L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000, di seguito denominato Codice di autoregolamentazione; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge n. 28 del 2000, aggiunge il comma 2-bis relativamente alla promozione della pari opportunita' tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito denominato Tusmar ed, in particolare, gli articoli 3 e 7; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita' n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la delibera dell'Autorita' n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; Vista la delibera dell'Autorita' n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito denominato Testo Unico; Visti gli Statuti ordinari e gli Statuti speciali delle Regioni della Repubblica italiana e le relative leggi di attuazione in materia di referendum indetti in ambito locale; Considerato che il citato Testo unico prevede il ricorso a referendum popolare per materie di «esclusiva competenza locale»; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'applicazione uniforme di una disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in presenza di referendum propositivi, abrogativi, confermativi e consultivi indetti a livello locale e che, a tal fine, questa disciplina trovi applicazione a far tempo dall'indizione di ciascun referendum; Ravvisata, per l'effetto, l'esigenza di includere in un unico regolamento le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dei principi in essa sanciti relativamente alle campagne referendarie indette limitatamente agli ambiti locali; Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge n. 28 del 2000; Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposi zioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge n. 28 del 2000, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge n. 28 del 2000, si riferiscono alle consultazioni referendarie di rango non costituzionale indette in ambito locale, e si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e radiofonica privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione referendaria di cui al precedente comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia dalla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali referendarie di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, relative a ciascuna consultazione. 5. Nel corso delle campagne referendarie disciplinate dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Tusmar, nella legge n. 28 del 2000 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici interessati.