Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica,
in materia di certificazione energetica degli edifici e di
condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini
dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto,
al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia
prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle
tariffe elettriche sull'energia prodotta, (( ad eccezione
dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza
nominale fino a 100 kw e da impianti idroelettrici di potenza
elettrica fino a 500 kw. ))
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe
elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare
l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti
impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle
tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al
comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una
percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della
tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa
premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo
conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli
incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a
quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo
scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati
sullo stesso sito. (( Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve
prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si
applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo
di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non
puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere
differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa
complessita' degli interventi medesimi. ))
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
(( b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale -- serie generale -- n. 159 del 10 luglio 2012,
supplemento ordinario n. 143, fatta eccezione per gli impianti
ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso
decreto.
6-bis. Al fine di promuovere la competitivita' delle imprese
industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei
medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo
da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo
39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le
offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas
o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.
6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove,
attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici
e provvede affinche' i dati di lettura dei contatori stessi siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo
modalita' tali da consentire la facile lettura da parte del cliente
dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli
effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che
siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo
di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e
gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22.
6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello
sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi
decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i
controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia'
messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura
del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso
energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita'
di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente
tariffaria UC4. ))
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia
dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della
locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. (( Il
pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato
di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. ))
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla
Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
(( 7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: «la
persona giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa».
7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, la lettera a) e' abrogata; ))
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi' ai
richiedenti, in luogo di quella della nullita' del contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
(( 8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione
energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si
tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari
mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette
schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN
14501:2006, o superiore.
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: «LM-4» a:
«LM-73» sono sostituite dalle seguenti: «LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da: «4/S» a: «77/S»
sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S,
74/S, 77/S, 81/S»;
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola:
«termotecnica,» sono inserite le seguenti: «aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»;
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: «LM-17» a:
«LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44, LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da: «20/S» a: «86/S» sono
sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per
conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di
indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalita'
istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico
proprie di tali enti e organismi»;
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti
che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza,
con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione
per la certificazione energetica degli edifici, attivato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»;
f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica
di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010»;
g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle
seguenti: «80 ore».
8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola:
«locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni
degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi
all'anno,». ))
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinati i requisiti necessari per esercitare l'attivita' di
formazione degli amministratori di condominio nonche' i criteri, i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
(( b) (soppressa); ))
c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;
d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione
del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,
dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».
10. (( All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo la parola: «emissioni» sono inserite le
seguenti: «di processo»;
b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: «immessa nel sistema
elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, che non puo' in nessun caso
essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1,
comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi
della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo
delle risorse geotermiche.». ))
11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato e cessa l'efficacia delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e
produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la facolta' di bandire una gara per realizzare una centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per
la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimita' del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita' delle aree e
delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara e'
assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici
S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base
della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena
capacita' di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. (( Tale incentivo
e' concesso esclusivamente per la quantita' di energia prodotta con
la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. )) Il rapporto
tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso prima della approvazione da
parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2
, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate
del 30%.
13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico
del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalita' di
esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri
tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione
delle offerte della gara di cui al comma 12 nonche' le modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e' tenuto sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui al comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a
copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.
15. (( Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «2014» e' sostituita dalla
seguente: «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» e'
sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e puo' essere
rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono
soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la quota minima di cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale di
tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3
dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni. All'articolo 33, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le
parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 marzo 2014». Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco le parole: «, condotta
all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
biodiesel)» sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole:
«durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)» sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: «(nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi
distillati)» e le parole: «(nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende
oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le
parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e
di categoria 2». Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le
parole: «e stabilite variazioni della misura massima percentuale
prevista dal comma 5-quinquies» sono soppresse. Il comma 5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «entrambi
prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario,
che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di
fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini
energetici,» sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati. ))
16. (( All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, le parole: «, con i criteri di cui alle lettere a e b
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' per gli aspetti non disciplinati
dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su
criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita',
valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella
regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita',
l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di
dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto
delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore
di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza
previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite
di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1,
nonche' i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi.».
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i soggetti investitori
indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero
dello sviluppo economico la loro volonta' di mantenere la
partecipazione nello sviluppo delle nuove capacita' di stoccaggio,
ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5
dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 2), e' indetta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e il prezzo a base d'asta e' determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in misura pari al
costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di
stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, e'
tenuto a realizzare unicamente la capacita' di stoccaggio derivante
dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il
sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato
all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 130 del 2010 e' effettuata qualora il suo valore
superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo
economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e successive modificazioni, puo' essere indicata la parte di
spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi
superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,».
16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e' sostituito dal seguente:
«2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale
di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130,
supera il valore del 10 per cento, e' soggetto, a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di
vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore
dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente
al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei
punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con
gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale
offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo,
con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto
offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresi'
le modalita' per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei
mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato».
16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare
d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti
anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con le
delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del
30 maggio 2013. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e'
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito
territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento
per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e'
effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui
all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata,
comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalita' definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo del 29
dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.", pubblicato nella Gazz. Uff.
del 31 gennaio 2004, n. 25, S.O. Gazz. Uff. del 31/01/2004,
n. 25, S.O.:
" Art. 13. Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico.
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione
prioritaria e il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema
elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati
da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo
periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della
rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai
sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14
novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche'
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli
impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli
articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene
collocata sul mercato elettrico secondo la relativa
disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento
definite dal Gestore della rete in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2
e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali
convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.".
Si riporta il comma 41, dell'articolo 1 della legge del
23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215:
"41. Previa richiesta del produttore, l'energia
elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10
MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del
comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti entrati in
esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima
fonte, agli impianti ad acqua fluente, e' ritirata dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o
dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da
impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al
primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad
essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al primo periodo del presente comma, facendo
riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la
scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica
di cui al primo e al terzo periodo del comma 12
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente
comma, viene ceduta al mercato.".
Si riporta la tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, recante" Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008).", pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.:
"Tabella 2
(Articolo 2, comma 144)
Parte di provvedimento in formato grafico
Il provvedimento del Comitato Interministeriale dei
prezzi del 29 aprile 1992, n. 6, recante" Prezzi
dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e
produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo
scambio e condizioni tecniche generali per
l'assimilabilita' a fonte rinnovabile", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. del 12 maggio 1992, n. 109.
Si riporta l'articolo 30 del Decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante" Attuazione
dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici", pubblicato nella Gazz. Uff. del 10 luglio
2012, n. 159 - S.O. n. 143:
"Art.30 . Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo
di incentivazione
1. Al fine di tutelare gli investimenti in via di
completamento, garantendo una progressiva transizione dal
vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano
in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli
impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma
4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, e' possibile optare
per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello
stabilito dal presente decreto con le seguenti modalita' e
condizioni:
a) le modalita' e le condizioni di accesso agli
incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18
dicembre 2008;
b) agli impianti che entrano in esercizio entro il
termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle
tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi
per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2
allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive
modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296 del
2006 e successive modificazioni cosi' come vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, riducendoli
del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013; tale riduzione
si applica dal mese di maggio per i soli impianti
alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4,
lettera c);
c) per gli impianti a certificati verdi si applichera',
in ogni caso, l'articolo 19 con le modalita' e nei tempi
ivi previsti.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per gli impianti previsti dai progetti di
riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati
dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
l'incentivo e' determinato con le modalita' di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1, senza l'applicazione delle
riduzioni di cui alla lettera b). A seguito del rilascio
dei titoli autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le
imprese ex-saccarifere
titolari dei progetti di riconversione, sono tenute a
darne comunicazione al Comitato interministeriale, mediante
l'invio di una copia dei sopracitati titoli corredata
dell'allegato progettuale.
4. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18
dicembre 2008, i produttori, pena l'inammissibilita' agli
incentivi, sono tenuti a:
a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio
entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio,
fatto salvo l'articolo 21, comma 1;
b) presentare la domanda per il riconoscimento della
qualifica di cui all'articolo 4 del medesimo decreto 18
dicembre 2008 entro e non oltre il sesto mese successivo
alla data di entrata in esercizio.
5. Gli impianti gia' qualificati ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, che
non entrano in esercizio entro i termini di cui ai commi 1
e 2, accedono, con le modalita' di cui all'articolo 4, ai
pertinenti incentivi stabiliti dal presente decreto.
6. Con le procedure di cui all'articolo 24, comma 1, il
GSE individua le modalita' attuative del presente
articolo.".
Si riporta l'articolo 39 del decreto legge del 22
giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita
del Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.
147, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
2012, n. 187, S.O.:
"Art. 39. Criteri di revisione del sistema delle accise
sull'elettricita' e sui prodotti energetici e degli oneri
generali di sistema elettrico per le imprese a forte
consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi
consumatori industriali di energia elettrica
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono
definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a
forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri
relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla
successiva determinazione di un sistema di aliquote di
accisa sull'elettricita' e sui prodotti energetici
impiegati come combustibili rispondente a principi di
semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito
tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 60
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
1, in modo da tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e'
conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del
decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e
limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a garantire che la componente
tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui
alla citata norma, successivamente al loro passaggio al
libero mercato dell'energia elettrica, non risulti
inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso
di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli
effetti delle decisioni della Commissione europea in
materia.".
Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo del 2
febbraio 2007, n 22, recante"Attuazione della direttiva
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.", pubblicato
nella Gazz. Uff. 17 marzo 2007, n. 64, S.O.:
"Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai
sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i
contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume
(MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e
trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore
(MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e
dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua
(MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento
automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure
materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della
dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico
(MI-010).
2. Il presente decreto legislativo definisce i
requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi
di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e
messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da
motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela
dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e
lealta' delle transazioni commerciali.".
Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del decreto
legislativo del 2 febbraio 2007, n 22, recante"Attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura.", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2007, n. 64,
S.O.:
"Art. 19. Aggiornamento e controlli successivi
1.All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni
degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con
uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura
disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione
in servizio."
"Art. 22. Disposizioni transitorie.
1. La commercializzazione e la messa in servizio degli
strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici
legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al
30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della
validita' dell'omologazione di tali strumenti. In caso di
omologazione di validita' indefinita, la
commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti
di misura sottoposti a controlli metrologici legali che
soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.
2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata
presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del
30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a
verificazione metrica e alla legalizzazione sara'
rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra'
validita' fino al 30 ottobre 2016.
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui
all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di
misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i
quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non
prevede i controlli metrologici legali, qualora gia' messi
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche
senza essere sottoposti a detti controlli, purche' non
rimossi dal luogo di utilizzazione.".
Si riportano i commi 3 e 3-bis l'articolo 6 del decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff. 23
settembre 2005, n. 222 S.O e modificato dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, pubblicata nella Gazz. Uff. del
03/08/2013, n. 181, come modificati dalla presente legge:
"Art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione.
1.- 2. (Omissis).
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei
nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere
altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa
dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i
contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se
la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e'
ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di
presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di
prestazione energetica entro quarantacinque
giorni.L'accertamento e la contestazione della violazione
sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della
registrazione di uno dei contratti previsti dal presente
comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore
corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Si riporta l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
"Art. 17. (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
Si riporta il numero 52 dell'Allegato A del decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff. 23
settembre 2005, n. 222, S.O.
"Allegato A
(Articolo 2)
ULTERIORI DEFINIZIONI
52. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di capacita' tecnica,
economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza
e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal
responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio,
della conduzione, del controllo, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici;".
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo del 19
agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre
2005, n. 222, S.O., modificato dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, pubblicata nella Gazz. Uff. del 03/08/2013, n. 181:
"Art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'attestato di prestazione
energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le
unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo
locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli
edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica prima del rilascio del certificato
di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e'
prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera
direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione
degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
l'attestato e' prodotto a cura del proprietario
dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia'
dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi,
il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di
prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo
locatario all'avvio delle rispettive trattative e
consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o
locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario fornisce evidenza della futura
prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato
di prestazione energetica entro quindici giorni dalla
richiesta di rilascio del certificato di agibilita'.
3. Nei contratti di vendita, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale
l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva
dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve
essere allegato al contratto di vendita, agli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi
contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi
contratti.
4. L'attestazione della prestazione energetica puo'
riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di
un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione
energetica riferita a piu' unita' immobiliari puo' essere
prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato
alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal
medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto
delle prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'
prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali
fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche
amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile
totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia gia'
dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto
responsabile della gestione, di produrre l'attestato di
prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con
evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio
2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250
m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11
gennaio 1996, n. 23.
6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso
anche per la copertura delle spese relative alla
certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie
utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato
rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai
commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al
soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso,
di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i
corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di
comunicazione commerciali riportano gli indici di
prestazione energetica dell'involucro e globale
dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe
energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli
edifici pubblici, o nei quali figura come committente un
soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione
dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di
prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile
un attestato in corso di validita', rilasciato
conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di
fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e'
facoltativo ed e' predisposto al fine di semplificare il
successivo rilascio dell'attestato di prestazione
energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la
classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita'
immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonche' i possibili passaggi di
classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il
medesimo non costituisce attestato di prestazione
energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto,
nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo
ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'articolo 4, e' predisposto l'adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo
semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni
energetiche di modesta qualita', finalizzate a ridurre i
costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione
energetica che comprende tutti i dati relativi
all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai
cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra
tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia
in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso
in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i
consumi energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione
termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva
dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte
degli interventi piu' significativi ed economicamente
convenienti, separando la previsione di interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita
o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
renda uniformi le informazioni sulla qualita' energetica
degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per
tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
le regioni e le province autonome, che comprenda la
gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici."
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16
aprile 2013, n.75, recante "Regolamento recante disciplina
dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.", modificato
dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
giugno 2013, n. 149.
La Direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, e' pubblicata nella Gazz.
Uff. dell'Unione europea del 18 giugno 2012, n . L 153/13
La legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante "Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici.", e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293.
Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n, 400, recante" Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.", pubblicata nella Gazz. Uff. 26/04/1989, n. 17:
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
L'articolo 71-bis del Codice Civile e' stato inserito
dall'articolo 25 dalla Legge dell'11 dicembre 2012, n. 220"
recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici." pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n.
293
Gli articoli 70, 1130, 1135 del Codice civile sono
stati modificati dalla Legge dell'11 dicembre 2012, n. 220"
recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici.", pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n.
293.
Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239, recante "Norme generali sull'industria
elettrica e sull'E.N.E.L.", pubblicata nella Gazz. Uff. 13
settembre 2004, n. 215, modificato da D.Lgs. 31/12/2012, n.
249, Gazz. Uff. del 26/01/2013, n. 22:
" 7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di
settore;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e
distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta,
distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad
assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la
tutela della salute del personale addetto agli impianti di
cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione
incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a
disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi
sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al
Ministero dell'interno sulla base della legislazione
vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte
energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di
polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa
con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica
in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia
della continuita' della fornitura, in caso di crisi del
mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettivita' o per l'integrita' delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia
della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno
degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero
dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza
antincendio.".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 57 del decreto
legge del 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo."pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n.
33, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo.",, pubblicata
nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O.
" 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e
la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel
quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8,
lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n.
239.".
Si riporta l'articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.", pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.
"Art. 33. Disposizioni in materia di biocarburanti
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4
e' sostituito dal seguente:"4. I biocarburanti e gli altri
carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e'
incentivato con le modalita' di cui all'articolo 2-quater
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al
citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico,
da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura
del 5%. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 140,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli
incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota
minima al 2014 e puo' essere rideterminato l'obiettivo di
cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
sostenibilita' di cui all'articolo 38.
4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche
necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di
valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni
climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo
energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al
comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia
prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di
distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i
requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto
salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo
matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di
biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il
biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo
39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e
sottoprodotti, entrambi prodotti e trasformati in
biocarburanti nel territorio Comunitario, che non
presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di
fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a
fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie
cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, e'
equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari
a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti,
diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante
prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche,
indipendentemente dalla classificazione di queste ultime
come materie di origine non alimentare, rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione
di cui al periodo precedente.
5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e'
comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui
al comma 5. (24)
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente
alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle
maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
seguito elencati, che possono essere qualificati come
sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti
dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti
di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in
peso della relativa produzione di biodiesel);
acidi grassi saponificati provenienti dalla
neutralizzazione della parte acida residua dell'olio
durante il processo di produzione del biodiesel (nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
biodiesel);
residui dalla reazione di distillazione degli acidi
grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle
acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso
della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta
nelle aziende oleochimiche;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi
grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1, nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n.
142/2011 e della Comunicazione della Commissione
sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per
i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i
biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di
ogni anno, possono essere modificati, nel rispetto dei
criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter
dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni
previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli
stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo e stabilite variazioni della misura massima
percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati
possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di
immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima
del 20% con certificati di immissione in consumo di
biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti
e sottoprodotti, ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali
sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ne e' determinata
l'entita' in funzione delle Giga-calorie di biocarburante
da immettere in consumo e le relative modalita' di
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per
l'esercizio di tali competenze e' costituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico
consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello
sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero
dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi
energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste
dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo
dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.
55 e' abrogato.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti
ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui
al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini
del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato
sulla base del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4. ".
Si riporta l'articolo 2-quater del decreto legge del 10
gennaio 2006, n. 2, recante "Interventi urgenti per i
settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.", pubblicato
nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8, convertito,con
modificazione, nella legge dell'11, marzo 2006, n. 81,
recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa.",pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo
2006, n. 59, S.O.
"Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento (34). Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'
articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per essere riassegnati quale maggiorazione del
quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento
previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di
programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa .
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti
di produzione
Il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del
decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese.", abrogati dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno
2012, n. 147, S.O.
Si riporta il comma 5 dell'articolo 15 del decreto
legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, recante "Norme
relative alla ricerca ed alla coltivazione degli
idrocarburi", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000,
n. 142, modificato dal D.L. 21/06/2013, n. 69, Gazz. Uff.
del 21/06/2013, n. 144:
" 5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8
dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto
stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto
non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la
valutazione del mancato profitto derivante dalla
conclusione anticipata del rapporto di gestione".
Si riporta il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia.",pubblicato nella Gazz. Uff. 21
giugno 2013, n. 144, S.O. , convertito , con modificazioni,
nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia.", pubblicata nella
Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.
" 6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di
cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e
per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale, in conformita' con
l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226.".
Si riporta il comma 3 dell'articolo 4 del citato
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69:
" 3 Le date limite di cui all'Allegato 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226,relative agli ambiti
ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso
Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere
entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro
mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui
all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla
mancata nomina della stazione appaltante comunque a data
non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti
dello stesso Allegato in cui non e' presente il capoluogo
di provincia, la designazione della stazione appaltante di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,avviene a
maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni
appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due
terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti
dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti
pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.".
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12
novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri
di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento
del servizio della distribuzione del gas naturale, in
attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22, S.O.
Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo del 13
agosto 2010, n. 130, recante "Misure per la maggiore
concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il
trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai
sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
2009, n. 99.", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2010,
n. 192, S.O.
"Art. 5.Misure per la maggior concorrenzialita' nel
mercato del gas naturale
1. Il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure
disciplinate al presente comma:
a) assume un impegno vincolante, anche in termini di
caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a
sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas
naturale o a potenziare quelle esistenti, nell'ambito delle
iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo
4, commi 1 e 3, che complessivamente rendano disponibile
nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per un volume
pari a 4 miliardi di metri cubi. L'impegno puo' essere
assolto, mediante stipula di appositi contratti:
1) con imprese di stoccaggio controllate, controllanti
o controllate da una medesima controllante, sulle quali
ricadra' la responsabilita' per la puntuale realizzazione
delle capacita' infrastrutturali oggetto dell'impegno e
graveranno direttamente i connessi obblighi;
2) con imprese di stoccaggio diverse da quelle del
numero 1) in cui si definiscono i casi di inadempimento e
le adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti
realizzatori;
b) si impegna a consentire la partecipazione di
soggetti investitori, anche raggruppati in forme
consortili, alle iniziative di sviluppo infrastrutturale di
cui alla lettera a), selezionati sulla base delle procedure
di cui all'articolo 6, comma 5, per un volume complessivo
pari a 4 miliardi di metri cubi cosi' riservati:
1) 1 miliardo di metri cubi alle aggregazioni di
clienti finali corrispondenti a piccole e medie imprese di
cui all'articolo 6, comma 2;
2) 1 miliardo di metri cubi a clienti finali
corrispondenti a soggetti produttori di energia elettrica
limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas
naturale;
3) 2 miliardi di metri cubi, a cui si aggiungono gli
eventuali volumi non assegnati di cui al punto 1, ai
clienti finali industriali di cui all'articolo 6, comma 1;
c) si impegna, per ciascun anno termico, a fornire i
servizi relativi alle misure di cui all'articolo 9, comma
2, per un volume pari al 50 per cento delle capacita' di
stoccaggio non ancora entrate in servizio in tempo utile
per l'anno termico relativo e per cui sia stata richiesta
l'anticipazione dei benefici secondo quanto previsto
dall'articolo 9. L'Autorita' di regolazione determina il
volume sopra indicato nonche' le condizioni economiche di
fornitura del servizio. Le condizioni economiche prevedono
corrispettivi non superiori a corrispettivi massimi
determinati con riferimento alle quotazioni del gas
naturale all'ingrosso nei diversi periodi dell'anno e
rilevabili nei mercati europei individuati dall'Autorita'
di regolazione. In alternativa all'erogazione dei servizi
alle predette condizioni, il medesimo soggetto corrisponde,
per ciascun anno termico, al Gestore dei servizi energetici
un importo commisurato al predetto volume secondo una
proporzione lineare che vale 60 milioni di euro in
corrispondenza di 1 miliardo di metri cubi e 120 milioni di
euro per 2 miliardi di metri cubi, a titolo di
compensazione degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi
energetici per le misure di cui all'articolo 9.
2. Il soggetto per cui ricorrono, con riferimento ad un
anno convenzionale, le condizioni di superamento del
valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero, ove
applicabile, del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma
5, svolge, per i due successivi anni termici, procedure di
cessione di gas naturale con le modalita' di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, per volumi complessivamente non
superiori a 4 miliardi di metri cubi da offrire secondo
tempi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico in ragione del superamento, da parte del medesimo
soggetto, del relativo valore-soglia e delle condizioni di
mercato.
3. Il soggetto di cui al comma 1 trasmette al
Ministero, all'Autorita' garante ed all'Autorita' di
regolazione entro l'1 settembre di ciascun anno un piano, o
un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione
della nuova capacita' di stoccaggio di cui al comma 1
selezionando le infrastrutture di cui all'articolo 4, commi
1 e 3, comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione.
Il piano e' volto allo sviluppo della nuova capacita' di
stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerita' ed
efficienza, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici,
ed e' realizzato non oltre 5 anni dall'adesione delle
misure.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' di regolazione, e' accettato il piano
di cui al comma 3, e i relativi aggiornamenti, fermo
restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le
infrastrutture di stoccaggio di richiedere le
autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle
infrastrutture e, ove necessario, le relative variazione
dei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio
interessate. Nell'accettazione del piano si tiene
preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal
minor costo e dai minori tempi di realizzazione. Con
l'accettazione il piano diviene vincolante per il soggetto
di cui al comma 1 (2).
5. La vigilanza sul rispetto del piano di cui al comma
4 ovvero delle procedure di cessione di gas naturale di cui
al comma 2 e' attribuita all'Autorita' garante la quale,
nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto
adempimento, avvia un'istruttoria con le modalita' ed i
poteri di cui al Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre
1990, n. 287, all'esito della quale, accertata la
responsabilita' del soggetto obbligato, sentito il
Ministero, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 10 per cento del fatturato dell'anno precedente.
Oltre alla suddetta sanzione, in caso di ritardo nella
realizzazione delle misure nei termini previsti,
l'Autorita' garante irroga ai medesimo soggetto una
sanzione non superiore a 15 milioni di euro per ogni mese
di ritardo.".
Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo
del 13 agosto 2010, n. 130:
"Art. 3. Obblighi per i soggetti che immettono gas
naturale nella rete di trasporto e verifiche
1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete
nazionale di gasdotti attesta la quota di mercato
all'ingrosso relativa ad attivita' ed operazioni aventi ad
oggetto gas naturale, effettuate direttamente o tramite
societa' controllate, controllanti o controllate da una
medesima controllante, per ciascun anno convenzionale di
cui al comma 3, e gli elementi di calcolo a supporto;
l'attestazione deve essere effettuata entro cinque giorni
dalla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3,
sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico,
di seguito 'Ministero'.
2. La quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1,
espressa in forma percentuale e arrotondata per difetto
alla cifra intera piu' prossima, e' determinata, per
ciascun soggetto di cui al comma 1, come rapporto tra i
valori risultanti dalle somme di cui alle lettere a) e b):
a) la somma algebrica, riferita a ciascun soggetto di
cui al comma 1, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete
nazionale di gasdotti, di gas naturale proveniente
dall'estero (contabilizzate con segno positivo) e
riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri
Paesi (contabilizzate con segno negativo);
2) delle immissioni di gas naturale dalla produzione
nazionale nella rete nazionale di gasdotti (contabilizzate
con segno positivo);
3) delle immissioni di gas naturale negli stoccaggi
ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno
negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi
(contabilizzate con segno positivo);
4) somma algebrica, solo se positiva, relativa:
4.1) alle cessioni di gas naturale con consegna in
punti della rete di trasporto internazionale a monte dei
punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti e tali
per cui il gas oggetto della consegna non possa che essere
destinato al mercato italiano (contabilizzate con segno
positivo) tra cui le cessioni di gas con consegna in punti
della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di
ingresso nella rete nazionale di gasdotti con connessa
cessione dei diritti di trasporto sui gasdotti esteri
necessari per trasportare il gas naturale sino alla rete
nazionale di gasdotti;
4.2) agli acquisti di gas naturale, con consegna
nell'anno convenzionale, al punto di scambio virtuale o in
qualsiasi altro punto della rete nazionale di gasdotti,
corrispondenti a contratti di durata superiore all'anno;
4.3) alle quantita' di gas naturale oggetto di
autoconsumo diretto del soggetto attestante e di quello di
societa' controllate, controllanti o controllate dalla
medesima controllante, che possono assumere valori tra un
minimo pari al valore dell'autoconsumo registrato nell'anno
termico 2009-2010 ed un massimo pari al 10 per cento della
somma algebrica di cui alla lettera b) (contabilizzate con
segno negativo);
b) la somma algebrica, a livello nazionale, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete
nazionale di gasdotti, di gas naturale (contabilizzate con
segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla
stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno
negativo);
2) delle immissioni negli stoccaggi di gas naturale
ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno
negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi
(contabilizzate con segno positivo).
3. L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal
legale rappresentante, e' trasmessa al Ministero,
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di
seguito 'l'Autorita' garante', ed all'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorita' di
regolazione'. Il valore assunto dalla somma algebrica di
cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e'
pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei
dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro i 15
giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale.
A decorrere dall'1° aprile 2011, per anno convenzionale si
intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun
anno ed il 31 marzo dell'anno successivo; in sede di prima
applicazione del presente decreto legislativo si intende il
periodo intercorrente tra il primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo ed il giorno antecedente la data
omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del
calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno
convenzionale, si assume che il volume di gas naturale
oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese
dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese
precedente.
4. Ciascun soggetto di cui al comma 1 che attesti una
quota di mercato all'ingrosso superiore al valore-soglia
fissato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai
sensi del comma 5, e' tenuto ad attuare quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2.
5. Il valore-soglia di cui al comma 4 e' elevato al 55
per cento per l'anno convenzionale in cui il soggetto si
impegna all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5,
comma 1, ed e' mantenuto tale per tutti i successivi anni
convenzionali purche' l'impegno sia assolto nei termini
previsti.
6. Nel caso in cui il soggetto tenuto agli obblighi di
cui al comma 1 omette di presentare nei termini
l'attestazione ovvero attesta, contrariamente al vero, una
quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore-soglia di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del
comma 5, l'Autorita' garante, con le modalita' di cui alla
legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto
una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per
cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui
doveva essere effettuata o e' stata effettuata
l'attestazione.
7. La vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al
presente decreto legislativo, sugli adempimenti e sulle
procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7, 9,
10 e 11 e' attribuita all'Autorita' di regolazione.".
Si riporta l'articolo 14 del decreto legge del 24
gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.",pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio
2012, n. 19, S.O., convertito con modificazioni nella legge
del 24 marzo 2012, n. 27, recante"Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'."pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012,
n. 71, S.O., modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.
134:
"Art. 14. Misure per ridurre i costi di
approvvigionamento di gas naturale per le imprese
1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si
rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del
volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12,
comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, nonche' delle nuove modalita' di calcolo degli
obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno
spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese
industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo
gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello
stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il
loro approvvigionamento diretto di gas naturale
dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche'
alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto
dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in
presenza di eventi imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle
imprese di rigassificazione e di trasporto in regime
regolato, in base a modalita' definite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri
stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo
economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
e' altresi' determinata la parte dello spazio di stoccaggio
di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui
all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare,
per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta
competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per
le ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle
eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le
maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei
servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati
sono destinate dalla stessa Autorita' alla riduzione delle
tariffe di distribuzione, mentre quelle relative
all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono
destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 130, e' offerto, nell'anno contrattuale di
stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente
disponibile, a tutti gli utenti del sistema del gas
naturale mediante procedure di asta competitiva. Le
maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei
servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe
di trasporto.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel
volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile al
seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 e' ceduto
dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio
dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli
approvvigionamenti e la riduzione dei costi di
approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di
importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro
ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle
capacita' lungo tali gasdotti e ai loro punti di
interconnessione, in coordinamento con le competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi
interessati.
6. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta il comma 19 dell'articolo 34 del decreto
legge 18 ottobre 2012, 179, recante "Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese."pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con
modificazioni nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n.
294, S.O. e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228:
" 19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi
relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi
energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, gli impianti attualmente in funzione di cui
all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al
completamento delle procedure autorizzative in corso
previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la
cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente
prorogata fino all'anzidetto completamento.".
Si riporta l'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli.", pubblicato nella Gazz. Uff.
1 febbraio 2007, n. 26. , convertito , con modificazioni
nella legge del 2 aprile 2007, n. 40, recante"Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la
nascita di nuove imprese."pubblicata nella Gazz. Uff. 2
aprile 2007, n. 77, S.O. , modificato dalla legge 12 luglio
2011, pubblicata nella Gazz. Uff. del 12/07/2011, n. 160:
"Art. 11. Misure per il mercato del gas.
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato
nazionale del gas naturale, nonche' di facilitare l'accesso
dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento
della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
modalita' con cui le aliquote del prodotto della
coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a
decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai
titolari delle concessioni di coltivazione presso il
mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo
13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto
2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della
deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinate le modalita' di versamento delle relative
entrate al bilancio dello Stato .
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo del comma 1, le
autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato
regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas
importato, definita con decreto dello stesso Ministero in
misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le
modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non
discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.".
La delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas dell'11 ottobre 2012, n. 407/2012/R/gas,
recante"Criteri per la definizione del corrispettivo una
tantum per la copertura degli oneri di gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale." e' pubblicata nel sito internet dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas il 12 ottobre 2012, ai
sensi del comma 1 dell'art. 32, L. 18 giugno 2009, n. 69.
La delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas del 30 maggio 2013, n. 230/2013/R/gas, recante
"Disposizioni in materia di corrispettivo una tantum per la
copertura degli oneri di gara per l'affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale."e' pubblicata
nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas il 31 maggio 2013, ai sensi del comma 1 dell'art.
32, L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 28
gennaio 1994, recante "Attuazione del piano di
disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 56.
Si riporta il comma 368 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 , recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).", pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.
" 368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel
settore agroenergetico, l'articolo 2-quater e' sostituito
dal seguente:
«Art. 2-quater. - (Interventi nel settore
agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i
soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio,
prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e
destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno
l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti
rinnovabili indicati al comma 4, con le modalita' di cui al
comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'
articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per essere riassegnati quale maggiorazione del
quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento
previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di
programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il
bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti
di produzione» ".