IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11
luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli
oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo
2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva
nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2007 recante disposizioni
attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge
comunitaria 2006, concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in
materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola.
Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di
trasformazione delle olive da tavola;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante diposizioni
nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di
oliva;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, recante criteri e
modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini
della valutazione e del controllo delle caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE)
n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012,
n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis,
8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, recante individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria 1990), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni
nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il
Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
prevede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 1999, n. 300, recante Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252, Regolamento recante i criteri e le modalita'
per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri
introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge
11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese»;
Considerato l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive
da tavola siglato a Ginevra il 29 aprile 2005 tra il Consiglio
Oleicolo Internazionale e i Paesi membri aderenti ed in particolare
l'art. 36, relativo all'impegno degli Stati membri a fornire tutte le
informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esso
conferite;
Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale delle nuove
disposizioni comunitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19
dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i controlli previsti dal
regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991,
relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa
d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, come modificato dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26
marzo 2013.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari, che puo' avvalersi della collaborazione degli altri
organi di controllo operanti nell'ambito del Ministero.