IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  25  febbraio  2011   recante
«Definizioni delle procedure per il riconoscimento di  idoneita'  dei
prodotti assorbenti  e  disperdenti  da  impiegare  in  mare  per  la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»; 
  Visto l'art. 7 «Aggiornamento degli allegati» al  medesimo  decreto
direttoriale che al comma 1 recita: «L'aggiornamento delle  procedure
tecniche contenute negli allegati al presente decreto  e'  effettuato
con decreto del direttore generale per la protezione della  natura  e
del mare.» 
  Visto  l'Allegato  5  al  medesimo  decreto  direttoriale   recante
«Metodologie analitiche e criteri di accettabilita' delle  risultanze
dei test necessari per il riconoscimento di  idoneita'  dei  prodotti
disperdenti di origine sintetica o naturale», paragrafo 6 «Criteri di
accettabilita' delle risultanze dei test ai fini  del  riconoscimento
di idoneita' di  un  prodotto  disperdente  di  origine  sintetica  o
naturale» ed, in particolare,  il  comma  5  che  stabilisce  per  il
parametro   stabilita'   i   valori   percentuali   che   determinano
l'accettabilita' dei prodotti; 
  Considerato che il parametro stabilita' non  e'  contemplato  nelle
normative di settore degli altri Paesi dell'Unione europea; 
  Viste le  raccomandazioni  dell'European  Marittime  Safety  Agency
(EMSA)  espresse  nel  documento:  Workshop  Report  January  2013  -
«Workshop Report "The Use of  Oil  Spill  Dispersants  following  the
Deepwater Horizon Incident" 26 - 27 November  2012,  Lisbon»  che  ha
evidenziato la necessita' di pervenire ad  una  armonizzazione  delle
normative   di   settore   vigenti   nei    vari    Paesi    relative
all'autorizzazione dei prodotti disperdenti in ambito UE; 
  Visto il resoconto della riunione del 12 settembre 2013 - convocata
con nota prot. n. 0043966/PNM del  5  settembre  2013  -  del  Tavolo
tecnico finalizzato alla formalizzazione di uno schema  di  revisione
del decreto direttoriale 23 dicembre  2002  recante  la  «Definizione
delle procedure per  il  riconoscimento  di  idoneita'  dei  prodotti
disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica  dalla
contaminazione da idrocarburi  petroliferi»,  istituito  con  decreto
direttoriale DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007; 
  Viste le note prot. n. 0039831 del 22  ottobre  2013  dell'Istituto
Superiore di  Sanita'  e  prot.  n.  0047674  del  26  novembre  2013
dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale; 
  Considerata l'opportunita' di garantire la  necessaria  uniformita'
con gli altri Paesi europei ma anche con gli Stati Uniti, Australia e
Canada delle procedure  volte  al  riconoscimento  di  idoneita'  dei
prodotti assorbenti  e  disperdenti  da  impiegare  in  mare  per  la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, soprattutto
per quanto  concerne  le  modalita'  di  effettuazione  dei  test  di
stabilita' dell'emulsione olio-disperdente a mare; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto  direttoriale  del   25   febbraio   2011   all'aggiornamento
dell'Allegato 5 al decreto direttoriale medesimo con la  soppressione
del comma 5, paragrafo 6; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni espresse in premessa il comma 5 del paragrafo
6 dell'Allegato 5  al  decreto  direttoriale  25  febbraio  2011,  e'
soppresso. 
  2. Il paragrafo 6 dell'Allegato 5 al decreto  direttoriale  del  25
febbraio 2011 e' pertanto cosi' modificato: 
    «6. Criteri di accettabilita' delle risultanze dei test  ai  fini
del riconoscimento di idoneita' di un prodotto disperdente di origine
sintetica o naturale 
  1. Il punto di infiammabilita', determinato in  accordo  al  metodo
UNI EN ISO 2719: 2005, deve essere superiore a 55 °C; 
  2. La viscosita' cinematica, misurata a 20  °C  secondo  il  metodo
ASTM D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt; 
  3. Il punto di intorbidimento,  determinato  secondo  le  norme  IP
219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 °C; 
  4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui
al presente Allegato, deve essere tale da disperdere  almeno  il  60%
del petrolio; 
  5. La tossicita' negli organismi  marini,  determinata  secondo  le
indicazioni di cui al presente Allegato, deve prevedere per tutti gli
organismi una EC50 maggiore di 10 mg/L; 
  6. Tutti i componenti del prodotto devono risultare  biodegradabili
con un consumo di ossigeno maggiore del 60% del ThOD.; 
  7. In riferimento al bioaccumulo, il log Kow di tutti i  componenti
organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a  3  oppure  un
BCF misurato minore di 500.». 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Grimaldi