L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare,
l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
recante il Codice di autoregolamentazione di cui  all'art.  11-quater
della  legge  n.  28  del  2000,  di  seguito  denominato  Codice  di
autoregolamentazione; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di  concorso  nelle  pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge n.  28
del 2000, aggiunge il comma 2-bis relativamente alla promozione della
pari opportunita' tra donne e uomini nell'ambito  delle  trasmissioni
per la comunicazione politica; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
denominato Tusmar ed, in particolare, gli articoli 3 e 7; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni, di seguito denominata Autorita' n. 256/10/CSP,  del  9
dicembre 2010, recante «Regolamento in  materia  di  pubblicazione  e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la delibera dell'Autorita'  n.  22/06/CSP,  del  1°  febbraio
2006, recante «Disposizioni applicative delle norme  e  dei  principi
vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai
mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n.  243/10/CSP,  del  15  novembre
2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti
televisive nazionali»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali»,  di  seguito
denominato Testo Unico; 
  Visti gli Statuti ordinari e gli  Statuti  speciali  delle  Regioni
della Repubblica italiana  e  le  relative  leggi  di  attuazione  in
materia di referendum indetti in ambito locale; 
  Considerato  che  il  citato  Testo  unico  prevede  il  ricorso  a
referendum popolare per materie di «esclusiva competenza locale»; 
  Ravvisata l'esigenza di assicurare l'applicazione uniforme  di  una
disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in presenza
di referendum  propositivi,  abrogativi,  confermativi  e  consultivi
indetti a livello locale e che, a tal fine, questa  disciplina  trovi
applicazione a far tempo dall'indizione di ciascun referendum; 
  Ravvisata, per l'effetto,  l'esigenza  di  includere  in  un  unico
regolamento le disposizioni attuative della legge 22  febbraio  2000,
n. 28 e dei principi in  essa  sanciti  relativamente  alle  campagne
referendarie indette limitatamente agli ambiti locali; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge n. 28 del 2000; 
  Udita la relazione del Commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposi zioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della legge n. 28 del 2000, finalizzate a dare concreta attuazione ai
principi  del  pluralismo,   dell'imparzialita',   dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza  del  sistema  radiotelevisivo,
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e 5 della legge n. 28 del 2000,  si  riferiscono  alle  consultazioni
referendarie di rango non costituzionale indette in ambito locale,  e
si applicano nei confronti  delle  emittenti  locali  che  esercitano
l'attivita' di radiodiffusione televisiva  e  radiofonica  privata  e
della  stampa  quotidiana  e  periodica  negli  ambiti   territoriali
interessati dalla consultazione. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione referendaria di cui al
precedente comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia dalla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle  campagne  elettorali   referendarie   di   cui   al   presente
provvedimento con altre consultazioni elettorali,  saranno  applicate
le disposizioni attuative della legge n.  28  del  2000,  relative  a
ciascuna consultazione. 
  5. Nel corso delle campagne referendarie disciplinate dal  presente
provvedimento,  resta  fermo  per  le  emittenti  nazionali   private
l'obbligo  del  rispetto  dei  principi  generali   in   materia   di
informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3
e  7  del  Tusmar,  nella  legge  n.  28  del  2000  e  nei  relativi
provvedimenti   attuativi   dell'Autorita'.   In   particolare,   nei
telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo,  qualora
in essi  assuma  carattere  rilevante  l'esposizione  di  opinioni  e
valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni  oggetto
del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia  ed
equilibrata presenza ai diversi soggetti politici interessati.