IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, che ha previsto, per il movimento degli aeromobili privati  e
delle persone negli aeroporti  nazionali  aperti  al  traffico  aereo
civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero  per  gli  aeromobili  e  del  diritto  di  imbarco  per   i
passeggeri; 
  Visto il decreto interministeriale del 14 novembre  2000,  n.  140T
(GURI n. 36 del 13 febbraio 2001) con  cui,  oltre  ad  aggiornare  i
diritti aeroportuali ai tassi di inflazione programmata previsti fino
all'anno 2000, sono state fissate misure differenziate per i  diritti
di approdo e partenza per i collegamenti con origine  o  destinazione
extra  UE  rispetto  a  quelli  interni  al  territorio  nazionale  e
dell'Unione europea; 
  Visto  il  comma  2,  dell'art.  11-decies  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248, che ha disposto che: «fino alla determinazione
dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5  maggio  1976,  n.  324,
secondo le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, come  sostituito  dall'art.  11-nonies  del
presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali  attualmente  in
vigore e' ridotta in misura  pari  all'importo  della  riduzione  dei
canoni demaniali di cui al  comma  1  del  presente  articolo.  Detta
misura e' ulteriormente  ridotta  del  10%  per  i  gestori  che  non
adottano  un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato   da
societa' di revisione contabile, che consenta  l'individuazione,  per
tutti i servizi  offerti,  dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
afferenti a ciascun singolo servizio»; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge del 28 febbraio  2008,  n.  31,  il  quale  ha
disposto che «fino all'emanazione dei decreti  di  cui  al  comma  10
dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  come  da  ultimo
sostituito dal comma  1  dell'art.  11-nonies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, da adottare entro  il  31  dicembre  2008,  il
Ministro   dei   trasporti    provvede,    con    proprio    decreto,
all'aggiornamento della misura  dei  diritti  aeroportuali  al  tasso
d'inflazione programmato"; 
  Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di  termini
previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012
- Suppl. Ordinario n. 36) ed in particolare l'art. 11  -  proroga  di
termini in materia di infrastrutture e trasporti ; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n.  71  del  24
marzo 2012), recante disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', che ha introdotto,
al Capo II  (artt.  71÷  82),  disposizioni  per  l'attuazione  della
direttiva 2009/12/CE; 
  Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio  2012  (GURI  n.
264 del 12 novembre  2012),  concernente  la  revisione  dei  diritti
aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011; 
  Vista la Nota di aggiornamento del documento di economia e  finanza
2012 deliberata dal Consiglio dei ministri il 20 settembre 2012,  che
ha  fissato  per  il  2013  il  valore  dell'inflazione   programmata
all'1,5%; 
  Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI  n.
288 dell'11 dicembre 2012), con il quale e' stato trattato  il  campo
di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012; 
  Visti l'art. 1, commi 388 e 389, della legge 24 dicembre  2012,  n.
228 e la  connessa  tabella  2,  punto  8,  nonche'  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26  giugno  2013,  in  base  ai
quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 il termine e il regime
giuridico di  cui  al  predetto  art.  21-bis  del  decreto-legge  31
dicembre n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008; 
  Visto il decreto ministeriale n. 44 del 7 febbraio  2013  (GURI  n.
114 del 17 maggio 2013) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per
l'anno 2012 che ha stabilito il recupero del gap tariffario derivante
dalla  modifica  del  tasso  d'inflazione  programmata  per  il  2011
inizialmente posto all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (Nota
di aggiornamento del documento di economia e finanza 2012) prevedendo
l'applicazione di tariffe provvisorie per  il  periodo  06/06/2013  -
11/12/2013; 
  Considerato il duplice livello  tariffario  introdotto  dal  citato
decreto ministeriale n. 44, anche il presente  provvedimento  prevede
due distinte misure di tariffe aeroportuali  per  l'annualita'  2013,
tariffe a regime e tariffe provvisorie. Queste  ultime  includono  il
medesimo gap  tariffario  gia'  presente  all'interno  delle  tariffe
provvisorie 2012; 
  Considerato che tale accorgimento si rende necessario in previsione
dell'entrata in vigore della nuova misura  dei  diritti  aeroportuali
per l'annualita' in corso, durante il periodo di  applicazione  delle
tariffe provvisorie 2012, fissato dal richiamato decreto ministeriale
44/2013 dal 6 giugno all'11 dicembre 2013, e corrispondente a  quello
di  vigenza  dei   diritti   aeroportuali   stabiliti   dal   decreto
ministeriale 391/2011; 
  Ritenuto  che  l'entrata  in  vigore  della  misura  delle  tariffe
provvisorie 2013,  includendo  il  gap  tariffario  sopra  descritto,
consentirebbe ai gestori aeroportuali di non interrompere il recupero
di  quanto  spettante  e  gia'  stabilito  dal  decreto  ministeriale
44/2013; 
  Ritenuto  opportuno  recuperare   i   dieci   giorni   di   mancata
applicazione delle tariffe provvisorie 2012 in ragione dell'effettiva
entrata in vigore del decreto ministeriale  44/2013  avvenuta  il  16
giugno  2013  anziche'  il  6  giugno  2013,  il  termine  finale  di
applicazione delle tariffe provvisorie  2013  inizialmente  stabilito
all'11 dicembre 2013 dal suddetto provvedimento  e'  spostato  al  21
dicembre 2013; 
  Vista  la  procedura  di   infrazione   2013/2069   avviata   dalla
Commissione europea nei confronti dell'Italia, in considerazione  che
gli aeroporti  italiani  applicano  diritti  di  approdo  e  partenza
differenziati per  voli  comunitari  (voli  Intra-UE)  e  per  quelli
extracomunitari (voli  Extra-UE),  in  contrasto  con  le  previsioni
dell'art. 3 della direttiva 2009/12/CE; 
  Vista la relazione istruttoria condotta dall'ENAC e  trasmessa  con
nota n. 103480/DG del 9 settembre  2013  ed  integrata  con  nota  n.
108085/DG del 20 settembre 2013 al fine di adeguare,  sulla  base  di
quanto sopra, i diritti di approdo e partenza per ogni singolo  scalo
aeroportuale; 
  Vista la nota n. 0106625/DG del 18 settembre  2013,  con  la  quale
l'ENAC  ha  trasmesso  le  risultanze  dell'istruttoria  svolta   per
l'aggiornamento dei diritti aeroportuali in  commento,  corredata  da
informazioni di dettaglio  (Allegato  1)  e  dai  calcoli  effettuati
(Allegati 2 e 3) e la successiva integrazione; 
  Visto il decreto interministeriale 372 del 14 ottobre 2013, con cui
sono stati unificati i diritti di  approdo  e  partenza  Intra-UE  ed
Extra-UE previsti dalla Tabella 1 del  decreto  interministeriale  n.
140T del 2000; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 7
febbraio 2013, n. 44, e' aggiornata ai sensi dell'art. 1, commi 388 e
389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita'  2013)
nonche' del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2013, in base ai quali sono stati  prorogati  al  31  dicembre
2013 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art.  21-bis
del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 31/2008.