciclaggio, nonche' costi anche per gli  esercenti,  legati  sia
alla gestione del contante sia all'incremento di  rischio  di  essere
vittime di reati; 
  Ritenuto, stante gli effetti e il  rilevante  numero  dei  soggetti
destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri
di gradualita'  e  sostenibilita',  le  categorie  di  operatori  nei
confronti delle quali trova applicazione il presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) carta di  debito:  strumento  di  pagamento  che  consente  al
titolare di effettuare  transazioni  presso  un  esercente  abilitato
all'accettazione della medesima  carta,  emessa  da  un  istituto  di
credito,  previo  deposito  di  fondi  in  via  anticipata  da  parte
dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito
in tempo reale; 
    b) circuito: piattaforma costituita dal  complesso  di  regole  e
procedure  che  consentono  di  effettuare   e   ricevere   pagamenti
attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento; 
    c)  consumatore  o  utente:  la  persona  fisica  che  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta; 
    d) esercente: il beneficiario, impresa o  professionista,  di  un
pagamento abilitato all' accettazione di  carte  di  pagamento  anche
attraverso canali telematici; 
    e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS  con
tecnologia   di   accettazione   multipla   ovvero    che    consente
l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse  tecnologie,
in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".