IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Vista la Convenzione sul  commercio  internazionale  di  specie  di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19  dicembre  1975,
n.874; 
  Visto il decreto legislativo n. 300  del  1999  e,  in  particolare
l'articolo 35, che individua  nel  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare l'autorita' di gestione e attuazione
della CITES in Italia; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n.150 e in particolare,  l'articolo
5, comma 5-bis,  che  prevede  l'emanazione  da  parte  del  Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di un decreto per  istituire  il  registro  di  detenzione
degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2  della  legge  7  febbraio
1992, n. 150; 
  Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio
1992, n. 150, che demanda al Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali, tramite il Corpo forestale  dello  Stato,  l'effettuazione
delle certificazioni e dei controlli; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11  marzo  2011  che,  ad  integrazione
dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002, ha
previsto l'esenzione dagli obblighi di registrazione per  i  soggetti
detentori di esemplari  appartenenti  a  specie  di  uccelli  incluse
nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni
e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita',  il
cui prelievo in natura risulta, in  base  ai  dati  disponibili,  non
significativo, riportate  nell'elenco  nell'allegato  1  allo  stesso
decreto; 
  Considerato che, ai sensi del citato decreto, con provvedimento del
Direttore generale della Direzione generale per la  protezione  della
natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il
Servizio CITES del Corpo forestale dello  Stato,  sono  apportate  le
necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui  all'allegato
1 allo stesso; 
  Visti i pareri della Commissione Scientifica CITES di cui  all'art.
4 della legge n. 150/92, espressi nel corso delle riunioni 178^,  del
16 giugno 2010, e 180^, del 22 marzo 2011; 
  Visto il decreto ministeriale n. 268, dell'8 aprile 2011,  con  cui
sono state apportate integrazioni all'elenco di specie di uccelli  di
cui all'allegato 1 al predetto decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010; 
  Visto il successivo parere  espresso  da  parte  della  Commissione
Scientifica CITES, di cui all'art. 4 della legge n. 150/92, nel corso
della 208^ riunione del 19 novembre 2013; 
  Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del   28   gennaio   2014,   concernente
l'implementazione dell'elenco delle specie di  uccelli  facilmente  e
comunemente allevate in cattivita'; 
  Ravvisata la necessita'  di  rettificare  alcuni  errori  materiali
dell'allegato 1 al predetto decreto ministeriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato 1 al D.M.  5  ottobre  2010,  da  ultimo  integrato  con
decreto ministeriale 16  dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del  28  gennaio  2014,  e'
cosi' rettificato: 
 
                                                          «Allegato 1 
Specie di uccelli incluse nell'allegato  B  al  regolamento  (CE)  n.
  338/1997 e successive  attuazioni  e  modificazioni,  facilmente  e
  comunemente allevate in  cattivita',  il  cui  prelievo  in  natura
  risulta, in base ai dati disponibili, non significativo: 
 
                    (elenco in ordine alfabetico) 
 
  1) Agapornis fischeri 
  2) Agapornis lilianae 
  3) Agapornis nigrigenis 
  4) Agapornis personata 
  5) Agapornis taranta 
  6) Aratinga jandaya 
  7) Aratinga solstitialis 
  8) Bolborhyncus linicola linicola 
  9) Forpus celesti 
  10) Forpus conspicillatus 
  11) Forpus passerinus 
  12) Latamus discolor 
  13) Leiotrix lutea 
  14) Myiopsitta monacus 
  15) Nandayus nenday 
  16) Neophema elegans 
  17) Neophema pulchella 
  18) Neophema splendida 
  19) Neopsephotus bourkji 
  20) Padda oryzivora 
  21) Platycercus elegans elegans 
  22) Platycercus eximius 
  23) Platycercus eximius caeciliae 
  24) Platicercus icterotis icterotis 
  25) Poephila cincta 
  26) Polytelis alexandrae 
  27) Polytelis anthopeplus 
  28) Polytelis swainsonii 
  29) Psephotus haematonosus haematenosus 
  30) Psittacula cyanocephala 
  31) Psittacula eupatria eupatria 
  32) Pyrrhura molinae hypoxanta 
  33) Pyrrhura molinae molinae 
  34) Trichoglossus haematodus haematodus 
  35) Trichoglossus haematodus moluccanus» 
  Il presente decreto direttoriale verra' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Grimaldi