IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente
«misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza
attiva acido gibberellico riportati nella tabella allegata al
presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa
a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della
direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel
Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali e' compresa la sostanza
attiva acido gibberellico, componente i prodotti fitosanitari
elencati nell'allegato al presente decreto;
Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile
2009 che ha stabilito la presentazione entro il 31 agosto 2013 di un
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente
esclusivamente la sostanza attiva acido gibberellico o in
combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del
citato decreto legislativo n. 194/95;
Visto altresi' l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
22 aprile 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
acido gibberellico non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2,
del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a
decorrere dall'1° settembre 2013;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido
gibberellico, revocati ai sensi del art. 3 comma 4, in quanto le
imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il
previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del
citato decreto legislativo 1995/194;
Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto 22 aprile
2009 fissa al 31 agosto 2014 la scadenza per la vendita e
l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo
decreto;
Decreta:
Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
acido gibberellico la cui autorizzazione all'immissione in commercio
e' stata automaticamente revocata a far data dall'1° settembre 2013,
conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto
ministeriale 22 aprile 2009.
La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i
prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo
le seguenti modalita':
8 mesi, a decorrere dall'1 settembre 2013 per la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dall'1 settembre 2013 per l'impiego da parte
degli utilizzatori finali.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2014
Il direttore generale: Borrello