IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 744,  relativa  alle  norme  in
materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta'
vegetali; 
  Visto il decreto ministeriale 22  gennaio  1988  che  stabilisce  i
compensi per l'effettuazione delle prove di varieta' vegetali ai fini
della loro iscrizione nei registri nazionali; 
  Visto il decreto ministeriale  10  maggio  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita'  per
la  presentazione  delle  domande  per  la  iscrizione  dei  registri
nazionali delle varieta' di specie agricole ed orticole»; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e
condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta'  nel
registro  nazionale,  in  attuazione  delle  direttive  2003/90/CE  e
2003/91/CE della Commissione europea del 6 ottobre 2003; 
  Visto il decreto ministeriale 19  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011, relativo ai caratteri e
condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta'  nel
registro nazionale, in attuazione della direttiva  2010/46/UE  del  2
luglio 2010 della Commissione europea che modifica  le  sopra  citate
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale. 
  Ritenuto di procedere alla definizione delle procedure tecniche per
l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di colza, navone  o
rutabaga, rafano oleifero, ravizzone,  senape  bianca,  senape  nera,
senape bruna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al Registro  nazionale
delle  varieta'  di  colza,  navone  o  rutabaga,  rafano   oleifero,
ravizzone, senape bianca, senape nera, senape  bruna  e  pertanto  la
procedura di iscrizione ai registri nazionali,  di  cui  all'art.  19
della legge 25 novembre 1971, n. 1096,  delle  varieta'  di  predette
specie e' soggetta ai criteri  di  cui  all'allegato,  che  fa  parte
integrante del presente decreto.