IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); 
  Visto il provvedimento del  Garante  del  25  giugno  2009  recante
«Prescrizioni ai fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al  pubblico  che  svolgono  attivita'  di  profilazione»
(pubblicato in G.U. n. 159 dell'11 luglio 2009 e in www.gpdp.it, doc.
web n. 1629107 - di seguito «provvedimento generale»); 
  Vista  la  direttiva  2009/136/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25  novembre  2009  recante  modifica  della  direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; 
  Vista  la  direttiva  2009/140/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009,  recante  modifica  delle  direttive
2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso
alle reti di comunicazione elettronica e alle  risorse  correlate,  e
all'interconnessione  delle  medesime  e  2002/20/CE  relativa   alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; 
  Vista la delibera n. 147/11/CIR,  adottata  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, il 30 novembre 2011 recante  «Revisione
delle  norme  riguardanti  la  portabilita'  del  numero   mobile   -
approvazione del Regolamento»; 
  Visto il «Regolamento riguardante la portabilita' dei numeri per  i
servizi di comunicazioni mobili e personali» di  cui  all'Allegato  1
alla suddetta delibera; 
  Visti i singoli provvedimenti emanati nei confronti  dei  fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  a
seguito delle specifiche istanze di verifica  preliminare  presentate
al Garante in materia di  profilazione  della  clientela,  attraverso
l'utilizzo di dati personali aggregati (di seguito «fornitori»); 
  Tenuto conto dell'istanza di riesame  e  aggiornamento,  presentata
all'Autorita' da un fornitore destinatario  di  uno  degli  specifici
provvedimenti  emanati,  con  particolare  riguardo  ad   una   nuova
previsione della base temporale di aggregazione dei  dati  utilizzati
per finalita' di profilazione; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                              Premesso 
 
  Con il provvedimento generale del 25  giugno  2009  l'Autorita'  ha
prescritto ai  fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili  al  pubblico  che  svolgevano  o  intendevano   svolgere
attivita'  di  profilazione  nei  confronti   dei   propri   clienti,
utilizzandone i  dati  personali  aggregati  e  senza  richiedere  il
previsto consenso, di formulare al  Garante,  attraverso  il  ricorso
alla procedura  prevista  dall'art.  17  del  Codice,  un'istanza  di
verifica preliminare (c.d. prior checking) nella  quale  individuare,
in maniera dettagliata, i trattamenti da  effettuare,  le  specifiche
finalita' e la tipologia dei dati di cui fruire. 
  In particolare, la possibilita' che il trattamento di  profilazione
attraverso dati  personali  aggregati  degli  utenti  potesse  essere
effettuato previo esonero dalla preventiva acquisizione del  consenso
previsto dall'art. 23 del Codice, e' stata individuata dall'Autorita'
in forza di un  bilanciamento  di  interessi  condotto  alla  stregua
dell'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice. 
  A seguito del provvedimento generale, all'Autorita' sono pervenute,
da parte delle maggiori societa' di telecomunicazioni che operano nel
nostro Paese, numerose istanze di prior checking che  hanno  condotto
all'emanazione di specifici provvedimenti nei  confronti  di  ciascun
titolare  del  trattamento,  il  cui  legittimo  interesse  e'  stato
individuato nella necessita' per i fornitori di svolgere  l'attivita'
di profilazione in  quanto  elemento,  non  solo  determinante  della
customer relationship management ma, anche, di un'efficace e corretta
politica commerciale e di marketing nei confronti della clientela. 
  Al  Garante  e'  stato  difatti  prospettato   come   i   risultati
dell'attivita' di analisi dei comportamenti di consumo  degli  utenti
attraverso  dati  aggregati  consentano  di  supportare  i   processi
decisionali  e  le   strategie   societarie,   di   implementare   la
progettazione delle strutture aziendali e,  soprattutto,  di  fornire
servizi e prodotti  funzionali  alle  esigenze  ed  alle  scelte  dei
clienti. 
  Nell'ambito dei  singoli  provvedimenti  adottati,  il  Garante  ha
pertanto previsto l'adozione di una serie di misure ed  accorgimenti,
sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello tecnico al  fine  di
rendere i trattamenti di profilazione conformi alla disciplina  sulla
protezione dei dati personali ed a rafforzare la tutela dei  soggetti
interessati. 
  Difatti,  come  evidenziato  nel  provvedimento  generale,  i  dati
personali  aggregati  oggetto  dell'attivita'  di  profilazione,  pur
derivando da dati originari dettagliati di cui il titolare continua a
disporre per finalita'  gestionali  ed  esigenze  operative  previste
anche per legge, devono essere esclusivamente dati dai quali  non  si
possa  risalire  ad  informazioni  dettagliate  relative  a   singoli
interessati. 
  In  ragione  di  cio',  tra  le  specifiche  misure   prescrittive,
individuate dall'Autorita' nei confronti dei singoli fornitori per lo
svolgimento dell'attivita' di profilazione, e' stata  individuata  la
previsione di un livello di aggregazione delle informazioni personali
degli utenti non inferiore a trenta giorni. 
  Cio'  in  quanto  detto  periodo  costituiva  una  base   temporale
sufficientemente ampia  per  evitare  una  ricostruzione  dettagliata
delle comunicazioni elettroniche riferibili a singoli  interessati  e
risultava al contempo idonea a rappresentare fenomeni e comportamenti
dell'utenza. 
  Infatti, dalle valutazioni effettuate dal  Garante  preliminarmente
all'emanazione degli specifici provvedimenti  rivolti  ai  fornitori,
era emerso che periodi di osservazione inferiori, per tutto l'insieme
dei  dati  considerati,  conducevano  ad  un  livello  di   dettaglio
eccedente rispetto  alla  necessita'  dell'operatore  di  valutare  i
consumi dei clienti individuandone eventuali  variazioni,  le  quali,
oltre ad essere legate piu' a  fenomeni  stagionali,  osservabili  su
scale temporali  mensili  anziche'  settimanali  o  giornaliere,  ben
potevano desumersi anche dal confronto con altri indicatori quali, ad
esempio, la serie storica delle fatture  emesse  sulla  base  di  una
normale cadenza mensile o bimestrale, oppure la frequenza di ricarica
che puo' riguardare periodi ancor piu' distanziati. 
  Tuttavia, a fronte di  un  quadro  cosi'  delineato,  negli  ultimi
tempi, all'Autorita' e' stato prospettato, in particolare  attraverso
un'apposita istanza di riesame, proposta  da  un  fornitore  rispetto
alle prescrizioni impartite,  un  nuovo  assetto  del  mercato  delle
telecomunicazioni che impone, dopo alcuni  anni  dall'emanazione  del
provvedimento   generale   del   2009,   nonche'   degli    specifici
provvedimenti,  nuove   considerazioni   rispetto   al   livello   di
aggregazione  delle  informazioni  degli   utenti,   utilizzate   per
finalita' di profilazione. 
  All'Autorita', sulla base delle piu' recenti dinamiche  di  mercato
che hanno prodotto un  aumento  della  pressione  competitiva  tra  i
soggetti che operano  nel  settore  delle  telecomunicazioni  ed  una
crescente presenza di nuovi operatori, e' stato quindi  richiesto  di
valutare un livello di aggregazione dei dati su  una  base  temporale
piu' ridotta, come misura idonea a garantire  un  maggior  equilibrio
nei processi di gestione della clientela. 
  Cio' tenendo conto del  fatto  che,  tra  gli  elementi  che  hanno
maggiormente alterato i pregressi assetti di  mercato,  generando  un
rilevante incremento di fenomeni di natura concorrenziale, e'  emerso
il crescente ricorso da  parte  degli  utenti  allo  strumento  della
number portability, ovvero della portabilita' del numero di telefonia
mobile  che  consente,  mantenendo  detto  numero,  di  cambiare  con
tempistiche molto rapide il fornitore del servizio,  cosi'  da  poter
beneficiare di nuove e piu' vantaggiose offerte commerciali. 
  Attraverso la number portability si viene a delineare un meccanismo
di mercato che coinvolge, in tempi molto brevi, oltre all'utente  che
chiede la portabilita'  del  numero,  sia  l'operatore  mobile  (c.d.
operatore  donating)  con  il   quale   quest'ultimo   ha   stipulato
l'originario contratto per la fornitura  del  servizio  di  telefonia
mobile, sia l'operatore mobile ricevente (c.d.  operatore  recipient)
che acquisisce tale utente. 
  Il regolamento, allegato alla  menzionata  delibera  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del  30  novembre  2011,  prevede
peraltro che l'operatore recipient invii  all'operatore  donating  la
richiesta di portabilita' del cliente «entro le ore 19.00 del  giorno
in cui la medesima richiesta e' immessa dalle  reti  di  vendita  dei
sistemi del recipient stesso, avuto riguardo alla data  eventualmente
indicata dal  cliente...»  (cfr.  art.  5)  riducendo  ad  un  giorno
lavorativo il c.d. periodo di migrazione. Inoltre, ciascun  operatore
mobile,  in  quanto  donating,  mette  a  disposizione  degli   altri
operatori  mobili  una  capacita'  di  evasione   giornaliera   degli
ordinativi, ovvero delle richieste di portabilita' (cfr. art. 8). 
  L'operatore  che  causa  un  ritardo  nella   realizzazione   della
portabilita' rispetto ai tempi  massimi  previsti  e'  poi  tenuto  a
corrispondere all'operatore recipient  una  penale  (cfr.  art.  13),
cosi' come quest'ultimo, quale unico interlocutore  del  cliente,  e'
tenuto  a  risarcire   eventuali   ritardi   nell'attivazione   della
portabilita' del numero, su richiesta del cliente stesso  (cfr.  art.
14). 
  Peraltro, il numero degli  utenti  che  attualmente  richiedono  il
servizio di number portability e' superiore ai  10  milioni  su  base
annua ed il dato risulta  in  forte  espansione,  come  emerge  dalla
«Relazione annuale 2013 sull'attivita'  svolta  e  sui  programmi  di
lavoro» dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
  L'opportunita' offerta agli utenti di cambiare il proprio operatore
di telefonia mobile in tempi  cosi'  ridotti,  unita  alla  crescente
consapevolezza delle offerte che il mercato e' in grado  di  offrire,
ha  quindi  progressivamente   accentuato   la   competitivita'   tra
operatori. 
  Oltre a tale fenomeno il mercato ha  poi  assistito,  negli  ultimi
tempi, anche ad una crescita «dell'offerta dati» legata  alla  sempre
maggiore  diffusione  di  dispositivi  radiomobili   evoluti,   quali
smartphone e tablet, ed alla presenza di  una  rete  mobile  a  banda
larga sempre piu' capillare ed efficace. 
  Tale offerta ha  modificato  la  propensione  all'uso  dei  servizi
tradizionalmente  offerti  dall'operatore,  orientando  molti  utenti
verso l'uso di servizi alternativi  ai  classici  servizi  sms  o  di
telefonia, quali quelli di messaggistica o  fonia  (c.d.  VoIP)  e  i
servizi internet,  proposti  dai  vari  fornitori  di  servizi  della
societa' dell'informazione, indicati anche  come  provider  over  the
top. 
  La combinazione delle  suddette  cause  ha  quindi  comportato  una
maggiore reattivita' dei clienti che sono in grado di «inseguire», in
ragione sia dei ridotti tempi di migrazione del numero tra i  diversi
gestori di telefonia mobile,  sia  della  disponibilita'  di  servizi
alternativi a quelli di mera telefonia  cui  accedere  attraverso  la
rete a banda larga, i mutamenti del  mercato  aderendo  alle  offerte
piu' vantaggiose, di volta in volta proposte dai vari competitors. 
  Orbene, i nuovi comportamenti dell'utenza, che si verificano su una
scala temporale molto ridotta, hanno fatto emergere per  i  fornitori
la necessita' di osservare alcuni fenomeni utili per  l'attivita'  di
profilazione,  i   quali   potrebbero   essere   piu'   efficacemente
interpretati  laddove  l'arco   temporale   di   aggregazione   delle
informazioni fosse piu' breve rispetto a quello mensile,  attualmente
previsto sulla base delle prescrizioni impartite dal Garante. 
  In  tale  ipotesi,   infatti,   all'operatore   risulta   difficile
comprendere ed analizzare i comportamenti dei clienti con un'adeguata
velocita' e quindi riuscire a gestire i servizi  offerti  in  maniera
piu' puntale e ritagliata sulle loro reali esigenze, tanto che spesso
la clientela viene contattata sulla base di  bisogni  divenuti  ormai
obsoleti. 
  Siffatte condizioni rendono inoltre evidente  un  evento  rilevante
per l'operatore (come ad esempio una drastica riduzione del  traffico
telefonico o della spesa che costituisce  un  chiaro  indicatore  del
mutamento delle esigenze del cliente), solo al termine del periodo di
riferimento ed  impediscono  di  intervenire  prontamente  attraverso
efficaci misure di coinvolgimento dell'utente stesso in  un  nuovo  e
piu' adeguato piano di offerte e tariffe. 
  Peraltro, da quanto rappresentato al  Garante,  e'  emerso  che  il
periodo mensile di osservazione crea un vuoto di  informazioni  sulle
esigenze del cliente gia' nelle prime fasi di attivazione di una sim,
le quali si  rivelano  invece  fondamentali  per  un'idonea  gestione
dell'utenza. 
  Sulla base di tutte le osservazioni sopra richiamate e  nell'ottica
di consentire una piu'  corretta  e  puntuale  gestione  dell'offerta
rivolta all'utenza, l'Autorita'  ritiene  quindi  opportuno  rivedere
alcuni  dei  presupposti  che  ne  hanno  ispirato  le   scelte   nel
provvedimento  generale  del  25  giugno  2009  e   negli   specifici
provvedimenti successivamente emanati a seguito delle diverse istanze
di verifica preliminare proposte dai fornitori. 
  In tal senso occorre, come sempre,  effettuare  un  contemperamento
dei diversi interessi in gioco, tenuto conto delle necessarie  tutele
che   devono   presidiare   la   riservatezza   delle   comunicazioni
elettroniche degli interessati e  la  protezione  dei  relativi  dati
personali, in particolare nell'ambito dei processi di profilazione. 
  In ragione di tali premesse possono  pertanto  individuarsi,  nello
specifico ambito in oggetto, alcune  peculiarita'  dell'attivita'  di
profilazione come attualmente svolta dai fornitori sulla  base  delle
prescrizioni impartite dal Garante, che offrono un sicuro  ambito  di
tutela pure rispetto alle nuove valutazioni che sono state  richieste
all'Autorita' in ragione dei cambiamenti evidenziati. 
  Ci si riferisce, in primo luogo, alla circostanza  che  l'attivita'
di  profilazione  svolta  dai  predetti  soggetti  si  basa  su  dati
aggregati come espressione di somma di tutti gli eventi  di  traffico
(volumi di minuti generati o di byte trasmessi) i quali costituiscono
una  categoria  sufficientemente  robusta  rispetto  a  tentativi  di
estrazione   di   singole   informazioni   che   possono   consentire
l'identificazione  anche  indiretta  dell'utente.  Tale   circostanza
offre, quindi, un'adeguata tutela anche laddove si  dovesse  ridurre,
al di sotto del previsto periodo di osservazione  mensile,  la  scala
temporale di riferimento per il processo  di  aggregazione  dei  dati
utilizzati per profilare gli utenti. 
  In  secondo  luogo,   l'attivita'   di   profilazione   attualmente
consentita,  non  si  puo'  basare   su   singole   numerazioni,   ma
esclusivamente su direttrici di traffico, con la conseguenza che  non
appare possibile risalire a dati di dettaglio del singolo  evento  di
comunicazione elettronica riferibile  ad  un  utente  identificato  o
identificabile. 
  Inoltre, il processo di profilazione si configura come un'attivita'
interna dell'operatore e  non  prevede  il  coinvolgimento  di  terze
parti, peraltro il rischio di accessi indesiderati al dato  aggregato
di traffico per finalita' di profilazione risulta mitigato  da  tutte
le misure di carattere  tecnico-organizzativo  gia'  individuate  nei
singoli provvedimenti emanati nei confronti dei fornitori. 
  Cio' avuto  particolare  riguardo  all'implementazione  di  sistemi
appositamente dedicati alla profilazione, funzionalmente separati dai
sistemi originari che costituiscono la fonte del dato aggregato e  da
ulteriori  eventuali  sistemi  utilizzati  dal  titolare  per   altre
finalita'; alla definizione di specifici  profili  autorizzativi  per
gli incaricati che svolgono l'attivita' di profilazione,  diversi  da
quelli di coloro  che  effettuano  eventuali,  ulteriori,  attivita',
anche successive alla profilazione;  all'adozione  di  meccanismi  di
audit che consentono  il  tracciamento  delle  operazioni  realizzate
dagli incaricati che svolgono l'attivita'  di  profilazione,  nonche'
alla conservazione dei dati per un periodo di tempo limitato, decorso
il quale gli stessi devono essere obbligatoriamente cancellati. 
  In cospetto di uno scenario come quello  sopra  delineato  e  ferme
restando tutte le misure prescritte dall'Autorita' per  garantire  un
corretto ed adeguato trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti
nell'ambito dell'attivita' di profilazione svolta dai  fornitori,  si
ritiene quindi  possibile  individuare,  nell'ambito  della  suddetta
attivita', una nuova scala di misurazione dei fenomeni che  delineano
il comportamento degli utenti. 
  Tuttavia, tale scala di misurazione puo' considerarsi solo rispetto
ad alcune categorie di dati e senza che sussista la  possibilita'  di
risalire  ad  informazioni  di  dettaglio  del  singolo   evento   di
comunicazione elettronica riferibile  ad  un  utente  identificato  o
identificabile. 
  Conseguentemente,   il   periodo   minimo   di   riferimento    per
l'aggregazione dei dati personali utilizzati al  predetto  fine  puo'
essere individuato in un arco temporale di due giorni. 
  Cio' in quanto una base di osservazione ancor piu' ridotta potrebbe
riguardare  un  numero  di  eventi  talmente  esiguo  da   consentire
l'associazione alla singola utenza e vanificare cosi' il processo  di
aggregazione che e' posto alla base del trattamento stesso. 
  La  riduzione  del  periodo  di  osservazione  dei  dati  personali
aggregati  per  finalita'  di   profilazione   puo'   poi   ritenersi
ammissibile a condizione che la misurazione dei fenomeni che rilevano
per tale attivita' riguardi esclusivamente determinate  tipologie  di
dati,  ovvero  quelle  relative  al  volume  di  minuti  in  traffico
originato o terminato (in minuti o byte),  al  numero  di  eventi  di
ricarica, distinto per canale di ricarica, nonche'  al  totale  delle
ricariche. 
  A fronte di tale previsione deve poi considerarsi che, per tutte le
altre misurazioni,  ovvero  per  l'analisi  aggregata  dei  dati  che
riguardano altri eventi che il fornitore individua per  finalita'  di
profilazione della clientela, quali i  contatti  dell'utente  con  il
customer care, le visite ai diversi punti vendita ed  assistenza  del
fornitore,  nonche'  le  offerte  relative  ai  terminali,  la   base
temporale minima di riferimento deve essere di trenta giorni. 
  Resta peraltro inteso che anche nelle ipotesi esaminate  permangono
tutti gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 del Codice. 
  Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite  con  il  presente
provvedimento puo' inoltre comportare l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'art. 162, comma 2-ter del Codice. 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  1. prescrive a  tutti  i  fornitori  di  servizi  di  comunicazione
elettronica  accessibili  al  pubblico  che  svolgono  attivita'   di
profilazione sulla base delle prescrizioni  impartite  dall'Autorita'
nel provvedimento generale del  25  giugno  2009  e  negli  specifici
provvedimenti emanati a  seguito  delle  istanze  di  prior  checking
rivolte al Garante, ai sensi e per gli effetti dell'art.  154,  comma
1, lett. c), del Codice: 
    a)  di  ridurre  limitatamente  a  quanto   indicato   al   punto
successivo, il tempo di osservazione dei dati personali aggregati per
finalita' di profilazione della clientela dal periodo  minimo  di  un
mese, previsto negli specifici provvedimenti adottati dal  Garante  a
seguito delle singole  istanze  di  verifica  preliminare,  a  quello
minimo di due giorni; 
    b) di adottare, a garanzia degli interessati in conformita'  alle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le misure e
gli  accorgimenti  necessari  nei  termini  di  cui  in   motivazione
prevedendo, in particolare,  che  la  misurazione  dei  fenomeni  che
rilevano   per   la   profilazione   dell'utenza   sulla   base    di
un'aggregazione dei dati relativa ad un arco temporale di due  giorni
debba riferirsi unicamente: 
      1. al volume di minuti in traffico originato  o  terminato  (in
minuti o byte); 
      2. al numero di eventi di  ricarica,  distinto  per  canale  di
ricarica; 
      3. al totale delle ricariche; 
    c) di escludere, limitatamente ai dati  di  cui  alla  precedente
lett. b), punto 1, dall'impiego  per  finalita'  di  profilazione,  i
periodi a cui corrisponda un solo evento di comunicazione elettronica
riferibile ad un singolo utente; 
    d)  di  trasmettere  al  Garante,  considerata  la  natura  e  le
caratteristiche  tecniche  degli  adempimenti  prescritti,  entro  il
termine di 30 giorni dalla data dell'eventuale implementazione  delle
misure indicate ai precedenti punti, copia della  documentazione  che
ne comprovi l'adozione; 
      2. dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento
al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo
n. 150/2011, avverso il presente provvedimento puo'  essere  proposta
opposizione  all'autorita'   giudiziaria   ordinaria,   con   ricorso
depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha  la  residenza  il
titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta  giorni
dalla data di  comunicazione  del  provvedimento  stesso,  ovvero  di
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
    Roma, 6 febbraio 2014 
 
                         Il presidente: Soro 
 
 
                        Il relatore: Iannini 
 
 
                    Il segretario generale: Busia