IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il regolamento d'esecuzione della citata  legge  n.  1096/71,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  della
produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce  in  dieci
anni il periodo  di  validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei
registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di  rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.1065/73, che prevede
la cancellazione di una varieta' dal registro, qualora  la  validita'
dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la  possibilita'  di
stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il  controllo
e la commercializzazione delle relative sementi che si  protragga  al
massimo fino al 30 giugno del terzo  anno  successivo  alla  scadenze
dell'iscrizione; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/73; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali. 
  Considerato che, per le varieta' indicate nell'art. 2 del  presente
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito  dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse  non
rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del Regolamento di  esecuzione
della legge 25 novembre  1971,  n.1096,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche, l'iscrizione  ai  Registri  nazionali  delle  varieta'  di
specie ortive sotto elencate, iscritte ai  predetti  Registri  con  i
decreti ministeriali a fianco di  ciascuna  riportati,  e'  rinnovata
fino al 31 dicembre 2023: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
          da parte dell'Ufficio centrale del bilancio  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998.