IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma
della legge n. 419 del 1998; 
  Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha
proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di  Stato,
signor Paolo Fadda; 
  Preso atto che, ai  sensi  dell'art.  1,  comma1,  lettera  e)  del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla
trattazione ed alla firma degli  atti  relativi  alla  materia  della
salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
  Visto in particolare l'art. 3-ter del  decreto  legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, contenente disposizioni  per  il  definitivo  superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013
il termine per il completamento del  processo  di  superamento  degli
Ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti  ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  ad  integrazione  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  Ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno
2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse  sono
assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura  di
attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di   cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle  F  ed  E  delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23  dicembre  2000  n.  388,  28
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24  dicembre  2003  n.
350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n.  266,  27  dicembre
2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre  2008  n.  203,  23
dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12  novembre  2011  n.
183 e 24 dicembre 2012 n. 228; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»; 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del
decreto-  legge  22   dicembre   2011,   n.   211   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9  con  il  seguente:
«le predette risorse, in deroga  alla  procedura  di  attuazione  del
programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra  le  regioni  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro
della salute di approvazione di uno specifico programma  di  utilizzo
proposto dalla medesima  regione.  All'erogazione  delle  risorse  si
provvede per stati  di  avanzamento  dei  lavori.  Per  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n.  211/2011
e dalla variazione incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 78/2010, pari  complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e  22.031.625,00  euro,  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo e' stato di applicato proporzionalmente
all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di  euro  per
il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il  10,1%
del  valore  complessivo  di  1.190.435.413,00  euro)   la   predetta
riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore  pari  a  2.944.045,00
euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art. 7, comma 12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
deceto-legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio   2013:   56.752.036,00    euro,    per    un    valore
complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
della  legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  come  rideterminato  dalle
disposizioni su indicate; 
  Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della  salute  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre  2012  ripartisce  alla  Regione  Piemonte   la   somma   di
€ 11.952.556,14; 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni
urgenti in materia sanitaria»; 
  Dato atto che l'art. 1, comma 2, del  citato  decreto  28  dicembre
2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola  Regione,
con  Decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite; 
  Visto il programma presentato dalla Regione Piemonte con nota prot.
n. 12432 del 13 maggio 2013 per l'utilizzo  delle  risorse  ripartite
dal citato Decreto 28 dicembre 2012; 
  Viste le note prot. n. 14862 del 10 giugno 2013 e  prot.  n.  20085
del 26 agosto 2013 con  le  quali  la  regione  Piemonte  fornisce  i
chiarimenti e i riscontri richiesti  da  questo  Ministero  con  nota
prot. n. 12732 del 15 maggio 2013; 
  Visto il documento SIVEAS prot. n. 162 del 10 settembre  2013,  con
il quale la regione trasmette la D.G.R. n.  15-6341  che  approva  il
Programma   per   la    realizzazione    di    strutture    sanitarie
extraospedaliere  per  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari contenente le integrazioni richieste da questo Ministero; 
  Preso atto che il programma definitivo, approvato con il decreto di
cui al punto precedente, prevede la realizzazione  degli  interventi,
per una somma complessiva a carico dello  Stato  di  € 11.950.620,00,
denominati: 
    «Riqualificazione dell'edificio ex RSA Madonna Dorotea di Bioglio
(BI) per un importo a carico dello Stato di € 5.685.750,00; 
    Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera  presso
la localita' Cascina Spandonara di  Alessandria»  per  un  importo  a
carico dello Stato si € 6.264.870,00»; 
  Acquisito, verbale prot. n. 127130632 del  17  settembre  2013,  il
parere espresso dagli  Uffici  competenti  delle  Direzioni  Generali
della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione,  sulla  base  dei
requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre  2012  e
dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di  quanto  previsto
dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in  legge  n.  57/2013,  con
particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012; 
  Acquisito   il   concerto   tecnico-finanziario    del    Ministero
dell'economia e delle finanze prot. n.  27790  del  2  dicembre  2013
sull'importo pari a € 11.950.620,00, da assegnare al Piemonte; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il programma presentato dalla  Regione  Piemonte,  che
prevede la realizzazione degli interventi denominati: 
    «Riqualificazione dell'edificio ex RSA Madonna Dorotea di Bioglio
(BI) per un importo a carico dello Stato di € 5.685.750,00; 
    «Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera presso
la localita' Cascina Spandonara di  Alessandria»  per  un  importo  a
carico dello Stato  si  € 6.264.870,00.  Il  programma,  allegato  al
presente decreto e' composto da: D.G.R. n. 15 - 6341 del 9  settembre
2013.