IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive  modificazioni
e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge  finanziaria  2007)  e,  in
particolare, il comma 340 dell'art. 1, con il quale sono istituite le
Zone franche urbane; 
  Visti i commi da 341 a 341-ter del citato art. 1 della legge n. 296
del 2006, con i quali sono disposte agevolazioni  fiscali  in  favore
delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane; 
  Vista la delibera CIPE 30 gennaio  2008,  n.  5,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6  giugno  2008,  n.
131, che ha fissato i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la
delimitazione delle  Zone  Franche  Urbane»,  nonche'  la  successiva
delibera CIPE  8  maggio  2009,  n.  14,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159,  che
ha operato la «Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e
ripartizione delle risorse»; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che prevede che la riprogrammazione dei  programmi  cofinanziati  dai
Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del  Piano  di  Azione  Coesione,
nonche'  la  destinazione  di  risorse  proprie  regionali,   possono
prevedere il finanziamento delle tipologie  di  agevolazioni  di  cui
dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell'art. 1 della citata legge
n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione
localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate  nella
delibera CIPE 8 maggio  2009,  n.  14,  nonche'  in  quelle  valutate
ammissibili nella relazione istruttoria  ad  essa  allegata  e  nelle
ulteriori, rivenienti da altra procedura di  cui  all'art.  1,  comma
342, della  medesima  legge  n.  296/2006,  ricadenti  nelle  Regioni
ammissibili all'obiettivo Convergenza; 
  Vista la legge della Regione Siciliana n. 11 del  12  maggio  2012,
pubblicata nel supplemento ordinario n.  1  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Regione Siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e,  in  particolare,
l'art. 67, che  consente  l'istituzione  di  ulteriori  Zone  franche
urbane rispetto a quelle selezionate con delibera  CIPE  n.  14/2009,
individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n.  5/2008
e  dalla  circolare   del   Ministero   dello   sviluppo   economico,
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del  26
giugno 2008 e ai sensi della quale sono state istituite le  ulteriori
Zone franche urbane di Bagheria, Enna, Palermo  -  porto,  Palermo  -
Brancaccio e Vittoria; 
  Visto il comma l-bis del suddetto art. 37 del decreto-legge n.  179
del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone  franche  urbane  di
cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le
aree  industriali  ricadenti  nelle  regioni  di  cui   all'obiettivo
Convergenza per le quali e'  stata  gia'  avviata  una  procedura  di
riconversione  industriale,  purche'  siano   state   precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano  registrato  un
numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la  cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'»; 
  Vista l'estensione,  per  effetto  della  disposizione  di  cui  al
predetto comma 1-bis dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del  2012,
della Zona franca urbana  di  Termini  Imerese,  gia'  selezionata  e
perimetrata dalla delibera  CIPE  n.  14  del  2009,  anche  all'area
industriale del medesimo Comune, cosi' come individuata ai sensi  del
vigente Piano Regolatore Generale del Comune; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  10  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto  previsto
dal comma 4 dell'art. 37  del  decreto-legge  n.  179  del  2012,  le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini  di  decorrenza  delle
agevolazioni previste dal medesimo art. 37; 
  Visto il «Piano Azione Coesione: terza e  ultima  riprogrammazione»
del  dicembre  2012,  oggetto  di  specifica  informativa   al   CIPE
nell'ambito della seduta del 18 febbraio  2013  ai  sensi  di  quanto
previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; 
  Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano  Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione»,  ove,  nell'ambito  delle
misure anticicliche, e' prevista, al punto (1), una specifica  azione
avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del
decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive
in  favore  di  micro  e  piccole  imprese,  localizzate  o  che   si
localizzano nelle Zone franche urbane  delle  regioni  dell'Obiettivo
Convergenza riportate nell'allegato n. 3  al  medesimo  Piano  Azione
Coesione; 
  Visto il comma 319 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
e successive modificazioni e integrazioni (legge di stabilita'  2014)
che dispone che «Le agevolazioni di cui all'art. 37 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere  sulle  risorse
individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese
localizzate nella zona  franca  urbana  del  comune  di  Lampedusa  e
Linosa, istituita dall'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111.»; 
  Visto l'originario stanziamento previsto,  nell'ambito  del  citato
paragrafo 3.1 (1) del Piano Azione  Coesione,  per  le  Zone  franche
urbane della Regione Siciliana, pari a 147.000.000,00 euro; 
  Vista la nota n.  25422  del  24  luglio  2013  con  la  quale,  in
attuazione di quanto previsto dall'art.  8,  commi  3,  5  e  6,  del
decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo
economico ha  comunicato  alla  Regione  Siciliana  il  prospetto  di
riparto delle risorse finanziarie  disponibili  per  le  agevolazioni
nelle Zone franche urbane regionali e ha, contestualmente, chiesto di
fornire  indicazioni  circa  l'eventuale  attivazione  di   ulteriori
risorse  regionali  per  il  finanziamento  dell'intervento,  nonche'
l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le  varie
Zone  franche,  di  eventuali  riserve  finanziarie  di   scopo,   in
conformita' a quanto previsto al comma 4 del  medesimo  articolo  del
decreto interministeriale 10 aprile 2013; 
  Considerato che, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento e
la misura dei benefici per  le  imprese,  la  Regione  Siciliana,  su
proposta del Ministero dello sviluppo economico e ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 6,  comma  2,  del  decreto  interministeriale  10
aprile 2013, ha destinato la quota relativa alle  annualita'  2011  e
2012  delle  risorse,  di  competenza  della   Regione,   annualmente
assegnate al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  destinate  al
finanziamento delle agevolazioni all'industria la cui gestione non e'
stata ancora assunta dalle Regioni ai sensi del  decreto  legislativo
n.  112/1998  sul   decentramento   amministrativo,   per   l'importo
complessivo di 37.725.861,13 euro, a integrazione dello  stanziamento
dell'intervento originariamente previsto dal Piano Azione Coesione; 
  Visto l'art. 8, comma 9, del decreto  interministeriale  10  aprile
2013,  che  stabilisce  che  gli  oneri  connessi  ad  attivita'   di
assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi  nelle
Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono  posti
a carico delle risorse  finanziarie  stanziate  per  l'attuazione  di
ciascun intervento, entro il limite massimo  del  2%  delle  medesime
risorse; 
  Considerato  che,  per  le  Zone  franche  urbane   della   Regione
Siciliana, i predetti oneri per  l'attivita'  di  assistenza  tecnica
sono stati imputati, nella misura  del  2%  gia'  applicata  per  gli
interventi  nelle  Zone  franche  urbane  di  Calabria  e   Campania,
all'iniziale stanziamento di 147.000.000,00 euro previsto nell'ambito
del Piano Azione Coesione e non anche all'ulteriore  stanziamento  di
37.725.861,13 euro disposto dalla Regione; 
  Vista la nota n. 4605/Gab del 13 novembre  2013  con  la  quale  la
Regione Siciliana, in risposta alla predetta nota  n.  25422  del  24
luglio 2013, ha trasmesso al Ministero dello  sviluppo  economico  le
indicazioni circa l'istituzione di riserve di scopo nell'ambito delle
Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale; 
  Viste le successive note n. 5057/Gab del  10  dicembre  2013  e  n.
294/Gab del 21 gennaio 2014 con le quali  la  Regione  Siciliana,  in
risposta alla segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, di
cui alla nota n. 38756 del 4 dicembre 2013, in  merito  alla  mancata
rispondenza, per alcune delle Zone franche  urbane  regionali,  delle
scelte relative all'individuazione delle riserve finanziarie di scopo
con la normativa di  riferimento  dell'intervento,  ha  trasmesso,  a
rettifica delle indicazioni precedentemente inviate, le  precisazioni
richieste, nonche' le indicazioni circa le riserve di scopo  relative
alla Zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa; 
  Vista la nota n. 2296 del 23 gennaio 2014 con la quale il Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato  alla  Regione  Siciliana,  ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  5,   del   decreto
interministeriale 10 aprile 2013, il nuovo prospetto di riparto delle
risorse  disponibili,  rideterminato   a   seguito   della   suddetta
estensione delle agevolazioni previste dall'art. 37 del decreto-legge
n. 179 del 2012 alla Zona franca urbana del  Comune  di  Lampedusa  e
Linosa; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto  interministeriale  10  aprile
2013, che  stabilisce  che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
adotta,  con  apposito   bando,   le   disposizioni   di   attuazione
dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta
delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalita'  e  i  termini
per la presentazione della medesima istanza; 
  Visto il comma 7 dello stesso art. 8 del decreto  interministeriale
10  aprile  2013,  che  subordina  l'adozione  del  bando   attuativo
all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie disponibili per  il
finanziamento delle agevolazioni sulla contabilita' speciale n.  1778
intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio»; 
  Vista la nota n. 40185  del  29  novembre  2013  con  la  quale  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  chiesto  alla   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea  il  trasferimento  all'Agenzia  delle  entrate,
sulla contabilita' speciale n. 1778, delle risorse stanziate  per  le
Zone  franche  urbane  della  Regione  Siciliana,  per   un   importo
complessivo, al netto degli oneri  di  assistenza  tecnica,  di  euro
144.060.000,00; 
  Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione  delle
attivita' imprenditoriali 24 settembre 2013 con  il  quale  e'  stata
impegnata in favore dell'Agenzia  delle  entrate,  in  attuazione  di
quanto previsto all'art. 8, comma 7, del decreto interministeriale 10
aprile  2013,  anche  la  sopra  richiamata   somma   aggiuntiva   di
37.725.861,13 euro; 
  Vista  la  circolare  esplicativa  del  Ministero  dello   sviluppo
economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalita' di
funzionamento degli interventi di cui al decreto interministeriale 10
aprile 2013; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Considerato opportuno ridurre a ottanta giorni, rispetto ai novanta
giorni previsti per i bandi gia' emanati relativi alle  Zone  franche
urbane del  Comune  dell'Aquila  e  dei  comuni  della  Provincia  di
Carbonia-Iglesias e analogamente a quanto gia' fatto con  riferimento
alle Zone franche urbane delle regioni Calabria e Campania, la durata
dei termini per la presentazione delle istanze  di  agevolazione,  al
fine di consentire alle imprese destinatarie  delle  agevolazioni  la
possibilita' di fruire dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il
periodo fiscale 2014 gia' a decorrere dalla prossima scadenza fiscale
di giugno 2014; 
  Visto  l'art.  5-bis,  comma  1,  del  Codice  dell'amministrazione
digitale di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  che  stabilisce  che  la
presentazione  di  istanze,  dichiarazioni,  dati  e  lo  scambio  di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese  e
le amministrazioni pubbliche avviene  esclusivamente  utilizzando  le
tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione  e  che  con  le
medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano
atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2011, che stabilisce, in attuazione  della  norma  del  Codice
dell'amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere  dal  1°
luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via
telematica ovvero, in tutti i casi in cui non e' prevista una diversa
modalita' di  comunicazione  telematica,  mediante  l'utilizzo  della
posta elettronica certificata e che le amministrazioni  pubbliche,  a
decorrere dalla stessa data, non possono accettare  o  effettuare  le
medesime comunicazioni in forma cartacea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione delle istanze 
 
  1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni di  cui  all'art.  37
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore  delle
micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche  urbane  della
Regione Siciliana di cui  all'allegato  n.  1  al  presente  decreto,
devono essere compilate con le modalita' telematiche di cui al  comma
2, sulla base del modello di istanza di cui e' riportato il facsimile
nell'allegato n. 2 al presente decreto. 
  2. Le istanze,  firmate  digitalmente,  devono  essere  presentate,
complete di eventuali  allegati,  in  via  esclusivamente  telematica
tramite la  procedura  informatica  accessibile  dalla  sezione  «ZFU
Convergenza e Carbonia Iglesias»  del  sito  Internet  del  Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 
  3. L'accesso alla procedura informatica di cui al comma  2  prevede
l'identificazione   dell'impresa    tramite    codice    fiscale    e
l'autenticazione    tramite    credenziali    informatiche    inviate
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  dell'impresa,
come risultante dal Registro delle imprese. 
  4. Nell'ambito della procedura  informatica  di  cui  al  comma  2,
l'impresa avra' accesso alla specifica  sezione  relativa  alla  Zona
franca urbana di interesse, dove saranno  riportate  le  informazioni
inerenti le risorse finanziarie disponibili, le  riserve  finanziarie
di scopo attivate e le relative risorse dedicate di cui  all'art.  2,
comma 2, nonche' l'elenco delle  sezioni  censuarie  che  individuano
l'area della Zona franca urbana. 
  5. Le istanze di  cui  al  comma  1  possono  essere  presentate  a
decorrere dalle ore 12 del 5 marzo 2014 e sino alle  ore  12  del  23
maggio 2014. 
  6. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale  e  finale,  di
cui al comma 5, cosi' come le istanze redatte o inviate con modalita'
difformi da  quelle  indicate  al  comma  2,  non  saranno  prese  in
considerazione.