IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la decisione n.  1692/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo  sviluppo  della  rete
transeuropea dei  trasporti  (TEN  -  T)  e  vista  la  decisione  n.
884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  che  modifica  la
suddetta decisione n. 1692/96/CE; 
  Visto il "Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica" sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 64/2001), e che  e'  stato  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che,  all'articolo  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e  lo  sviluppo  del  Paese,  siano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 1 agosto 2002, n.  166,  che  all'articolo  13,  tra
l'altro: 
    - oltre ad autorizzare limiti di  impegno  quindicennali  per  la
progettazione e la realizzazione delle opere  incluse  nel  programma
approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato  articolo
1 della legge n. 443/2001; 
    - prevede che "le somme non utilizzate dai soggetti attuatori  al
termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,  ad  apposito  capitolo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per gli interventi di cui al presente articolo"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i.; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  "Disposizioni
ordinamentali  in   materia   di   pubblica   amministrazione"   che,
all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  ogni
progetto di investimento pubblico deve essere  dotato  di  un  Codice
Unico di Progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"  e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
    - la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori  relativi
a   infrastrutture   strategiche   e   insediamenti   produttivi"   e
specificamente  l'articolo  163,  che  conferma  la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica  di  missione",
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
    - l'articolo 256, che  ha  abrogato  il  decreto  legislativo  20
agosto 2002, n.  190,  concernente  la  "Attuazione  della  legge  n.
443/2001  per  la  realizzazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti produttivi strategici e di  interesse  nazionale",  come
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n.  133,  che  all'articolo  12,  comma  1,  tra
l'altro sostituisce il  comma  8-sexiesdecies  dell'articolo  13  del
decreto legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevedendo che,  per
effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies del  medesimo
articolo  13,  i  rapporti  convenzionali  stipulati  da  Treno  Alta
Velocita' S.p.A. (da ora in avanti "TAV  S.p.A.")  con  i  contraenti
generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992  continuano,
senza soluzione di continuita', con Rete ferroviaria italiana  S.p.A.
(da ora in avanti "RFI S.p.A."); 
  Visto l'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2010), che ha previsto la possibilita'  che  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, siano individuati  specifici  progetti
prioritari la  cui  realizzazione  possa  essere  avviata  per  lotti
costruttivi non funzionali, e visti in particolare: 
    - il comma 232, che: 
      individua i requisiti per i progetti da  realizzare  per  lotti
costruttivi; 
      individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte
di questo Comitato; 
      precisa che  dalle  determinazioni  assunte  dal  Comitato  non
devono derivare,  in  ogni  caso,  nuovi  obblighi  contrattuali  nei
confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per
i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria; 
    - il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del
primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a
finanziare l'intera opera; 
    - il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture
al Documento di programmazione economico-finanziaria  (ora  Documento
di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di  cui
ai commi 232 e 233; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal  decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla  legge  17  dicembre
2010, n. 217,  concernente  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,
nonche' delega al Governo in materia di  normativa  antimafia",  che,
tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni   applicabili   in   caso   di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai  sensi  del  richiamato  articolo  1
della legge n. 443/2001, ha approvato il  1°  Programma  delle  opere
strategiche, che include, nell'allegato 1, nel "Corridoio plurimodale
padano" la voce "Asse ferroviario  sull'itinerario  del  Corridoio  5
Lione - Kiev (Torino - Trieste)" e  nell'allegato  2  la  "Tratta  AV
Milano - Verona"; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Viste le delibere 5 dicembre 2003 n. 120  (G.U.  n.  132/2004),  18
marzo 2005 n. 1 (G.U. n. 150/2005), 5 aprile  2007  n.  13  (G.U.  n.
164/2007), 8 maggio 2009 n. 21 (G.U. n. 130/2009), 22 settembre  2009
n. 81 (G.U. n. 51/2010), 18 novembre 2010 n. 85 (G.U. n. 95/2011),  6
dicembre 2011  n.  83  (G.U.  n.  53/2012,  errata  corrige  G.U.  n.
59/2012), 6 dicembre 2011 n. 85 (G.U. n. 79/2012), 20 gennaio 2012 n.
6 (G.U. n. 88/2012),  con  le  quali  questo  Comitato  ha  approvato
progetti, assegnato risorse, ovvero ha effettuato prese d'atto  o  ha
assunto altre decisioni, tra cui l'autorizzazione alla realizzazione,
per lotti costruttivi non funzionali, della tratta  Treviglio-Brescia
appartenente alla infrastruttura Linea  ferroviaria  AV/AC  Milano  -
Verona (da ora in avanti anche "AV/AC Milano - Verona"); 
  Vista la delibera 22 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013),  con
la quale questo Comitato ha  espresso  parere  favorevole,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge  n.  443/2001  e  s.m.i.,  in  ordine  al
Programma delle infrastrutture strategiche di  cui  al  10°  Allegato
infrastrutture al Documento di economia e  finanza  (DEF)  2012,  che
include, nella "tabella 0 Programma infrastrutture  strategiche",  la
infrastruttura "Asse ferroviario Corridoio 5 LYON - KIEV" che  a  sua
volta comprende gli interventi "Linea AV/AC Milano - Verona -  tratta
Treviglio - Brescia: 1 lotto costruttivo e 2° lotto costruttivo"; 
  Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione
al disposto dell'articolo 15, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
190/2002, ora articolo 180,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 - e' stato  costituito  il  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere; 
  Vista la nota 5 novembre 2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
Coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere espone  le  linee  guida  varate  dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Vista la nota 26 luglio 2013, n. 24157, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine del giorno della prima seduta  utile  di  questo  Comitato
della proposta di approvazione del progetto definitivo della Cava  di
Covo nell'ambito del progetto della  AV/AC  Milano -  Verona,  tratta
Treviglio - Brescia; 
  Viste le note 26 luglio 2013, n. 24148 e 1 agosto 2013,  n.  24940,
con le quali il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso la documentazione istruttoria  concernente  la  sopracitata
opera; 
  Considerato che la  tratta  Treviglio  -  Brescia  e'  inclusa  nel
contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e RFI S.p.A. - aggiornamento 2010-2011  nella  "Tabella
A1 investimenti realizzati per lotti costruttivi"; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera  30  aprile
2012, n. 62); 
  Vista la nota 1 agosto 2013, n.  3227,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 
  - sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
    - che con delibera n. 120/2003 questo Comitato  ha  approvato  il
progetto preliminare della Linea ferroviaria AV/AC Milano  -  Verona,
con un limite di spesa di 5.140 milioni di euro; 
    - che con decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito  dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, all'articolo  12  e'  stata  disposta  la
revoca delle concessioni rilasciate a TAV S.p.A. relative alle tratte
alta velocita'/alta capacita' Milano -  Genova,  Milano  -  Verona  e
Verona - Padova, e, in particolare, della concessione 7 agosto  1991,
limitatamente alla tratta Milano - Verona e alla sub-tratta Verona  -
Padova, comprensive delle relative interconnessioni; 
    - che  con  delibera  n.  13/2007  questo  Comitato  ha  valutato
positivamente le nuove modalita' progettuali e realizzative della  1ª
fase funzionale della AV/AC  Milano  -  Verona:  tratta  Treviglio  -
Brescia - per un costo pari a 2.000 milioni di euro - e  ha  invitato
l'allora Ministro delle infrastrutture a sottoporre  all'approvazione
di questo Comitato il relativo progetto definitivo, corredato da  una
versione aggiornata del dossier di valutazione  economico-finanziaria
e dalle schede di cui alla  delibera  n.  63/2003,  nel  quale  fosse
formalmente individuata  la  copertura  finanziaria  necessaria  alla
realizzazione dell'opera; 
    - che con decreto legge n. 112/2008, all'articolo  12,  e'  stata
disposta l'abrogazione della  revoca  delle  concessioni  di  cui  al
citato decreto legge n. 7/2007 e in particolare e' stato disposto che
le  concessioni  tra  TAV  S.p.A.  e  l'Ente  Ferrovie  dello   Stato
continuassero senza soluzione di continuita' con RFI S.p.A.; 
    - che a seguito della sopra citata norma il  contraente  generale
Cepav due e'  divenuto  nuovamente  titolare  della  progettazione  e
realizzazione della AV/AC Milano  -  Verona,  mentre  RFI  S.p.A.  ha
mantenuto il ruolo di soggetto aggiudicatore; 
    - che con la delibera n. 81/2009 questo Comitato ha approvato  il
progetto definitivo della Linea ferroviaria AV/AC  Milano  -  Verona:
tratta Treviglio - Brescia, con un costo complessivo di 2.050 milioni
di euro; 
    - che la suddetta delibera, anticipando l'approvazione della c.d.
"norma sui lotti costruttivi" di cui alla legge n. 191/2009, articolo
2, commi da 232  a  234,  autorizzava  RFI  S.p.A.,  in  qualita'  di
soggetto aggiudicatore, a  procedere  alla  contrattualizzazione  del
lotto funzionale Treviglio - Brescia della  Linea  ferroviaria  AV/AC
Milano - Verona  per  successive  fasi  costruttive  non  funzionali,
impegnative per le parti nei soli limiti  dei  finanziamenti  che  il
Governo avesse reso effettivamente disponibili per ogni singola  fase
costruttiva; 
    - che successivamente, alla entrata in vigore della sopra  citata
norma sui lotti costruttivi, con le delibere nn.  85/2010  e  85/2011
sono stati autorizzati - rispettivamente -  il  primo  e  il  secondo
lotto costruttivo dell'opera; 
    - che la proposta  ora  presentata  a  questo  Comitato  concerne
l'approvazione del progetto definitivo dell'ampliamento di  una  cava
estrattiva preesistente, situata nel territorio del  comune  di  Covo
(BG), denominata BG3, gia'  utilizzata  per  la  realizzazione  della
costruenda autostrada Brescia - Bergamo - Milano (c.d.  Brebemi),  da
impiegare a servizio dei lavori di tutti e due i lotti costruttivi in
cui e' stata suddivisa la tratta Treviglio - Brescia; 
    - che la succitata  delibera  n.  81/2009,  di  approvazione  del
progetto definitivo dell'intero lotto funzionale Treviglio - Brescia,
conteneva, su proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, due prescrizioni  concernenti  un  aggiornamento  parziale
dello studio di impatto ambientale; 
    -  che  le  citate  prescrizioni  prevedevano  che  il   soggetto
aggiudicatore,   ovvero   il   soggetto    realizzatore    dell'opera
ferroviaria: 
      - "dovra' provvedere all'aggiornamento dello studio di  impatto
ambientale  e  alla  nuova  ripubblicazione  dello  stesso  ai   fini
dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici o
privati  interessati;  detta  ripubblicazione  sara'  limitata   alle
porzioni di progetto per le  quali  la  Commissione  tecnica  per  la
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere del  15
maggio 2008, n. 43 ha ritenuto  sussistere  una  difformita'  tra  il
progetto definitivo e il progetto preliminare"; 
      - "dovra' trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai fini dei perfezionamento della verifica
di  ottemperanza,  il  progetto  definitivo  dell'opera   ferroviaria
coerente con quanto risultante dalla nuova  parziale  ripubblicazione
con i dettami di cui al precedente punto"; 
    - che in  data  22  dicembre  2009  il  Consorzio  Cepav  due  ha
pubblicato il nuovo studio di impatto ambientale (SIA)  limitatamente
alle parti del progetto per le quali la Commissione  tecnica  per  la
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  (CTVIA),  nel  richiamato
parere del  15  maggio  2008,  n.  43,  ha  ritenuto  sussistere  una
difformita' tra il progetto definitivo e il progetto preliminare; 
    - che, con riferimento al piano cave, il suddetto SIA ha previsto
un fabbisogno di materiale di cava pari a 2.164.000 metri cubi circa,
da reperire tra gli "ambiti territoriali estrattivi"  autorizzati  in
provincia di Brescia e in provincia di Bergamo; 
    - che, sempre con riferimento al piano cave, nel SIA era previsto
anche l'utilizzo delle cave di Fornovo San Giovanni - Mozzanica (BG2a
- BG2b), mentre la coltivazione della cava di prestito di Covo (BG3),
inizialmente proposta in valutazione, era risultata esclusa a seguito
di una  integrazione  spontanea  del  proponente,  con  stralcio  dal
procedimento di valutazione; 
    - che, in data 4 febbraio  2011,  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  ha  approvato  la  relazione
della CTVIA, pronunciatasi favorevolmente,  con  parere  n.  634,  in
merito  allo  studio  di  impatto  ambientale  di  cui   alla   nuova
pubblicazione, con prescrizioni da ottemperare nelle successive  fasi
progettuali; 
    - che la prescrizione n. 34 ribadisce l'esclusione della cava  di
Covo (BG3), mentre le prescrizioni n. 35 e 36 riguardano le  cave  di
Fornovo San Giovanni - Mozzanica (BG2a e BG2b); 
    - che, successivamente agli eventi sopra descritti, a  fronte  di
forti opposizioni locali contro l'utilizzo  delle  cave  di  prestito
ubicate nei comuni di Fornovo San Giovanni e Mozzanica il  contraente
generale Cepav due,  in  accordo  con  le  amministrazioni  comunali,
provinciale  e   regionale,   ha   proposto   di   ricorrere   invece
all'ampliamento della cava sita nel territorio del Comune di Covo; 
    - che la cava di Covo era stata autorizzata con decreto n.  13672
del 28 dicembre 2010 della Direzione  generale  ambiente,  energia  e
reti della Regione Lombardia per la  realizzazione  del  collegamento
autostradale di concessione tra le citta' di Brescia e Bergamo; 
    -  che,  con  riferimento  ad  aspetti  tecnici,  la   superficie
complessiva da coltivare in ampliamento e' pari a 124.221 mq, di  cui
101.937 di scavo, mentre il volume utile previsto e' pari a 1.649.532
metri cubi; 
    - che il progetto di recupero della cava a fine lavori prevede il
riporto di 15.183 metri cubi dei 41.000 metri cubi di  suolo  agrario
precedentemente asportato, con un conferimento all'esterno dei volumi
eccedenti,   che   saranno   impiegati   come   riporti    nell'opera
infrastrutturale principale; 
    - che, in particolare, il  progetto  di  recupero,  coerente  con
quello della cava originaria e indirizzato alla creazione di ambienti
umidi, sinteticamente prevede: 
      - la destinazione delle scarpate a boschi meso -  igrofili,  ad
arbusteti igrofili e praterie igrofile sulla parte  piu'  alta  della
scarpata o a canneti e  lamineti  nella  parte  di  oscillazione  del
livello idrico; 
      - l'inserimento di  isole  artificiali  interne  allo  specchio
d'acqua al fine di favorire la ripopolazione, la sosta  e  il  riposo
delle specie faunistiche che popoleranno il nuovo ecosistema; 
      -  la  realizzazione  di  un  percorso   pedonale   perimetrale
contornato da arbusti ed essenze arboree e destinato  alla  fruizione
del pubblico; 
    - che il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
condiviso l'impostazione di sottoporre a questo  Comitato,  ai  sensi
dell'articolo 167, comma 5, del codice  dei  contratti  pubblici,  il
progetto  definitivo  dell'ampliamento  della  cava   di   Covo,   in
alternativa alla procedura di approvazione di una variante in sede di
progettazione esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  169  del  medesimo
codice, procedure che entrambe comunque implicano una approvazione da
parte  di  questo  Comitato  e  una  nuova  valutazione  di   impatto
ambientale; 
    - che in  data  28  febbraio  2013  il  Consorzio  Cepav  due  ha
trasmesso il progetto definitivo dell'ampliamento della cava di  Covo
e  relativo  studio  di  impatto  ambientale   al   Ministero   delle
infrastrutture   dei   trasporti   e   alle   altre   amministrazioni
interessate; 
    - che in data 6 marzo 2013 e'  stato  pubblicato  sui  quotidiani
"Corriere della sera" e  "Eco  di  Bergamo"  l'avviso  di  avvio  del
procedimento di valutazione di impatto ambientale  (VIA)  concernente
il progetto suddetto; 
    - che in data 4 aprile 2013 il Consorzio Cepav due ha  presentato
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
istanza per l'avvio del procedimento di VIA; 
    - che il Ministero proponente, con nota n. 12066  del  24  aprile
2013, ha richiesto che il soggetto aggiudicatore, RFI S.p.A. provveda
a inviare una conferma della proposta di Cepav due; 
    - che in data 23 maggio 2013 il  Ministero  delle  infrastrutture
dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi  istruttoria  per
il giorno 12 giugno 2013; 
    - che in data 5 giugno 2013, con delibera della  Giunta  comunale
n. 32/2013, il Comune  di  Covo  ha  espresso  parere  favorevole  al
progetto definitivo concernente l'ampliamento della cava  di  Covo  e
alla bozza di convenzione tra Comune e Consorzio  Cepav  due  per  la
concessione  relativa  alle  attivita'  di  escavazione  della   cava
denominata BG3; 
    - che con la suddetta convenzione tra l'altro: 
      - il Comune consente l'attivita' di escavazione  da  parte  del
Consorzio Cepav due contro il  versamento  annuale,  sulla  base  dei
quantitativi estratti nell'anno, di una somma a titolo di  contributo
alla spesa necessaria per la  realizzazione  delle  infrastrutture  e
degli  interventi   pubblici   di   recupero   ambientale   dell'area
direttamente o indirettamente interessata  dall'attivita'  estrattiva
(diritti di escavazione); 
      - il Consorzio si impegna a eseguire a proprie spese, entro  il
termine dell'attivita' estrattiva, le opere di  riassetto  ambientale
necessarie a realizzare la  destinazione  finale  prevista,  indicate
analiticamente nel progetto; 
      - il Consorzio si impegna a cedere gratuitamente al  Comune  la
proprieta' dell'area su cui insiste  la  cava,  previo  completamento
delle opere di riassetto ambientale previste nell'autorizzazione; 
      - il Consorzio si impegna, come opere accessorie,  all'acquisto
di un impianto fotovoltaico dell'importo di 150.000 euro piu' IVA  da
porre sulle coperture di edifici scolastici e a liquidare i lavori di
intervento di riqualificazione e ampliamento delle scuole  elementare
e materna, che saranno eseguiti direttamente dal Comune, fino  ad  un
importo massimo di 250.000 euro piu' IVA; 
    - che in data 16 luglio  2013  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,  sentite   le   Soprintendenze
competenti,  ha  trasmesso  il   proprio   parere   favorevole,   con
prescrizioni,  sul  progetto  definitivo  relativo  al  progetto   di
integrazione del piano cave -  istanza  per  ampliamento  della  sede
estrattiva di Covo; 
    - che in data 19 luglio 2013 con delibera n. X/432,  presente  il
Presidente, la Regione Lombardia ha espresso parere  favorevole,  con
prescrizioni, sul progetto all'esame con riferimento anche all'intesa
sulla localizzazione dell'opera; 
    - che anche la Provincia di Bergamo, in data 24 giugno 2013, e il
Comune  di  Covo,  in  data  5  giugno   2013,   si   sono   espressi
favorevolmente; 
    - che in data 31 luglio 2013, con  nota  n.  2773,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha  trasmesso
al Ministro e alla Direzione generale per le  valutazioni  ambientali
dello stesso Ministero il parere favorevole, con prescrizioni, del 19
luglio  2013,  n.  1302,  della  Commissione  medesima  sul  progetto
definitivo dell'ampliamento della cava di Covo  BG3  nell'ambito  del
progetto  della  linea  AV/AC  Milano  -  Verona,  lotto   funzionale
Treviglio - Brescia; 
    - che le societa' Snam rete gas e Enel, soggetti interferiti,  si
sono espresse sulla compatibilita' del progetto di ampliamento  della
cava di Covo; 
    - che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  propone
le  prescrizioni  e  raccomandazioni  da   formulare   in   sede   di
approvazione del  progetto,  esponendo  le  motivazioni  in  caso  di
mancato o parziale recepimento di osservazioni  avanzate  nella  fase
istruttoria; 
    - che le prescrizioni n.  1.1.12,  1.1.13  e  1.2.10  del  foglio
condizioni  presentato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, riferite a un parere espresso dal  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale  per  il
paesaggio, le belle arti, l'architettura  e  l'arte  contemporanea  -
Servizio IV Tutela e qualita' del paesaggio con nota 16  aprile  2010
n. 12167, sono state confermate nel succitato  parere  del  Ministero
dei beni e le attivita' culturali e del turismo 16 luglio  2013  (nn.
1.1.12, 1.1.13),  e  nel  parere  della  Soprintendenza  per  i  beni
architettonici e paesaggistici per le province  di  Milano,  Bergamo,
Como, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco e Lodi trasmesso al Ministero  in
data 17 luglio 2013 (n. 1.2.10); 
    - che, con  riferimento  alle  altre  prescrizioni  sul  progetto
all'esame: 
      - il foglio condizioni e la disamina dei pareri  non  riportano
la seguente prescrizione della Regione Lombardia, contrassegnata  con
il n. 54 nell'allegato B della citata  deliberazione  n.  X/432:  "Il
piano di monitoraggio, aggiornato con le  prescrizioni  della  stessa
Regione (prescrizioni n. 50, 51, 52, 53 del medesimo allegato) dovra'
essere concordato con ARPA a cui saranno anche trasmessi  i  relativi
risultati"; 
      -  che  le  prescrizioni  nn.   1.1.22   e   1.1.23   prevedono
l'acquisizione  di  consensi  o  pareri  favorevoli  da  parte  delle
societa' Enel S.p.A.  e  Snam  S.p.A.,  che  si  sono  gia'  espresse
positivamente sulla compatibilita' del progetto; 
      - che la prescrizione  n.  1.1.25,  la  quale  prevede  che  la
convenzione tra Consorzio Cepav due e Comune  di  Covo  debba  essere
adeguata ad alcune condizioni poste  dalla  Provincia  di  Bergamo  e
contenute in uno schema tipo di convenzione  definito  dalla  Regione
Lombardia con la delibera n. 6/43831 del 24 giugno 1999, risulta gia'
ottemperata; 
    - che, con riferimento all'allegato 1 di cui  alla  sopra  citata
delibera n. 81/2009, le  prescrizioni  ivi  contenute  potrebbero  in
parte ritenersi superate, alla luce del parere VIA n. 634 del 2011  e
della proposta all'esame; 
  - sotto l'aspetto attuativo: 
    - che il Soggetto aggiudicatore e' RFI S.p.A. in quanto, ai sensi
dell'articolo  12  del  decreto  legge  n.   112/2008,   i   rapporti
convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i  contraenti  generali  in
data 15 ottobre 1991 ed in  data  16  marzo  1992  continuano,  senza
soluzione di continuita', con la stessa RFI S.p.A.; 
    - che sulla  base  della  convenzione  sottoscritta  in  data  15
ottobre 1991 il titolare della progettazione  e  della  realizzazione
dell'intera  tratta  Milano  -  Venezia  e'  il  contraente  generale
Consorzio Cepav due; 
    - che in  data  19  aprile  2011  e'  stato  sottoscritto  l'Atto
integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Cepav due; 
  - sotto l'aspetto finanziario: 
    - che il costo complessivo della tratta Treviglio  -  Brescia  e'
confermato nell'importo di 2.050.000.000 euro di cui alla  richiamata
delibera n. 81/2009; 
    - che la copertura finanziaria della  suddetta  tratta  e'  cosi'
articolata: 
    
 
=====================================================================
|                            |     delibera     |                   |
|            fonte           |   assegnazione   |      importo      |
+============================+==================+===================+
|   contratto di programma   |                  |                   |
|   1994-2001 + addendum 1   |                  |    33.954.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|   legge 450/1997 LF 1998   |                  |    25.571.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|   legge 388/2000 LF 2001   |                  |    10.329.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|   legge 448/2001 LF 2002   |                  |     1.000.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|   legge 289/2002 LF 2003   |                  |    54.146.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|   legge 311/2004 LF 2005   |                  |    50.000.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|subtotale risorse contratti |                  |                   |
|  di programma 1994-2000 e  |                  |                   |
|         2001-2005          |                  |    175.000.000    |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|     quota destinata al     |                  |                   |
|Centro-Nord dei 960 milioni |                  |                   |
|di euro stanziati dall'art. |                  |                   |
| 25 della legge 28 gennaio  |                  |                   |
|     2009, n. 2 per gli     |                  |                   |
|  investimenti del Gruppo   |                  |                   |
|Ferrovie dello Stato S.p.A.;|                  |    69.000.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|     risorse destinate      |                  |                   |
|all'investimento nell'ambito|                  |                   |
|dell'aggiornamento 2009 del |                  |                   |
|   Contratto di programma   |                  |                   |
| 2007-2011, rinvenienti da  |                  |                   |
|  riallocazione di risorse  |                  |                   |
|disponibili nel Contratto di|                  |                   |
| programma - aggiornamento  |                  |                   |
|           2008;            |                  |    391.000.000    |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|    fondi comunitari TEN    |                  |                   |
|2007-2013 (extra Multiannual|                  |                   |
| Indicative Programme - MIP |                  |                   |
| 2008) previste nell'ambito |                  |                   |
|dell'aggiornamento 2009 del |                  |                   |
|   suddetto Contratto di    |                  |                   |
|    Programma 2007-2011     |                  |     6.050.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|     totale risorse RFI     |                  |    641.050.000    |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|legge obiettivo: articolo 21|                  |                   |
|    del decreto legge n.    |                  |                   |
|          185/2008          |     81/2009      |    390.000.000    |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|  FSC: articolo 33 comma 3  |                  |                   |
|       legge 183/2011       |     83/2011      |    99.900.000     |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|fondo ex articolo 32 comma 1|                  |                   |
|   decreto legge 98/2011    |     85/2011      |    919.500.000    |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|totale risorse assegnate dal|                  |                   |
|            CIPE            |                  |   1.409.400.000   |
+----------------------------+------------------+-------------------+
|       totale risorse       |                  |   2.050.450.000   |
+----------------------------+------------------+-------------------+
 
    - che l'ampliamento della cava di Covo non ha alcun  impatto  sul
quadro economico del progetto definitivo  della  tratta  Treviglio  -
Brescia e che pertanto risulta coperto finanziariamente; 
    - che in data 10 giugno 2013 il Consorzio Cepav due ha dichiarato
che sono a suo carico oneri, tempistiche e  obblighi  direttamente  o
indirettamente derivanti o connessi alla variazione del piano cave; 
  2. delle risultanze della riunione preparatoria e  dell'istruttoria
condotta dal DIPE: 
    - che la proposta di utilizzare la cava di Covo  in  luogo  delle
cave di Fornovo S. Giovanni - Mozzanica e' motivata con  il  generico
riferimento a opposizioni locali:  e'  necessario  che  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti fornisca chiarimenti in  merito,
assicurando inoltre che la soluzione prospettata sia coerente con  il
fabbisogno complessivo di inerti di cui al piano cave dell'opera; 
    - che comunque, posto che i pareri espressi dalle amministrazioni
competenti  in  merito  all'ampliamento  della  cava  di  Covo   sono
favorevoli, questo Comitato  ritiene  di  aderire  alla  proposta  di
approvazione all'esame; 
 
                              Delibera: 
 
  1 Approvazione progetto definitivo 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163/2006 e  s.m.i.,  nonche'  ai  sensi  degli
articoli 10 e 12 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001  e  s.m.i.,  e'  approvato,  con  le   prescrizioni   e   le
raccomandazioni di  cui  al  successivo  punto  1.5,  anche  ai  fini
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e   della
dichiarazione  di   pubblica   utilita',   il   progetto   definitivo
dell'ampliamento della cava estrattiva di Covo",  facente  parte  del
progetto "AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia", di  cui
alla precedente presa d'atto. 
  1.2 E conseguentemente perfezionata, ad ogni  fine  urbanistico  ed
edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 
  1.3   L'approvazione   sostituisce   ogni   altra   autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato al precedente punto 1.1. 
  1.4 Resta confermato il limite di  spesa  della  tratta  funzionale
Treviglio - Brescia di cui alla delibera n.  81/2009,  pari  a  2.050
milioni di euro. 
  1.5 Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui  e'  subordinata
l'approvazione  del  progetto,  sono   riportate   nella   1ª   parte
dell'allegato 1 alla presente delibera di cui fanno parte integrante.
In base a quanto riportato nella  precedente  presa  d'atto,  tra  le
prescrizioni  e'  inserita  la  prescrizione  n.  54  della   Regione
Lombardia e dalle stesse sono espunte  le  prescrizioni  nn.  1.1.22,
1.1.23 e 1.1.25 del foglio condizioni trasmesso dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  Le raccomandazioni proposte dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, citate al precedente punto 1.1, sono  riportate  nella
2ª parte del richiamato allegato 1 alla presente delibera di cui  del
pari fanno  parte  integrante.  Il  Soggetto  aggiudicatore,  qualora
ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni,
fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo  da  consentire  al
citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre  a
questo Comitato, se del caso, misure alternative. 
  2 Prescrizioni 
  2.1 Prima dell'inizio dei lavori, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti fornira' a 
  questo Comitato chiarimenti approfonditi in merito alle motivazioni
sottostanti l'utilizzo della cava di Covo  in  luogo  delle  cave  di
Fornovo S. Giovanni-Mozzanica, assicurando inoltre che  la  soluzione
prospettata sia coerente con il fabbisogno complessivo di  inerti  di
cui al piano cave della tratta ferroviaria Treviglio - Brescia. 
  Lo stesso Ministero trasmettera' a questo Comitato  copia  conforme
della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/432  del  19
luglio 2013, contenente l'espressione  del  consenso  ai  fini  della
intesa sulla localizzazione  dell'intervento  di  cui  al  punto  1.1
espresso, sentiti i comuni interessati, dal Presidente della  Regione
Lombardia. 
  2.2 Al termine dei lavori l'area sara' ceduta al Comune di  Covo  e
da quest'ultimo gestita a fini di uso pubblico. 
  2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporra' a
questo  Comitato  una  proposta  concernente  l'armonizzazione  delle
prescrizioni relative al progetto definitivo della  tratta  Treviglio
Brescia, approvato con la delibera n. 81/2009, allegato 1, con quelle
di cui al parere n. 634 del 4 febbraio 2011 della Commissione tecnica
per la valutazione di impatto ambientale  VIA  -  VAS  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  le
prescrizioni di cui al precedente punto 1.5. 
  3 Clausole finali 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti attinenti al  progetto  della  variante  approvata  con  la
presente delibera. 
  3.2 Il Soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel suddetto progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo,
delle  prescrizioni  di  cui  al  precedente  punto  1.5.  Il  citato
Ministero procedera' a sua volta, a dare  comunicazione  al  riguardo
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione ed il coordinamento 
  della politica economica (DIPE). Resta fermo che la Commissione VIA
procedera' a effettuare le verifiche ai sensi dell'articolo  185  del
decreto legislativo n. 163/2006. 
  3.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' inoltre a svolgere le  attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  3.4 In relazione alle linee guida esposte  nella  citata  nota  del
Coordinatore del Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere, la clausola che pone  a  carico  dell'appaltatore
adempimenti ulteriori  rispetto  alla  vigente  normativa,  intesi  a
rendere piu' stringenti  le  verifiche  antimafia,  prevedendo -  tra
l'altro -  l'acquisizione  delle  informazioni  antimafia  anche  nei
confronti   degli   eventuali   sub-appaltatori   e   sub-affidatari,
indipendentemente  dai  limiti  d'importo  previsti   dalla   vigente
normativa, nonche' forme di  monitoraggio  durante  la  realizzazione
degli stessi, i cui contenuti sono specificati nell'allegato  3  alla
piu' volte richiamata delibera n. 81/2009, dovra'  essere  estesa  al
progetto approvato al punto 1.1. 
  3.5 Ai sensi della citata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  al
progetto  in  argomento  dovra'  essere  evidenziato  in   tutta   la
documentazione amministrativa e  contabile  riguardante  il  progetto
stesso. 
    Roma, 2 agosto 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 472