IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"Misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  e   successivi   regolamenti   di
adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 18 luglio  2006  presentata  dall'Impresa  Dow
AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, Via Patroclo  21,
diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 del  reg.
(CE)  1107/2009,  del  prodotto  fitosanitario   denominato   GF-1374
contenente le sostanze attive florasulam, fluroxypir e clopyralid; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto il decreto dirigenziale del 12  ottobre  2012  con  il  quale
l'Impresa medesima ha modificato la propria sede  legale  in  Milano,
Via F. Albani 65; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   736/2011   della
Commissione del  26  luglio  2011  che  approva  la  sostanza  attiva
fluroxipir a norma del regolamento (CE)  n.  1107/2009,  fino  al  31
dicembre 2021, e modifica l'allegato del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  l'elenco  delle  sostanze  attive  considerate
approvate, a norma del sopra citato regolamento  (CE)  n.  1107/2009,
tra cui Florasulam fino al 31 dicembre 2015 e Clopyralid fino  al  30
aprile 2017; 
  Visti i pareri espressi in data 14 luglio 2010 e  12  gennaio  2013
dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo  17  marzo
1995, n. 194, non  favorevoli  al  rilascio  dell'autorizzazione  del
prodotto fitosanitario di cui trattasi ritenendo non  accettabile  il
rischio per il  consumatore  e  il  rischio  per  gli  organismi  non
bersaglio sulla base della documentazione presentata; 
  Viste le note dell'Ufficio in data 20 settembre  2010  e  18  marzo
2013; 
  Viste le note del 23 luglio 2012 e del 24 maggio 2013 con le  quali
l'Impresa ha presentato documentazione  integrativa  ai  fini  di  un
riesame del prodotto di cui trattasi per gli aspetti sopra indicati; 
  Visto  il  parere  in  data  17  ottobre  2013  della   Commissione
Consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 che ha
concluso con esito favorevole il riesame del prodotto  fitosanitario,
con richiesta di  ulteriori  dati  ai  fini  del  raffinamento  della
valutazione del rischio  per  gli  organismi  del  suolo  e  conferma
dell'autorizzazione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 16 gennaio 2014 con la quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo e dati tecnico-scientifici  aggiuntivi  da  presentarsi
entro 6 mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota del 21 gennaio 2014  da  cui  risulta  che  l'Impresa
medesima ha presentato la documentazione di  completamento  richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in COLUMBUS; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  in  questione  fino  al  31
dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione  comunitaria  della
sostanza attiva Florasulam, fatta salva  la  presentazione  dei  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'Impresa Dow AgroSciences  Italia  Srl,  con  sede  legale  in
Milano, Via F. Albani 65, e' autorizzata ai sensi  dell'art.  80  del
regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  denominato  COLUMBUS,  con  la  composizione  e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici aggiuntivi nei termini di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
0,25-0,5-1-2-3-5-10. 
  Il prodotto in questione e': 
    - preparato negli stabilimenti delle  Imprese:  Diachem  Spa,  in
Caravaggio (Bergamo); Sipcam Spa,  in  Salerano  sul  Lambro  (Lodi);
Torre Srl in Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI); 
    - importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento
estero dell'Impresa Dow AgroSciences S.A.S. in Drusenheim (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13377. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 gennaio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello