IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 74/2013)
recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di
attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, ed in particolare:
l'art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria devono essere muniti di un
"Libretto di impianto per la climatizzazione";
l'art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di
controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere
e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza
energetica, nelle forme indicate all'Allegato A del medesimo
regolamento;
l'art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto
di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui
all'art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle
diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e
caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio
2013, ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome di
apportare ulteriori integrazioni;
Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il
supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla
base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste
nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con
gli operatori del settore;
Considerata l'opportunita' di prevedere un lasso temporale di
adeguamento del sistema per l'adozione dei modelli aggiornati con il
presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti
nel corso della stagione di riscaldamento;
Decreta:
Art. 1
Modello di libretto di impianto
per la climatizzazione
1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti
di un "libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito: il
Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente
decreto.