Alle imprese interessate 
                                  Alla regione Basilicata 
                                  All'Agenzia      nazionale      per
                                  l'attrazione degli  investimenti  e
                                  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.   -
                                  Invitalia 
 
  1. Premessa 
  1.1 In attuazione dell'Accordo di programma stipulato,  in  data  8
febbraio 2013, tra il Ministero dello sviluppo economico, la  Regione
Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia,
finalizzato  alla  reindustrializzazione  e   alla   riqualificazione
economica e produttiva  del  territorio  murgiano  interessato  dalla
crisi del mobile imbottito,  e'  stato  istituito,  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del  23  dicembre
2013, un regime di aiuto  in  favore  di  programmi  di  investimento
finalizzati alla riconversione  produttiva  dell'area  del  distretto
ricadente nella regione  Basilicata  e/o  alla  riqualificazione  del
sistema produttivo locale. 
  1.2 La presente circolare fornisce, in base a quanto disposto dagli
articoli 6, comma 2, e 8, comma 2, del suddetto decreto  ministeriale
18 ottobre 2013, le specifiche indicazioni  inerenti  alla  tipologia
delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita'  delle  stesse,
nonche' alle modalita' e ai termini di presentazione delle domande di
agevolazione. 
  2. Definizioni 
  2.1. Ai fini della presente circolare, sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) "Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  18
ottobre 2013 istitutivo di un regime di aiuto in favore dei programmi
di investimento finalizzati  alla  riconversione  e  riqualificazione
produttiva delle aree  della  regione  Basilicata  interessate  dalla
crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia; 
  b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
  c) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
  d) "Accordo di programma": l'Accordo di programma  sottoscritto  in
data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello  sviluppo  economico,  la
Regione Puglia, la  Regione  Basilicata  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia  per  la  reindustrializzazione   e   la   riqualificazione
economica e produttiva  del  territorio  murgiano  interessato  dalla
crisi del mobile imbottito; 
  e) "Area del Distretto": i territori dei comuni di Ferrandina (MT),
Matera,  Montescaglioso  (MT),  Pisticci   (MT),   come   individuati
nell'ambito dell'Accordo di programma; 
  f)  "Imprese  del  Distretto":  le  imprese  con  almeno  un'unita'
produttiva nell'Area del Distretto e che, in alternativa: 
  1)  svolgano  come  attivita'  economica   prevalente   l'attivita'
economica di cui  alla  divisione  16  "Industria  del  legno  e  dei
prodotti in legno e sughero  (esclusi  i  mobili);  fabbricazione  di
articoli in paglia e materiali da intreccio"  o  della  divisione  31
"Fabbricazione di mobili" della sezione C "Attivita'  manifatturiere"
della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007; 
  2) producano componenti, lavorati e/o semilavorati per  le  imprese
la cui attivita' e' classificata  nei  codici  della  classificazione
Ateco 2007 di cui al punto 1) ed abbiano con  le  stesse  realizzato,
negli esercizi 2011 e 2012, almeno il 70 % del loro fatturato; 
  g)  "unita'  produttiva":  una  struttura  produttiva,  dotata   di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente  articolata  su  piu'  immobili  e/o  impianti,   anche
fisicamente separati ma collegati funzionalmente; 
  h) "Regolamento  GBER":  il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 214 del 9  agosto  2008,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli  articoli  87  e  88  del  Trattato  (regolamento  generale  di
esenzione per categoria) e successive modifiche  e  integrazioni,  il
cui periodo di applicazione e' stato prorogato al 30 giugno 2014  dal
Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 320 del  30
novembre 2013; 
  i) "societa' di nuova costituzione": societa' iscritta nel Registro
delle imprese da meno di 36 mesi; 
  3. Risorse finanziarie disponibili 
  3.1. Le risorse  finanziarie  disponibili  per  l'attuazione  degli
interventi  di  cui  al  Decreto  sono  pari  a  euro  21.000.000,00,
comprensive degli oneri relativi alla gestione degli incentivi. 
  4. Soggetti beneficiari 
  4.1. Sono ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  al  Decreto  le
societa' di capitale di piccola, media o grande dimensione che,  alla
data  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazioni,  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a) essere regolarmente costituite in forma societaria  ed  iscritte
nel Registro delle imprese; 
  b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  civili,
non essere in liquidazione  volontaria  e  non  essere  sottoposte  a
procedure concorsuali; 
  c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; 
  d)  non  rientrare  tra  le  societa'   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
  e) trovarsi in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
  f) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data  di
presentazione della domanda, di provvedimenti  di  revoca  totale  di
agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti
da rinunce; 
  g) aver restituito  agevolazioni  godute  per  le  quali  e'  stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
  h)  non  trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER. 
  4.2. Relativamente ai programmi di investimento  di  cui  al  punto
5.3, lettera b), della  presente  circolare,  i  soggetti  proponenti
devono essere Imprese del Distretto con almeno  un'unita'  produttiva
attiva, nell'Area del Distretto, alla data del 23 dicembre 2013. 
  4.3. Possono,  altresi',  presentare  domanda  di  agevolazioni  le
Societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del  codice  civile;
le   domande   in   forma   congiunta   possono   essere   presentate
esclusivamente con il ricorso allo strumento del "contratto di rete",
di cui all'articolo 3, comma 4-ter,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, a condizione che: 
  a) sia individuato il soggetto capofila, che  agisce  in  veste  di
mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento, da parte dei
medesimi, di un mandato collettivo con  rappresentanza  per  tutti  i
rapporti con il Ministero; 
  b)  le   societa'   partecipanti,   proponenti   i   programmi   di
investimento, risultino in possesso dei requisiti  di  cui  al  punto
4.1. 
  4.4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate  di
piccola, media o grande dimensione sulla base  dei  criteri  indicati
nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro  delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005. 
  5. Programmi ammissibili 
  5.1. Sono ammissibili alle  agevolazioni  previste  dal  Decreto  i
programmi finalizzati al raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di
innovazione,   miglioramento   competitivo   e   tutela    ambientale
riguardanti una delle seguenti attivita': 
  a) sezione C della classificazione delle attivita' economiche Ateco
2007; 
  b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di  calore  di
cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco,  nei  limiti
indicati nell'allegato n. 1; 
  c) attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1. 
  5.2. Con riferimento alle attivita' di cui al  punto  5.1,  lettera
a), in  conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da
disposizioni comunitarie, non sono ammissibili  alle  agevolazioni  i
programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative
ai   settori   della   siderurgia,   della   cantieristica    navale,
dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come  individuate
nell'allegato  n.  1.  Per   quanto   riguarda   il   settore   della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,  ulteriori
precisazioni sono contenute nel medesimo allegato n. 1. 
  5.3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono: 
  a) la realizzazione di  nuove  unita'  produttive  o  l'ampliamento
delle  unita'  produttive  esistenti,  in  grado   di   favorire   la
riconversione  produttiva  dell'Area   del   Distretto   in   settori
alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'adozione  di
soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative  rispetto
al mercato di riferimento; 
  b) l'ampliamento e/o la riqualificazione, tramite  diversificazione
della  produzione  in  nuovi  prodotti   aggiuntivi   o   cambiamento
fondamentale  del  processo   produttivo   complessivo,   di   unita'
produttive di Imprese del Distretto che soddisfino una delle seguenti
condizioni, ovvero, nel caso di domande in forma congiunta presentate
con il ricorso al contratto di rete, che tutte le  societa'  aderenti
soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 
  1) essere titolare o detenere in licenza d'uso almeno  un  brevetto
per invenzione che abbia ottenuto l'emanazione da parte  dell'Ufficio
europeo dei brevetti - EPO - del "rapporto di ricerca" con esito  non
negativo, ovvero un disegno o un modello registrato avente  validita'
in Italia; a tal fine sono considerati solo i brevetti per invenzione
la cui domanda di  registrazione  e'  stata  presentata  nei  3  anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni e i
disegni e modelli che sono stati  registrati  nel  medesimo  periodo,
esclusivamente nel caso in cui tali titoli di proprieta'  industriale
siano attinenti all'ambito tecnologico del programma; 
  2) avere almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi  e
approvati alla data di presentazione della  domanda  di  agevolazioni
che evidenzi spese di ricerca e sviluppo  almeno  pari  al  2  %  del
valore della produzione; 
  3) essere risultata assegnataria, nei 3 anni precedenti la data  di
presentazione della domanda di agevolazioni, di  risorse  finanziarie
pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo  ovvero  aver  richiesto
agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per
programmi   di   ricerca   e    sviluppo    valutati    positivamente
dall'amministrazione   competente,   indipendentemente   dalla   loro
effettiva agevolazione; 
  4) avere impiegato, negli esercizi 2011 e 2012, come  dipendenti  o
collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale  o  superiore
al 10 % della forza lavoro  complessiva,  personale  in  possesso  di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo  un  dottorato  di
ricerca  presso  un'universita'  italiana  o  straniera,  oppure   in
possesso di laurea e che abbia svolto, per almeno 3  anni,  attivita'
di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero; 
  c) la realizzazione di nuove unita' produttive o  l'ampliamento  di
unita' produttive esistenti che eroghino servizi specialistici  volti
a favorire la competitivita' delle Imprese del Distretto. 
  5.4. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere  correlata  a  un
solo programma di investimenti. Uno stesso programma non puo'  essere
suddiviso in piu' domande di agevolazioni. 
  5.5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire
gli  obiettivi  previsti  e  riguardare  un'unica  unita'  produttiva
ubicata nell'Area del Distretto. Nel caso  di  contratto  di  rete  i
singoli  programmi  debbono   risultare   strettamente   connessi   e
funzionali  al  miglioramento  della  competitivita'  delle   imprese
aderenti. 
  5.6. Sono ammessi alle agevolazioni  i  programmi  il  cui  importo
complessivo non sia inferiore a euro 1.500.000,00 e non sia superiore
a euro 5.000.000,00. L'importo minimo dei programmi di  investimento,
esclusivamente per le attivita' di  servizi  di  cui  al  punto  5.1,
lettera c), e' pari a euro 800.000,00. 
  5.7.  I  programmi  devono  essere  avviati  successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui al  punto  8.  Per
avvio del programma si intende la data  del  primo  titolo  di  spesa
ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui  titoli
di spesa, ivi compresi  quelli  relativi  ad  acconti,  abbiano  data
antecedente a quella di presentazione della domanda di  agevolazioni,
anche  se  non  rendicontati.   Non   sono   considerate,   ai   fini
dell'individuazione della data  di  avvio  del  programma,  le  spese
riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non  sono  ammissibili
alle agevolazioni i programmi  costituiti  da  investimenti  di  mera
sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. 
  5.8. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla  data
di stipula del contratto  di  contributo  in  conto  impianti  e  del
contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 10.4, e comunque
non oltre il 30 giugno  2016.  La  data  di  chiusura  del  programma
coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa  ammissibile.
Entro 30 giorni da tale  data  il  soggetto  beneficiario  deve  dare
comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma  degli
investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del
programma gli investimenti previsti siano stati  realizzati  solo  in
parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli  titoli
di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che
siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza  di  tale  termine.
Cio', comunque, a condizione che le  spese  effettivamente  sostenute
configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e
funzionale  rispetto  alle  finalita'  poste  a  base  del   giudizio
favorevole espresso  in  sede  istruttoria.  In  caso  contrario,  si
procede alla revoca del provvedimento  di  concessione  per  l'intero
importo delle agevolazioni  attribuite.  Su  richiesta  motivata  del
soggetto beneficiario, il Soggetto gestore puo' disporre una  proroga
del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi 
  5.9.  I  soggetti  beneficiari  si   impegnano,   nell'ambito   del
rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica  della
sussistenza    dei    requisiti    professionali,    prioritariamente
all'assunzione del personale espulso dal bacino  occupazionale  della
filiera produttiva del mobile imbottito dell'Area  del  Distretto,  i
cui  parametri  identificativi   saranno   indicati   dalla   Regione
Basilicata. 
  6. Spese ammissibili 
  6.1. Le spese ammissibili debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli  2423
e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle  finalita'
del programma oggetto della richiesta di  agevolazioni.  Dette  spese
riguardano: 
  a) suolo aziendale e  sue  sistemazioni;  le  relative  spese  sono
ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo  ammissibile
del programma; 
  b)  opere  murarie  e  assimilate   e   infrastrutture   specifiche
aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima  del  30%
dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili  per  ciascun
programma d'investimento (a tale riguardo, la superficie destinata ad
uffici puo' essere ritenuta ammissibile nella misura  di  25  mq  per
addetto);  il  limite  massimo  e'  aumentato  al  40%   dell'importo
complessivo degli investimenti ammissibili nel caso  in  cui  vengano
valorizzate,  tramite  recupero  e  riqualificazione,  le   strutture
dismesse; 
  c) macchinari, impianti ed attrezzature varie  nuovi  di  fabbrica,
ivi compresi quelli necessari all'attivita'  gestionale  dell'impresa
(esclusi quelli  relativi  all'attivita'  di  rappresentanza),  mezzi
mobili strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi  quelli
targati),  identificabili  singolarmente  ed  a  servizio   esclusivo
dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni; 
  d) programmi informatici commisurati  alle  esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa, brevetti,  licenze,  know-how  e  conoscenze
tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie  di  prodotti  e
processi  produttivi,  per  la  parte  in  cui  sono  utilizzati  per
l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal  programma;
per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino  al  50%
dell'investimento complessivo ammissibile. 
  6.2. Non sono ammesse le spese relative ai beni  acquisiti  con  il
sistema della locazione finanziaria. 
  6.3. Non sono ammesse le spese relative a  macchinari,  impianti  e
attrezzature usati, le spese di  funzionamento,  le  spese  notarili,
quelle  relative  a  imposte,  tasse,  scorte   e   quelle   relative
all'acquisto di beni immobili che hanno gia' beneficiato,  nei  dieci
anni antecedenti la data di presentazione  della  domanda,  di  altri
aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in
cui le  amministrazioni  concedenti  abbiano  revocato  e  recuperato
totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili  singoli
beni di importo inferiore a euro 500,00, al netto di IVA. 
  6.4. Le spese relative all'acquisto del suolo,  di  immobili  o  di
programmi informatici o di brevetti, di cui al punto 6.1, lettere a),
b) e d), di proprieta' di uno o piu' soci del soggetto richiedente le
agevolazioni o, nel  caso  di  soci  persone  fisiche,  dei  relativi
coniugi ovvero di parenti o affini dei soci  stessi  entro  il  terzo
grado, sono ammissibili in proporzione alle quote  di  partecipazione
nell'impresa  medesima  degli  altri  soci;  la   rilevazione   della
sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia  a  quella
di  socio  che  a  quella  di  proprietario,   che   determinano   la
parzializzazione della spesa, va effettuata a  partire  dai  24  mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le
predette spese relative alla compravendita tra due imprese  non  sono
ammissibili qualora, a partire dai 24  mesi  precedenti  la  data  di
presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese  medesime  si
siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo  2359  del  codice
civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per
almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione
rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine
la  societa'  trasmette  una  specifica  dichiarazione   del   legale
rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e  per
gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 
  6.5. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo  aziendale  e
dell'immobile di cui alle lettere a) e b)  del  punto  6.1,  ai  fini
dell'ammissibilita' la spesa deve essere, in sede di rendicontazione,
supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da  professionisti
iscritti  all'albo  degli  ingegneri,  o  degli  architetti,  o   dei
geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o  dei  periti
industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o  dei
fabbricati e la conformita' dei fabbricati alle vigenti normative. 
  6.6. In relazione alle spese relative a brevetti, licenze, know-how
e conoscenze tecniche non brevettate di cui alla lettera d) del punto
6.1, ai fini della ammissibilita' la spesa deve essere,  in  sede  di
rendicontazione, supportata da apposita perizia  giurata,  rilasciata
da un tecnico abilitato avente  competenze  specifiche  ed  altamente
professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento
della  spesa;  la  perizia  deve  contenere  tutte  le   informazioni
necessarie per poter valutare la congruita' del prezzo. 
  6.7. Le spese relative alle  attrezzature  di  cui  al  punto  6.1,
lettera c), la cui installazione non  sia  prevista  presso  l'unita'
produttiva interessata dal  programma  bensi'  presso  altre  unita',
della stessa societa' o di altre dello  stesso  gruppo  o  di  terzi,
possono  essere  ammesse  alle  agevolazioni  purche'   tali   unita'
produttive siano  ubicate  nei  territori  ammissibili  previsti  dal
Decreto e alle seguenti condizioni: 
  a)  siano  relative  ad  attrezzature  utilizzate  per  lavorazioni
effettivamente connesse al  completamento  del  ciclo  produttivo  da
agevolare; 
  b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare,
nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel
limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e
attrezzature»; 
  c) vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento
dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree  ammissibili
agli interventi di cui al Decreto; 
  d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione  ed
iscrizione nel libro dei  beni  prestati  a  terzi  o,  nel  caso  di
utilizzo presso altre unita' produttive della  stessa  societa',  nel
libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero
nel libro giornale; in ogni caso la loro  ubicazione  deve  risultare
dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale
29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni; 
  e) vengano  forniti,  per  ciascun  bene,  gli  elementi  utili  di
conoscenza in riferimento  ai  relativi  contratti  posti  in  essere
(modalita', durata, ecc.); 
  f) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito; 
  g) i beni non vengano destinati a finalita' produttive  estranee  a
quelle della societa' cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire
e trasmettere al Soggetto gestore una dichiarazione di impegno in tal
senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie  rilasciata
ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; 
  h) il legale rappresentante della societa' cedente  sottoscriva  ed
alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno  al
rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 47 e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 
  6.8. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, i relativi  pagamenti
devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico  bancario.  Le
spese relative all'acquisto  di  beni  in  valuta  diversa  dall'euro
possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in  euro
pari all'imponibile ai fini IVA riportato  sulla  «bolletta  doganale
d'importazione». 
  6.9. Non sono ammissibili i  programmi  di  investimenti,  o  parte
degli stessi, realizzati con la modalita'  del  cosiddetto  contratto
«chiavi in mano» e/o eseguiti tramite commesse interne; non  possono,
altresi',  essere  agevolati  beni  e  servizi   forniti   da   soci,
amministratori, dipendenti del soggetto proponente  o  loro  prossimi
congiunti nonche' da societa'  nella  cui  compagine  siano  presenti
soci, amministratori, dipendenti della  societa'  proponente  o  loro
prossimi congiunti. Il soggetto beneficiario e i fornitori non devono
avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. 
  7. Forma e intensita' delle agevolazioni 
  7.1. Le agevolazioni sono concesse  nella  forma  di  finanziamento
agevolato e di contributo in conto impianti alle condizioni ed  entro
i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla  disciplina
comunitaria vigente  in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Le  suddette
intensita' massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che
rappresenta  il  valore   attualizzato   dell'aiuto   espresso   come
percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. 
  7.2.  Il  finanziamento  agevolato,  che  deve  essere   assistito,
limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie  e/o
bancarie, e'  concesso,  nella  misura  del  30%  degli  investimenti
ammissibili; ha una durata massima di 10 anni  oltre  un  periodo  di
preammortamento della durata massima  di  2  anni,  commisurato  alla
durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari  al
20% del tasso di riferimento vigente alla data di  concessione  delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione      europea      e       pubblicato       nel       sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. In ogni caso il tasso agevolato non puo'  essere  inferiore  a
0,5%. Il rimborso del  finanziamento  agevolato  avviene  secondo  un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti
il 30 giugno e  il  31  dicembre  di  ogni  anno.  Gli  interessi  di
preammortamento   sono   corrisposti    alle    medesime    scadenze.
L'agevolazione derivante dal finanziamento  agevolato  e'  pari  alla
differenza tra  gli  interessi  calcolati  al  tasso  di  riferimento
vigente alla data di  concessione  delle  agevolazioni  e  quelli  da
corrispondere al predetto tasso agevolato. 
  7.3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di  cui  al  punto
7.2, fermo restando quanto stabilito al punto 7.6, e' riconosciuto un
contributo in  conto  impianti  sino  a  concorrenza  dell'intensita'
massima di aiuto concedibile e comunque in misura  non  superiore  al
45%  degli  investimenti  ammissibili.  Ai  fini  del  calcolo  delle
agevolazioni, le spese ammissibili e  le  agevolazioni  erogabili  in
piu' rate sono attualizzate al momento della concessione. Il soggetto
richiedente indica, pertanto, nella domanda di agevolazioni le  spese
relative agli investimenti da  realizzare  e  la  suddivisione  delle
stesse per anno solare. Il tasso di interesse da  applicare  ai  fini
dell'attualizzazione  e'  il  tasso  di  riferimento  applicabile  al
momento della concessione di cui al punto 7.2. 
  7.4. I soggetti proponenti possono richiedere la concessione  delle
agevolazioni nella sola forma del contributo in  conto  impianti  nel
limite dell'intensita' massima di  aiuto  prevista  dalla  disciplina
comunitaria vigente. 
  7.5. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria e'
rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede  di
erogazione del saldo  delle  agevolazioni,  sulla  base  delle  spese
ammissibili effettivamente sostenute e  della  verifica  relativa  al
rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla  disciplina
comunitaria vigente in materia di aiuti  di  Stato.  L'ammontare  del
finanziamento  agevolato   e   di   quello   del   contributo   cosi'
definitivamente  determinati  non  possono  in  alcun   modo   essere
superiori a quelli individuati in via provvisoria. 
  7.6. I soggetti beneficiari delle  agevolazioni  sono  obbligati  a
garantire la copertura finanziaria  del  programma  di  investimento,
apportando un  contributo  finanziario,  attraverso  risorse  proprie
ovvero  mediante  finanziamento  esterno,  in  una  forma  priva   di
qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al  25%  del  totale
delle spese ammissibili e sono tenuti  all'obbligo  del  mantenimento
dei beni agevolati per almeno 5 anni,  ovvero  3  anni  nel  caso  di
piccole e medie imprese, dalla data di ultimazione del programma. 
  8. Procedura di accesso 
  8.1. Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse sulla base  di
una procedura valutativa con procedimento  a  "graduatoria",  secondo
quanto stabilito dall'articolo 5 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  8.2. La domanda di agevolazioni puo' essere  presentata  a  partire
dal 3 marzo 2014 e sino al 4 aprile 2014. 
  8.3. La domanda di agevolazioni, unitamente agli allegati  previsti
al  punto  8.4,  deve  essere  compilata  esclusivamente  in  formato
digitale e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, secondo
le modalita' e gli schemi che saranno resi disponibili  dallo  stesso
in un'apposita sezione del  sito  http://www.invitalia.it  almeno  30
giorni prima dell'apertura  del  bando.  La  domanda,  unitamente  ai
citati allegati, deve essere firmata digitalmente  (nel  rispetto  di
quanto disposto dal  Codice  dell'Amministrazione  digitale,  decreto
legislativo n. 82/2005) dal  legale  rappresentante.  Quale  data  di
presentazione  della  domanda  si  assume  quella   di   trasmissione
elettronica. 
  8.4. Alla domanda di cui al punto 8.3 devono essere allegati: 
  a) dichiarazione del legale  rappresentante  o  di  un  procuratore
speciale, resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 
  1) l'eventuale ricevimento di  aiuti  di  Stato,  per  i  quali  la
Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  160
del 12 luglio 2007; 
  2) la classificazione del  soggetto  proponente  quale  impresa  di
piccola, media o grande dimensione sulla base  dei  criteri  indicati
nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel citato decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005; 
  3) il possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 4. 
  Qualora tale dichiarazione sia  resa  da  un  procuratore  speciale
deve, altresi', essere allegata la procura speciale; 
  b)  bilanci,  relativi  ai  3  esercizi  precedenti  la   data   di
presentazione della domanda di agevolazioni,  corredati  di  allegati
esplicativi; nel caso di societa' di  nuova  costituzione  avente  in
compagine un'impresa in possesso di una partecipazione  superiore  al
50% del capitale sociale, devono essere allegati anche i  bilanci  di
quest'ultima  relativi  ai  3  esercizi   precedenti   la   data   di
presentazione della domanda  di  agevolazioni;  in  entrambi  i  casi
qualora l'ultimo bilancio  non  fosse  stato  ancora  approvato  puo'
esserne trasmessa la bozza  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa e  corredata  degli  allegati  esplicativi  delle  varie
poste; per le imprese che a tale data non  dispongono  ancora  di  un
bilancio dovra' essere allegata la situazione patrimoniale alla  data
di   presentazione   della   domanda,   sottoscritta    dal    legale
rappresentante; 
  8.5. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a  quelle
indicate al punto 8.3 e quelle presentate antecedentemente al termine
iniziale o successivamente al termine finale di cui al punto 8.2  non
saranno prese in considerazione. 
  8.6. Il soggetto  richiedente  e'  tenuto  a  comunicare  tutte  le
variazioni  riguardanti  i  dati  esposti  nella  domanda   e   nella
documentazione allegata  che  dovessero  intervenire  successivamente
alla sua presentazione. 
  9. Istruttoria dei programmi 
  9.1.  Il  Soggetto  gestore,   alla   scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande di agevolazioni, procede a verificare  il
rispetto delle modalita' e delle condizioni stabilite  per  l'accesso
alle agevolazioni, nonche' la  completezza  e  la  regolarita'  della
documentazione  ricevuta.  La  domanda  non  considerata  valida   e'
respinta dal Soggetto gestore con  una  specifica  nota  al  soggetto
richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni. 
  9.2. Accertata la regolarita' e la  completezza  della  domanda  di
agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla  preliminare  verifica
del possesso dei requisiti di cui al punto 4 da  parte  dei  soggetti
proponenti  e  della  rispondenza  dei  programmi   di   investimento
presentati ai criteri di ammissibilita' di cui al punto 5.  Nel  caso
di insussistenza delle condizioni di accesso  alle  agevolazioni,  il
Soggetto gestore comunica al soggetto  richiedente  l'esito  negativo
del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla  citata  legge  n.
241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. 
  9.3. Le domande di agevolazioni che abbiano superato  le  verifiche
di cui ai punti 9.1 e 9.2 sono oggetto di una attivita' di  selezione
mediante  l'applicazione  dei   criteri   di   valutazione   indicati
nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri  in  cui  e'
articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi  di
investimento, nonche' la soglia minima per  l'accesso  alla  fase  di
valutazione di merito. Il punteggio che ogni  programma  consegue  e'
ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro. 
  9.4. L'attivita' di selezione termina con la predisposizione di una
proposta di graduatoria dei programmi di investimento da avviare alla
fase di  valutazione  di  merito  secondo  l'ordine  decrescente  del
punteggio determinato applicando i criteri e i  rispettivi  parametri
di cui al punto 9.3. 
  9.5. Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  al  Decreto  i
programmi  di  investimento  che  conseguono  un  punteggio  pari   o
superiore a 50.  L'avvio  alla  fase  di  valutazione  di  merito  e'
disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili
nella graduatoria di cui al punto 9.4, seguendo l'ordine decrescente,
dalla  prima   fino   all'esaurimento   delle   risorse   finanziarie
disponibili. L'ultimo in ordine di graduatoria potra' essere  ammesso
alla valutazione di merito, previa  accettazione  del  proponente,  a
condizione che abbia ottenuto l'assegnazione di  risorse  finanziarie
di importo non inferiore al 30% della spesa ammissibile. I  programmi
ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilita'  delle  risorse
finanziarie, possono essere  avviati  alla  fase  di  valutazione  di
merito  qualora  si  liberino  risorse  precedentemente  destinate  a
programmi aventi posizione piu' alta nella graduatoria. 
  9.6. Qualora piu' programmi di investimento abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio, e' data priorita' al programma di investimento  che
prevede il maggior incremento occupazionale; in caso  di  parita'  di
incremento occupazionale si terra' conto dell'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande. 
  9.7. Entro 30 giorni dalla scadenza del  termine  di  presentazione
delle  domande  di  agevolazioni  il  Soggetto  gestore  provvede   a
trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato  di  coordinamento
per l'attuazione dell'Accordo di programma nella sua forma  ristretta
costituita dai rappresentanti di Ministero e Regione Basilicata,  nel
seguito «Comitato di coordinamento». 
  9.8.  Il  Comitato  di  coordinamento,  entro   15   giorni   dalla
trasmissione  da  parte  del  Soggetto  gestore  della  proposta   di
graduatoria di cui al punto 9.4, provvede ad approvare la stessa.  Il
Soggetto  gestore,  successivamente  all'approvazione  da  parte  del
Comitato  di  coordinamento,  pubblica  la   graduatoria   nel   sito
http://www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata
la  comunicazione  ai  soggetti   interessati   circa   l'esito   del
procedimento. 
  9.9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria,
il  Soggetto  gestore  invia  una  comunicazione,  mediante  PEC,  ai
soggetti proponenti dei programmi avviati alla fase di valutazione di
merito  ai  sensi  del  punto   9.5,   invitandoli   a   fornire   la
documentazione  di  cui  al  successivo  punto   9.10,   utile   alla
valutazione di merito. 
  9.10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
punto  9.9,  i  soggetti  interessati  devono  trasmettere  per   via
elettronica, secondo le modalita'  e  gli  schemi  che  saranno  resi
disponibili dal Soggetto gestore  in  un'apposita  sezione  del  sito
http://www.invitalia.it, la seguente documentazione: 
  a) descrizione tecnica del programma di investimenti proposto; 
  b) business plan; 
  c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla  quale  risultino
la dimensione e configurazione del suolo aziendale,  delle  superfici
coperte,  di  quelle  destinate  a  viabilita'  interna,   a   verde,
disponibili,  ecc.;  tale  planimetria  deve  essere   corredata   di
opportuna legenda e sintetica  tabella  riepilogativa  relativa  alle
singole superfici; nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono
essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti  sia
sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative; 
  d) principali elaborati grafici relativi a ciascun  fabbricato  del
programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a  norma
di legge, dal progettista e controfirmati dal  legale  rappresentante
della societa' o suo procuratore speciale; in tale ultimo caso  deve,
altresi', essere allegata la procura speciale; 
  e) previsioni della spesa relativa al programma di investimenti con
riferimento alle specifiche tecniche ed alle relative caratteristiche
di funzionamento; 
  f) documentazione necessaria  alla  dimostrazione  da  parte  delle
grandi imprese dell'effetto incentivante di cui  all'articolo  8  del
Regolamento GBER; 
  g) nel caso di societa'  di  nuova  costituzione  per  i  soci  che
risultino essere: 
  1) persone fisiche devono essere inviati i curricula vitae; 
  2) imprese, in possesso di una partecipazione inferiore o uguale al
50% del capitale sociale, devono essere allegati i  bilanci  relativi
ai 3 esercizi precedenti la data di presentazione  della  domanda  di
agevolazioni;  qualora  l'ultimo  bilancio  non  fosse  stato  ancora
approvato puo' esserne trasmessa la  bozza  sottoscritta  dai  legali
rappresentanti dell'impresa,  corredata  degli  allegati  esplicativi
delle varie poste; per le imprese che  a  tale  data  non  dispongono
ancora di un bilancio deve essere allegata la situazione patrimoniale
alla data di presentazione  della  domanda  sottoscritta  dai  legali
rappresentanti dell'impresa. 
  9.11. La documentazione di  cui  al  punto  9.10  e'  oggetto,  nel
termine di 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del  Soggetto
gestore, di una valutazione di merito, comprendente un colloquio  con
i soggetti proponenti finalizzato ad approfondire tutti  gli  aspetti
del progetto imprenditoriale, basata sui seguenti criteri: 
  a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e
coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, per grado
di  istruzione  e/o  pregressa  esperienza  lavorativa,  rispetto  al
progetto imprenditoriale; 
  b) ammissibilita'  degli  investimenti  in  termini  di  pertinenza
rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalita'
del progetto; 
  c) potenzialita' del mercato  di  riferimento,  del  posizionamento
strategico del relativo business, delle strategie di marketing; 
  d)  fattibilita'  e  sostenibilita'  economica  e  finanziaria  del
progetto imprenditoriale. 
  9.12. Sono oggetto di valutazione i seguenti ulteriori aspetti: 
  a) con riferimento alla tipologia di programma di  investimento  di
cui al punto5.3, lettera a), e' valutata la capacita' del progetto di
favorire la  riconversione  produttiva  dell'Area  del  Distretto  in
settori  alternativi  alla  filiera  del  mobile  imbottito  mediante
l'introduzione di nuove  soluzioni  organizzative  e  produttive  nel
mercato di riferimento; 
  b) con riferimento alla tipologia di programma di  investimento  di
cui al punto 5.3, lettera b), e' valutata la capacita'  del  progetto
di introdurre innovazioni di processo e/o  di  prodotto/servizio  nel
mercato di riferimento o in nuovi mercati; 
  c) con riferimento alla tipologia di programma di  investimento  di
cui al punto 5.3, lettera c), e' valutata la capacita'  del  progetto
di  supportare  processi   di   riorganizzazione,   di   incrementare
l'efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo  commerciale  e  la
capacita' innovativa delle Imprese del Distretto. 
  9.13. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sulla base
della documentazione di  cui  al  punto  9.10,  il  Soggetto  gestore
verifica che  il  programma  degli  investimenti  generi  un  effetto
incentivante, ovvero  che  si  realizzi  almeno  una  delle  seguenti
condizioni: 
  a) incremento rilevante,  per  effetto  delle  agevolazioni,  delle
dimensioni del programma; 
  b) estensione rilevante,  per  effetto  delle  agevolazioni,  della
portata del programma; 
  c)  incremento   rilevante,   per   effetto   delle   agevolazioni,
dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma; 
  d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma
oggetto delle agevolazioni; 
  e) mancata realizzazione  del  programma  proposto  in  assenza  di
agevolazioni. 
  9.14. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno
o piu' dei criteri di valutazione di cui ai punti  9.11  e  9.12,  il
Soggetto gestore  invia  al  soggetto  proponente  una  comunicazione
contenente  i  motivi  ostativi  all'accoglimento  della  domanda  di
agevolazioni, ai sensi dell'articolo  10-bis  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Le eventuali  controdeduzioni  alle  comunicazioni  dei
motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono
essere inviate al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni  dal
ricevimento  delle  suddette  comunicazioni.  Nel  caso  in  cui   il
programma di investimento soddisfi tutti i criteri di valutazione  di
cui  ai  punti  9.11  e  9.12,  il  Soggetto  gestore  procede   alla
concessione delle agevolazioni. 
  9.15.  Nel  corso  dell'istruttoria  il   Soggetto   gestore   puo'
richiedere precisazioni e chiarimenti  in  merito  ai  dati  ed  alla
documentazione  gia'  prodotta,  ove  ritenuti   opportuni   per   la
definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate con  una
specifica nota alla quale la societa' stessa e' tenuta  a  rispondere
in modo puntuale e completo. L'invio della nota interrompe i  termini
di cui al precedente punto 9.11.  Le  precisazioni  e  i  chiarimenti
richiesti devono essere inviati al Soggetto gestore entro il  termine
di 10 giorni dal ricevimento della relativa  richiesta;  in  caso  di
incompleta o mancata risposta  a  detta  richiesta  entro  il  citato
termine, la domanda decade  e  il  Soggetto  gestore  stesso  ne  da'
immediata e motivata comunicazione alla societa' interessata. 
  9.16. Entro lo stesso termine di cui  al  punto  9.10,  i  soggetti
interessati devono inviare la dichiarazione del legale rappresentante
o di un procuratore speciale, resa  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla Prefettura competente, in  merito  ai  dati  necessari  per  la
richiesta,  da  parte  del  Soggetto  gestore,   delle   informazioni
antimafia per i soggetti sottoposti a  verifica  antimafia  ai  sensi
dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012,
n. 218;  qualora  tale  dichiarazione  sia  resa  da  un  procuratore
speciale deve, altresi', essere allegata la procura speciale. 
  9.17. Nel caso in cui, al termine  della  fase  di  valutazione  di
merito, il periodo di validita' del Regolamento GBER sia decorso,  la
concessione delle agevolazioni sara' subordinata all'approvazione del
nuovo  regolamento  generale  di  esenzione   per   il   periodo   di
programmazione  2014/2020  ed  alla  verifica  del   rispetto   delle
condizioni di esenzione che saranno da esso fissate. 
  10. Concessione delle agevolazioni 
  10.1. All'esito del procedimento istruttorio di cui al punto 9,  il
Soggetto  gestore  adotta  il  provvedimento  di  concessione   delle
agevolazioni. 
  10.2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni  individua
il  soggetto  beneficiario  e  le   caratteristiche   del   programma
finanziato, indica  le  spese  ammissibili,  le  spese  ritenute  non
ammissibili, la forma e l'ammontare delle  agevolazioni  concedibili,
regola i tempi  e  le  modalita'  per  l'attuazione  dell'iniziativa,
stabilisce gli obblighi del  soggetto  beneficiario  e  i  motivi  di
revoca. 
  10.3. Il Soggetto gestore trasmette  al  soggetto  beneficiario  il
provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto  10.1
unitamente  all'elenco  della  documentazione   necessaria   per   la
sottoscrizione del contratto di contributo in conto  impianti  e  del
contratto   di   finanziamento   agevolato,   se    previsto;    tale
documentazione deve essere trasmessa al  Soggetto  gestore  entro  30
giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione delle
agevolazioni. 
  10.4. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni  dal  ricevimento  della
documentazione di cui al punto 10.3, provvede a sottoscrivere con  il
soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti ed
a stipulare il contratto di finanziamento agevolato, se previsto, che
disciplina le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi per il soggetto beneficiario. 
  11. Erogazione delle agevolazioni 
  11.1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore
ai soggetti beneficiari avviene sulla base di fatturazioni  di  spesa
debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa  su
ordini accettati, relativamente a stati di  avanzamento  lavori,  nel
seguito «SAL», ciascuno non inferiore al 30% delle spese ammissibili.
La richiesta delle erogazioni deve essere  effettuata  esclusivamente
in formato digitale e  trasmessa  per  via  elettronica  al  Soggetto
gestore  secondo  le  modalita'  e  gli  schemi  dallo  stesso   resi
disponibili in un'apposita sezione del sito  http://www.invitalia.it.
Ciascuna  quota  di  agevolazione  e'  costituita  da  una  parte  di
contributo  in  conto  impianti  e  da  una  parte  di  finanziamento
agevolato, se previsto, determinate in proporzione  alla  percentuale
di realizzazione del progetto di investimento a cui si  riferisce  la
richiesta di agevolazione. 
  11.2. Il Soggetto  gestore  procede  all'erogazione  delle  singole
quote di agevolazione previa effettuazione della verifica  in  merito
alla  vigenza  e   alla   regolarita'   contributiva   del   soggetto
beneficiario nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di
contributo  in  conto  impianti  e  nel  contratto  di  finanziamento
agevolato, se previsto, di cui al punto 10.4. 
  11.3. Il  Soggetto  gestore  opera  sulle  singole  erogazioni  una
ritenuta del 10%, a valere sulla sola quota di  contributo  in  conto
impianti  maturato,  che  viene  versata  ai   soggetti   beneficiari
successivamente alle attivita' di accertamento  finale  dell'avvenuta
realizzazione del programma di investimento. 
  11.4. L'ultimo SAL deve essere presentato  entro  90  giorni  dalla
conclusione del programma di investimento,  cosi'  come  definita  al
punto 5.8. 
  11.5. E' fatta salva la possibilita' per il  soggetto  beneficiario
di richiedere l'erogazione di  una  prima  quota  di  agevolazione  a
titolo di anticipazione, svincolata  dall'avanzamento  del  programma
degli  investimenti,  di  importo  non   superiore   al   30%   delle
agevolazioni complessivamente concesse  a  titolo  di  contributo  in
conto impianti, previa presentazione di idonea fideiussione  bancaria
o polizza fideiussoria a scalare a favore del  Soggetto  gestore,  di
pari importo, irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima
richiesta, redatta utilizzando lo schema di cui  alla  circolare  del
Ministero 21 dicembre  2012,  n.  43138,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del  23  gennaio  2013.  La
richiesta di erogazione  dell'anticipazione  deve  essere  presentata
entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di contributo
in conto impianti. 
  11.6.  Ai  fini  dell'erogazione  dell'anticipazione,  il  soggetto
beneficiario  presenta  al  Soggetto  gestore  un'apposita  richiesta
allegando alla stessa: 
  a) la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria; 
  b) il titolo di disponibilita' del suolo aziendale o  dell'immobile
in  cui  e'  situata  o  sara'  situata  la  sede  operativa  oggetto
dell'agevolazione; 
  c) la dichiarazione del legale rappresentante o di  un  procuratore
speciale, resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  in  merito
all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del  procedimento,  dei
soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n.  218,  ovvero,
nel  caso  ci  sia  stata  una  variazione  di  tali   soggetti,   la
dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale,
resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura  competente,  in
merito ai dati necessari per la  richiesta,  da  parte  del  Soggetto
gestore, delle informazioni antimafia; qualora tale dichiarazione sia
resa da un procuratore speciale deve, altresi',  essere  allegata  la
procura speciale. 
  Il   Soggetto   gestore   puo',   inoltre,   richiedere   ulteriore
documentazione prevista dalla normativa nazionale  e  comunitaria  di
riferimento. 
  11.7. L'anticipazione e' recuperata dal Soggetto gestore  in  quote
proporzionali alle agevolazioni che il soggetto  beneficiario  matura
sui singoli SAL o, su  richiesta  del  soggetto  beneficiario,  sugli
importi erogabili per ciascun  SAL  fino  a  concorrenza  del  valore
dell'anticipazione; la fideiussione bancaria o  polizza  fideiussoria
e'    svincolata    solo    a    seguito    dell'avvenuto    recupero
dell'anticipazione  concessa;  il  valore  della  fideiussione   puo'
decrescere in ragione dei  parziali  recuperi  operati  dal  Soggetto
gestore. 
  11.8. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative a ciascun
SAL,  il  soggetto  beneficiario   presenta   al   Soggetto   gestore
un'apposita richiesta allegando alla stessa: 
  a) la documentazione della  spesa  consistente  nella  copia  delle
fatture di acquisto o altri titoli di spesa; 
  b) le dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni  acquistati
sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati
e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante  o
rivenditore); 
  c) i contratti relativi alle fatture per  pagamenti  anticipati  in
"conto fornitura"; 
  d) le dichiarazioni rilasciate dai fornitori di avvenuto  pagamento
e gli originali delle quietanze sottoscritte dai  fornitori  relative
ai  pagamenti  ricevuti,  ovvero  delle  copie  della  diversa  prova
documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facolta'
del  Soggetto  gestore  di  ottenere   l'esibizione   dei   documenti
originali; 
  e) la dichiarazione del legale rappresentante o di  un  procuratore
speciale del soggetto beneficiario, resa ai sensi degli articoli 47 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, recante l'elenco analitico dei dati delle fatture pagate per  la
realizzazione del programma  di  investimento,  nonche'  le  seguenti
attestazioni: 
  1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per
gli investimenti previsti nel programma; 
  2) che i beni acquistati o realizzati fanno  parte  del  patrimonio
del soggetto beneficiario; 
  3) che le fatture ivi indicate sono state pagate  a  saldo,  ovvero
costituiscono documento di pagamenti anticipati "in conto fornitura"; 
  4) che per tali fatture non e' mai stato  riconosciuto,  ne'  sara'
riconosciuto,  alcuno  sconto  ed  abbuono  ad  eccezione  di  quelli
eventualmente indicati in fattura; 
  5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui
le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica; 
  6) che  la  versione  digitale  dei  documenti  trasmessa  per  via
elettronica e' conforme  agli  originali  in  possesso  del  soggetto
beneficiario; 
  7) di non aver beneficiato, a fronte delle spese  rendicontate,  di
ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari; 
  8) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o
cautelari civili o penali nei confronti del soggetto  beneficiario  e
che non sussistono a carico dello  stesso  imputazioni  ai  sensi  di
quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  9) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche  secondo
la  regola  «de  minimis»,  aiuti  dichiarati  incompatibili  con  le
decisioni della Commissione  europea  indicate  nell'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007; 
  f) la dichiarazione del legale rappresentante o di  un  procuratore
speciale, resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  in  merito
all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del  procedimento,  dei
soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n.  218,  ovvero,
nel  caso  ci  sia  stata  una  variazione  di  tali   soggetti,   la
dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale,
resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura  competente,  in
merito ai dati necessari per la  richiesta,  da  parte  del  Soggetto
gestore, delle informazioni antimafia; 
  g) nel caso di apporto di mezzi propri, la documentazione utile per
l'attestazione del proporzionale versamento  di  risorse  finanziarie
mediante versamento in conto  capitale  sociale  o  in  conto  futuro
aumento capitale sociale; 
  h) le perizie giurate relative all'acquisto del suolo  aziendale  e
dell'immobile,  alle  spese  per  brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate come specificato ai  punti  6.5  e
6.6. 
  Qualora le dichiarazioni di cui alle lettere e) e f) siano rese  da
un procuratore speciale deve, altresi', essere  allegata  la  procura
speciale. Il Soggetto gestore  puo',  inoltre,  richiedere  ulteriore
documentazione prevista dalla normativa nazionale  e  comunitaria  di
riferimento. 
  11.9. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di
erogazione relativa a ciascun SAL, pervenuta regolare e completa,  il
Soggetto gestore verifica, eventualmente anche  mediante  sopralluogo
presso  l'unita'  produttiva,  effettuato  direttamente   o   tramite
soggetti terzi, l'ammissibilita' delle spese, in relazione alla  loro
pertinenza, congruita' e regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
provvede ad  erogare  le  quote  di  contributo  e  di  finanziamento
spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto  della  richiesta,
ovvero  a  richiederne  le  necessarie  integrazioni.  Ai  fini   del
raggiungimento dello stato di avanzamento previsto,  si  prendono  in
considerazione  solo  le  fatture  e  gli  altri  titoli   di   spesa
effettivamente  pagati,  quand'anche  non  ancora   a   saldo   delle
forniture. I beni  relativi  alla  richiesta  di  SAL  devono  essere
fisicamente  individuabili  e  presenti  presso  l'unita'  produttiva
interessata dal programma di investimenti alla data della  richiesta,
cosi' come attestato con l'elenco di cui al punto 11.8,  lettera  e),
che dovra' essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione
di quelli per i quali  il  titolo  di  spesa  presentato  costituisce
acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del  punto  6.7.
Contestualmente a  ciascuna  richiesta  di  erogazione,  il  soggetto
beneficiario deve riportare sui relativi titoli  di  spesa,  in  modo
indelebile, la dicitura "Bando DM MiSE  18  Ottobre  2013.  Spesa  di
€ n.nnn,nn  (nnnnnnnn/nn  di  euro)  dichiarata  per  la   ...(prima,
seconda)... erogazione del prog. n. ...... ". 
  11.10. La richiesta di erogazione del saldo del contributo in conto
impianti, pari alla somma delle ritenute complessivamente  effettuate
dal Soggetto gestore ai sensi del punto 11.3, deve essere  presentata
entro 180 giorni dalla conclusione  del  programma  di  investimento,
cosi' come definita al punto  5.8,  salvo  proroghe  autorizzate  dal
Soggetto  gestore  a  fronte  di  motivata  richiesta  del   soggetto
beneficiario. La richiesta deve includere la dichiarazione del legale
rappresentante o di un procuratore  speciale,  resa  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  attestante  il  possesso   di   tutte   le
autorizzazioni e i  permessi  necessari  per  il  regolare  esercizio
dell'attivita' oggetto del programma  di  investimento  e  l'avvenuto
adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa  in  materia
di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro;
qualora la dichiarazione sia resa da un  procuratore  speciale  deve,
altresi', essere allegata la procura speciale. 
  11.11. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le
forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilita'
dell'importo dell'intera fornitura. L'erogazione del saldo e' in ogni
caso subordinata all'espletamento di un accertamento presso  l'unita'
produttiva effettuato dal Soggetto gestore, anche a mezzo di soggetti
terzi, teso alla verifica dell'effettivo completamento del  programma
d'investimento, l'installazione  e  il  funzionamento  del  complesso
degli impianti e l'avvio dell'attivita' produttiva. 
  11.12. Gli originali dei documenti sopra indicati  devono  comunque
essere tenuti  a  disposizione  dal  soggetto  beneficiario  per  gli
accertamenti, i controlli e le ispezioni del Ministero e del Soggetto
gestore per almeno i 5 anni, ovvero 3 anni per  le  piccole  e  medie
imprese, successivi alla data di ultimazione di cui al punto 5.8. 
  12. Variazioni 
  12.1.Eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del
soggetto beneficiario devono  essere  tempestivamente  comunicate  al
Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando
le proposte di modifica e di variazione non sono state approvate,  il
Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. 
  12.2.Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario  e'  ammissibile
solo se conseguente a fusione,  scissione,  conferimento  o  cessione
d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura
privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al  soggetto
richiedente e/o beneficiario  ne  subentri  un  altro  a  seguito  di
fusione, scissione, conferimento  o  cessione  d'azienda  o  di  ramo
d'azienda, il nuovo soggetto  puo'  richiedere  di  subentrare  nella
titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa,  della  concessione
delle agevolazioni. Ai fini del subentro: 
  a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime  modalita',
le dichiarazioni, gli impegni, e gli obblighi gia'  sottoscritti  dal
soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna  i
dati  e   le   informazioni   contenute   nella   domanda   medesima,
limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo; 
  b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto,
alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di
agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per
la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime; 
  c) la dimensione  del  soggetto  subentrante  e'  rilevata,  con  i
criteri di cui al punto 4.4, e con riferimento alla data  in  cui  lo
stesso diviene legittimamente titolare del  programma  e,  quindi,  a
quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta; 
  Le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura  agevolativa
massima relativa al soggetto subentrante;  nel  caso  di  concessione
gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione  non  puo',  comunque,
superare  l'importo  indicato  nel   provvedimento   di   concessione
originario. Qualora l'operazione societaria di cui  si  tratta  abbia
effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per  le
piccole  e  medie  imprese,  d'obbligo  di  mantenimento   dei   beni
agevolati, nel  calcolo  delle  agevolazioni  si  tiene  conto  delle
frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello
subentrante. 
  12.3.Il  Soggetto  gestore  procede   all'esame   delle   modifiche
sostanziali e delle variazioni di cui al punto 12.1,  valutandone  in
particolar modo gli effetti sul programma degli investimenti e  sulla
qualificazione   del   soggetto   beneficiario,   dando    tempestiva
comunicazione  al  soggetto  beneficiario  dell'esito  dell'attivita'
istruttoria effettuata. 
  12.4.In caso di modifiche sostanziali del programma di investimento
il Soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti di validita'
tecnica ed economica del programma stesso ed  effettua  il  ricalcolo
delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non possono superare
l'importo indicato nel provvedimento  di  concessione.  Nel  caso  di
contratto di rete la verifica e' riferita al permanere dei  requisiti
di validita' tecnica ed economica  del  programma  proposto  nel  suo
complesso, anche in riferimento a quanto espresso al punto 5.5. 
  13. Monitoraggio, ispezioni, controlli 
  13.1.In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  e  il  Soggetto
gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui
programmi agevolati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  13.2.Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati  il  soggetto
beneficiario, a partire  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
concessione delle  agevolazioni  di  cui  al  punto  10.3,  invia  al
Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino  al  quinto,  ovvero  al
terzo nel caso di piccole e medie  imprese,  esercizio  successivo  a
quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa
dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi
e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Tale  dichiarazione,
fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento  del
programma con l'indicazione degli eventuali beni  dismessi.  Il  dato
relativo allo stato  d'avanzamento  e'  dichiarato  fino  alla  prima
scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata,
incompleta  o  inesatta  dichiarazione  dei   dati   richiesti   puo'
determinare, previa  contestazione  alla  societa'  inadempiente,  la
revoca totale delle agevolazioni concesse. 
  13.3.I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti
dal Ministero o dal Soggetto gestore  allo  scopo  di  effettuare  il
monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti
ad acconsentire e a favorire lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli
disposti  dal  Ministero  o  dal  Soggetto  gestore,  anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento dei programmi e le condizioni per il  mantenimento  delle
agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle  suddette  attivita'
di verifica sono contenute nel  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni di cui al punto 10. 
  14. Cumulo delle agevolazioni 
  14.1.Le  agevolazioni  concesse  in  relazione  ai   programmi   di
investimento  di  cui  al  Decreto  non  sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse  a  titolo  «de  minimis»  secondo   quanto   previsto   dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006. 
  15. Revoca delle agevolazioni 
  15.1.Le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente  ed  i
relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento
agevolato, se previsto, risolti  dal  Soggetto  gestore,  qualora  il
soggetto beneficiario: 
  a) per i beni del  medesimo  programma  oggetto  della  concessione
abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura,
ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme
statali, regionali o  comunitarie  o  comunque  concesse  da  enti  o
istituzioni pubbliche; 
  b)   violi   specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti
all'ordinamento comunitario; 
  c) in qualunque fase  del  procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
  d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per  oltre  due
scadenze previste dal piano di rimborso; 
  e)  non  porti  a  conclusione,  entro  il  termine  stabilito,  il
programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi  di
forza maggiore  e  le  proroghe  autorizzate  dal  Soggetto  gestore,
ovvero, nel caso previsto al punto 5.8, il programma di  investimento
non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale; 
  f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a  procedure
concorsuali o cessi l'attivita' per la quale sono state  concesse  le
agevolazioni, se tali  fattispecie  si  realizzano  anteriormente  al
completamento del programma degli investimenti; 
  g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi  da  quelli
previsti nel programma di  investimento  ammesso  alle  agevolazioni,
senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti
aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni  prima  che
siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese,
dal completamento degli investimenti; 
  h) non ripristini,  laddove  richiesto  dal  Soggetto  gestore,  la
compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data  di
presentazione della domanda di agevolazioni; 
  i) trasferisca l'attivita' produttiva  in  un  ambito  territoriale
diverso prima che siano trascorsi  5  anni,  ovvero  3  anni  per  le
piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; 
  l) non consenta i controlli del Ministero o  del  Soggetto  gestore
circa   l'andamento   dell'attivita'   sociale   e   la   progressiva
realizzazione del programma degli investimenti; 
  m) modifichi il proprio indirizzo produttivo,  con  la  conseguenza
che i prodotti o i servizi finali siano diversi da  quelli  presi  in
esame per la valutazione  dell'iniziativa,  fatta  salva  l'eventuale
autorizzazione del Soggetto gestore; 
  n) non dimostri l'effettivo impiego di  capitale  proprio  o  mezzi
finanziari privi di agevolazioni in misura almeno  pari  al  25%  del
totale delle spese ammissibili; 
  o)  non  rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i
contratti collettivi di lavoro e  le  norme  sulla  salvaguardia  del
lavoro; 
  p)  ometta  di  rispettare  ogni  altra  condizione  prevista   dal
provvedimento di concessione delle agevolazioni e  dai  contratti  di
contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. 
  15.2.In caso di revoca delle agevolazioni  disposta  ai  sensi  del
punto 15.1, il  soggetto  beneficiario  non  ha  diritto  alle  quote
residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o  in  parte  il
beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano
i  presupposti,  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  16. Informazioni e punti di contatto 
  16.1. Tutte  le  informazioni  saranno  rese  disponibili  on  line
attraverso: 
  - portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it 
  - portale di Invitalia: www.invitalia.it 
  - portale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it. 
  17. Elenco allegati 
  17.1. Allegato 1 
  - Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni  per  i  programmi
riferiti alle attivita' di  produzione  e  distribuzione  di  energia
elettrica e di calore 
  - Elenco delle attivita' di servizi ammissibili 
  - Attivita' non ammissibili per  divieti  e  limitazioni  derivanti
dalle vigenti disposizioni comunitarie 
  -   Precisazioni    sulle    attivita'    di    trasformazione    e
commercializzazione di prodotti agricoli 
  17.2. Allegato 2 
  - Griglia di valutazione dei programmi di investimento  finalizzati
alla riconversione e riqualificazione delle  aree  interessate  dalla
crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia 
    Roma, 27 gennaio 2014 
 
                           Il direttore generale per l'incentivazione 
                                     delle attivita' imprenditoriali: 
                                                              Sappino