IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo   al'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra  e  modifica  la
legge n. 1096/71; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, che modifica il
decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 e  la  legge  n.
195/1976 per cio' che concerne gli esami delle sementi eseguiti sotto
sorveglianza ufficiale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  5  maggio  2008,  recante  «attuazione  del   decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 150,  per  quanto  riguarda  gli  esami
delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale»; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Vista la Decisione di esecuzione della Commissione  del  25  giugno
2012,  n.  340,  «relativa  all'organizzazione  di   un   esperimento
temporaneo  a   norma   delle   direttive   66/401/CEE,   66/402/CEE,
2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda
l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di  base
e di sementi selezionate di generazioni  anteriori  alle  sementi  di
base»; 
  Vista la comunicazione di adesione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, n. 5, del 27 settembre 2012 a  detto
esperimento temporaneo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'Italia partecipa all'esperimento temporaneo. Per quanto  riguarda
le modalita' per l'esecuzione delle  ispezioni  in  campo  effettuate
sotto sorveglianza ufficiale di sementi  di  base  e  di  sementi  di
generazioni  anteriori  alle  sementi  di  base,  si   applicano   le
disposizioni previste all'art.  1  del  decreto  ministeriale  del  5
maggio  2008,  recante  «ispezione  in  campo  e  autorizzazione  del
personale» destinato all'esecuzione del controllo delle sementi sotto
sorveglianza ufficiale in attuazione del decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 150. 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi