IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre
1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione
della denominazione di origine protetta «Terra di Bari»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  1°  febbraio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  48  del  28
febbraio 2011,  con  il  quale  la  «Camera  di  commercio  industria
artigianato  ed  agricoltura  di  Bari»  e'  stata  designata   quale
autorita' pubblica  incaricata  ad  effettuare  i  controlli  per  la
denominazione di origine protetta «Terra di Bari»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° febbraio 2011; 
  Considerato che la  Regione  Puglia  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione  sopra  citata,
sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terra  di
Bari» anche nella fase intercorrente tra la scadenza  della  predetta
designazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con  decreto  1°
febbraio 2011, fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  della
designazione alla  «Camera  di  commercio  industria  artigianato  ed
agricoltura  di  Bari»  oppure  all'eventuale  nuovo   organismo   di
controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La designazione  rilasciata  alla  Camera  di  commercio  industria
artigianato ed agricoltura di Bari con sede in Bari, corso Cavour  n.
2, con decreto 1° febbraio 2011 ad  effettuare  i  controlli  per  la
denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata con  il
Regolamento (CE) n. 2325 del 24  novembre  1997,  e'  prorogata  fino
all'emanazione del decreto di  rinnovo  della  designazione  all'Ente
camerale  stesso  oppure  all'eventuale   autorizzazione   di   altra
struttura di controllo.