IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963. n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa De Sangosse SAS  con  sede
legale in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel, finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario METAREX M,  a
base della sostanza metaldeide, come esca granulare per il  controllo
di  lumache,  limacce  e  chiocciole,  secondo   la   procedura   del
riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, e'  stata
esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del  10
ottobre 2013 da parte di un Gruppo di esperti  che  afferiscono  alla
Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari; 
  Visto  il  mandato  conferito  dalla  Commissione  consultiva   dei
prodotti  fitosanitari  in  data  17  ottobre  2013  all'Ufficio   di
acquisire  l'ulteriore  documentazione  richiesta  che,  in  caso  di
riscontro positivo, le  avrebbe  permesso  di  procedere  con  l'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota con  la  quale  e'  stato  richiesto  all'Impresa  De
Sangosse SAS di inviare la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo del prodotto METAREX M; 
  Vista la nota con la  quale  l'Impresa  ha  trasmesso  la  suddetta
documentazione richiesta e necessaria al completamento  del  rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del   prodotto
fitosanitario; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al
31 maggio 2021, data di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi  del  sopracitato  D.M.  28
settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa  De  Sangosse  SAS  con  sede  legale  in   Pont-du-Casse
(Francia), BP  5  -  Z.I.  Bonnel  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario METAREX M, a base della  sostanza
metaldeide, come esca granulare per il controllo di lumache,  limacce
e  chiocciole,  con  la  composizione  e  alle  condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario  METAREX  M  e'  autorizzato  secondo  la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di
riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche  agricole
comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 maggio  2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel  reg.  (UE)  n.
540/2011. 
  Il  prodotto  e'  preparato  e  confezionato   nello   stabilimento
dell'Impresa De Sangosse SAS, sito in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 -
Z.I. Bonnel. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0.2 - 0.25 -  0.5  -
0.75 - 1 - 1.5 - 2. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15885. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
facsimile dell'etichetta con la quale il prodotto deve  essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 gennaio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello