IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione N. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99  «Disposizioni  in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle  imprese,  nonche'
in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la
pronta «Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n.  765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che  pone  norme  in  materia  di
accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei
prodotti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art.  55,  recanti  norme  di
istituzione  del  Ministero   delle   attivita'   produttive   e   di
trasferimento   allo   stesso   delle    funzioni    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del  Ministero  del
commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati Membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 «Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  della  Direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta  per  ascensori  e  montacarichi,  nonche'
della relativa  licenza  di  esercizio»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, concernente il «Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  e  che
modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli  ascensori»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato.»; 
  Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3,
secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  hanno  rinnovato  l'affidamento
all'Organismo nazionale  italiano  di  accreditamento  -  ACCREDIA  -
dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti  in  conformita'  alle
norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065,  UNI  CEI
EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove  applicabili,  agli
Organismi incaricati  di  svolgere  attivita'  di  valutazione  della
conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza,   di   quattro
direttive  e  nella  fattispecie,  della   direttiva   95/16/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29  giugno  1995  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
ascensori; 
  Vista l'istanza  della  Societa'  Ocert  S.r.l.  di  autorizzazione
ministeriale  allo  svolgimento  delle  attivita',  ai  sensi   della
Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica  di  cui  agli
artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, e relativa integrazione acquisita
agli  atti  della  Direzione  Generale  con  rispettivi   numeri   di
protocollo 2801 del 9/01/2014 e 2764 del 9/01/2014; 
  Acquisita la delibera del 19  dicembre  2013  (DC2013UTL694-  Prot.
MISE n.  4129  del  13  gennaio  2014)  del  Comitato  settoriale  di
accreditamento  per  gli  Organismi   notificati,   operante   presso
Accredia, con la quale alla Societa' Ocert S.r.l. e' stato rilasciato
il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN  ISO  45011,
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai  sensi  della
Direttiva 95/16/CE; 
  Visto in particolare l'art. 47, comma  2  della  Legge  6  febbraio
1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1994" e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  che
individua le spese a carico degli Organismi istanti, e  comma  4  del
medesimo  articolo,  ove   si   stabiliscono   prescrizioni,   previa
emanazione di appositi decreti ministeriali, per  la  determinazione,
l'aggiornamento e le modalita' di riscossione  delle  tariffe  dovute
per le attivita' autorizzative e di controllo di  cui  al  precedente
comma 2; 
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo Ocert S.r.l., con sede legale  ed  operativa  in via
Spalato, 65/B - 00141  Torino,  e'  autorizzato  ad  effettuare,  nel
predetto sito,  l'attivita'  di  certificazione  CE  ai  sensi  della
direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori",  per  i  seguenti  allegati  e  moduli  di
valutazione della conformita': 
    Allegato VI: Esame finale; 
    Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo G); 
  nonche': 
    l'attivita' di verifica in conformita' a  quanto  previsto  dagli
articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99. 
  2.  L'Organismo  e'  tenuto  a  svolgere  l'attivita'  di  cui   al
precedente comma conformemente alle disposizioni contenute  nell'art.
6 del D.P.R. n. 162/99 citato.