IL PRESIDENTE 
 
    Con Comunicato alle SOA  n.  77  del  19  dicembre  2002,  questa
Autorita' ha dettato indicazioni operative in relazione all'art.  85,
comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e  3,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica   n.   207/2010   recante   la   disciplina   della
qualificazione dell'impresa affidataria mediante utilizzo dei  lavori
subappaltati. Al riguardo e' stato chiarito che «in caso di categorie
scorporabili subappaltate singolarmente oltre la soglia prevista  del
30% o 40%, l'impresa affidataria puo' utilizzare -  per  qualificarsi
nella singola categoria scorporabile - l'intero  importo  dei  lavori
direttamente eseguiti nella categoria scorporabile, non subappaltato,
nonche'  una  quota  percentuale  fino  alla  concorrenza   del   10%
dell'importo  dei  lavori  affidati  in   subappalto   nella   stessa
categoria, al netto dell'eccedenza rispetto alla soglia  massima  del
30 per cento o del 40 per cento prevista dalla norma». 
    Come noto, in data  29  novembre  2013  e'  stato  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica del  30
ottobre 2013 di decisione del ricorso  straordinario  al  Capo  dello
Stato proposto da AGI ed altri,  con  il  quale,  in  conformita'  al
parere consultivo del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno  2013,
e' stato disposto l'annullamento -  oltre  che  degli  articoli  109,
comma 2 e 107, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 207/2010 - anche dell'art. 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e  3,
dello  stesso  Regolamento,  nella  parte  in  cui,  nell'ipotesi  di
superamento dei limiti di subappalto del 30 e 40 per cento (a seconda
che  la  categoria  scorporabile  sia   o   meno   a   qualificazione
obbligatoria),  limita  l'utilizzabilita',  ai  fini   della   futura
qualificazione,  dei  lavori  subappaltati  ad  una  percentuale  non
superiore al 10 per cento della categoria scorporabile (punto 21  del
parere consultivo). 
    In  ordine  alle  problematiche  attuative  del  suddetto  parere
consultivo (e su altri temi relativi alla qualificazione) l'Autorita'
ha emesso l'Atto di Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3  del
25 settembre 2013, nel quale e' stato affermato (tra l'altro) che  in
relazione alle censure mosse dal Consiglio di Stato  in  merito  alla
disciplina dettata dall'art. 85  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207/2010 «si  apre  la  possibilita'  a  due  soluzioni
alternative:  la  prima  consiste  nel  ripristino  della  situazione
precedente  all'adozione   dell'attuale   Regolamento,   ovvero   nel
riconoscere  la  possibilita'   per   l'impresa   aggiudicataria   di
qualificarsi per la categoria  prevalente  anche  in  relazione  alle
lavorazioni  subappaltate  (ivi  comprese  quelle  a   qualificazione
obbligatoria) per un importo massimo  del  30  o  40  per  cento;  la
seconda, mantenendo l'impostazione attuale, dovrebbe  necessariamente
introdurre una revisione  delle  modalita'  di  calcolo  della  quota
utilizzabile ai fini della qualificazione, nel  caso  di  subappalto,
per le categorie  scorporabili  che  non  riproduca  le  incongruenze
evidenziate nel parere. A tale proposito  si  potrebbe  prevedere  un
meccanismo che, in analogia con  quanto  previsto  dall'art.  24  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 per  la  categoria
prevalente, assegni un valore massimo di qualificazione pari al 30  o
al 40 per cento ma nella categoria scorporabile». 
    Sulla questione e' successivamente intervenuto  il  decreto-legge
30  dicembre  2013,  n.  151,  recante  «Disposizioni  di   carattere
finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di
enti locali, la realizzazione di misure in  tema  di  infrastrutture,
trasporti ed opere  pubbliche  nonche'  a  consentire  interventi  in
favore di popolazioni  colpite  da  calamita'  naturali»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013, n. 304,  il  quale  ha
disposto all'art. 3, comma 9, l'adozione entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, di  disposizioni  regolamentari
sostitutive degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010,  annullate  dal  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre  2013,   nonche'   le
conseguenti modifiche all'Allegato A  del  predetto  Regolamento.  E'
stato  altresi',  precisato  che  «Nelle  more  dell'adozione   delle
disposizioni  regolamentari   sostitutive,   continuano   a   trovare
applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30  settembre  2014,
le regole previgenti». 
    Lo stesso D.L. n. 151/2013, tuttavia, non ha  dettato  previsioni
normative in ordine alle disposizioni dell'art. 85  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207/2010  che,  come  sopra  indicato,
sono state annullate in parte qua dal citato decreto  del  Presidente
della Repubblica del 30 ottobre 2013. 
    In  relazione  alla   disciplina   contemplata   dalla   predetta
disposizione regolamentare sussiste, dunque,  l'esigenza  di  fornire
indicazioniinterpretative alle SOA al fine di garantire  il  corretto
esercizio dell'attivita' di  qualificazione  da  parte  delle  stesse
societa'. 
    Al riguardo, alla luce delle considerazioni  svolte  dal  Supremo
consesso  di  giustizia  amministrativa  nel  parere  consultivo   n.
3014/2013 e dell'avviso espresso dall'Autorita' nel  citato  Atto  di
Segnalazione  n.   3/2012,   una   corretta   interpretazione   della
disposizione di cui all'art. 85, comma 1, lettera b), numeri  2  e  3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, non dovrebbe
piu' tenere conto della parte della norma che  prevede,  nell'ipotesi
di subappalto oltre la quota del 30 o 40 per cento,la limitazione  al
10 per cento per l'utilizzabilita' dei lavori  subappaltati  ai  fini
della qualificazione nella categoria scorporabile. 
    Cio' in quanto, come evidenziato, il decreto del Presidente della
Repubblica del 30 ottobre 2013 ha decretato l'annullamento  in  parte
qua della disposizione regolamentare in  esame,  pertanto  la  stessa
puo' ritenersi in vigore per la parte non colpita dalle  censure  del
giudice amministrativo. 
    Consegue da quanto sopra che ai sensi del citato art.  85,  comma
1, lettera b), numeri 2 e 3, in caso di subappalto eccedente le quote
del 30 e del 40 per cento - fermo restando quanto previsto  dall'art.
37, comma 11, del Codice - l'impresa affidataria puo' utilizzare,  ai
fini  della  qualificazione  nella  singola  categoria  scorporabile,
l'intero importo dei lavori dalla  stessa  direttamente  eseguiti  in
tale categoria, nonche' una quota dei lavori subappaltati (pari ad un
massimo del 30 per  cento  o  del  40  per  cento)  avvalendosene  in
alternativa per la qualificazione nella categoria prevalente,  ovvero
ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile. 
      Roma, 29 gennaio 2014 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
 
 
    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5  febbraio
2014. 
 
Il Segretario: Esposito