IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317 e  successive  modificazioni,  concernente  «Regolamento  recante
norme  per   l'attuazione   della   direttiva   92/102/CEE   relativa
all'identificazione  e  alla  registrazione  degli  animali»  e,   in
particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a),  in  base  al  quale  «Il
Ministero della sanita',  a  fini  sanitari  e  di  profilassi,  puo'
stabilire che siano  sottoposte  a  identificazione  e  registrazione
specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina» e,  in  particolare,  l'art.  12,  che  istituisce  presso  il
Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale  delle
anagrafi zootecniche (B.D.N.); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28  gennaio  2002,  «che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare» e, in particolare, l'art.  18,  che
prevede in tutte le fasi della  produzione,  della  trasformazione  e
della  distribuzione,  la  rintracciabilita'  degli   alimenti,   dei
mangimi, degli animali destinati  alla  produzione  alimentare  e  di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime; 
  Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n.  267  e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione  delle  direttive  1999/74/CE  e
2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione
dei relativi stabilimenti di allevamento» e, in  particolare,  l'art.
4, comma 2, che stabilisce che i servizi veterinari iscrivono  in  un
registro gli allevamenti attribuendo un numero distintivo a  ciascuno
di essi; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e
delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni  animali»   e,   in
particolare, l'art.  14,  comma  1,  che  prevede  che  «il  titolare
dell'azienda zootecnica se non gia'  registrato  presso  il  servizio
veterinario  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio  deve  chiedere  la  registrazione  presso   il   predetto
servizio»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della  salute  26  agosto  2005
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  2
settembre  2005,  n.  204,  cosi'  come  da  ultimo   prorogata   con
modificazioni  dall'ordinanza  13  dicembre  2012  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 gennaio 2013, n. 1  e,
in particolare, l'art. 1, che prevede che i servizi veterinari  delle
aziende  sanitarie  locali  registrano  nella  banca  dati  nazionale
dell'anagrafe  zootecnica  le  informazioni  relative  alle   aziende
registrate ai sensi dell'art. 14 del  decreto  legislativo  13  marzo
2006, n. 158 nonche' il divieto di commercializzazione di  animali  e
prodotti  dell'avicoltura  provenienti  da  aziende  di  volatili  da
cortile che non siano state registrate; 
  Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30  novembre  2009
relativa  alle  norme   di   polizia   sanitaria   per   gli   scambi
intracomunitari e le importazioni di pollame e uova  da  cova  e,  in
particolare, l'art. 2, nella  parte  in  cui  detta  le  definizioni,
valide ai fini  della  stessa  direttiva,  relative  al  pollame,  al
pollame riproduttore, al branco, allo stabilimento e all'incubatoio; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE» e, in particolare: 
    l'art. 4, comma 1, che prevede che «i  servizi  veterinari  delle
aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale  delle
anagrafi  zootecniche  istituita  dal  Ministero  presso   l'Istituto
zooprofilattico  sperimentale   dell'Abruzzo   e   del   Molise,   le
informazioni relative a tutte le aziende  avicole»  e  comma  3,  che
prevede che «con decreto del Ministro della salute, d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i  rapporti  lo  Stato,  le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  vengano  stabilite  le
modalita' operative per la registrazione»; 
    l'art. 57, comma 2, che stabilisce le sanzioni per  le  eventuali
inadempienze agli obblighi di registrazione; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori e, in particolare, l'art. 26, paragrafo
8, che prevede che la Commissione europea adotta atti  di  esecuzione
relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera  b)  del  medesimo
art. 26 relativo alle indicazioni obbligatorie del paese di origine o
del luogo di provenienza per le carni elencate nell'allegato XI,  tra
cui le carni fresche refrigerate e congelate di volatili; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Ritenuto necessario, anche al fine di  garantire  l'attuazione  del
sistema della rintracciabilita' degli alimenti,  dei  mangimi,  degli
animali destinati alla produzione alimentare  e  di  qualsiasi  altra
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o  di
un mangime di cui al citato art. 18 del Regolamento n. 178/2002 (CE),
stabilire le modalita' operative per  la  registrazione  nella  banca
dati nazionale delle anagrafi zootecniche delle informazioni relative
alle  aziende  avicole  attraverso  un  sistema  informatizzato   che
consenta una piu' efficiente gestione dei dati ad esse relativi; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 26 settembre 2013; 
  Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha
proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di  Stato,
sig. Paolo Fadda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Anagrafe informatizzata delle aziende avicole 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 9,  le  modalita'  operative  per  la
registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole  nella
banca  dati  nazionale  (B.D.N.)  delle  anagrafi   zootecniche   del
Ministero  della  salute,   come   definite   nell'allegato   manuale
operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto.